Contratto Autonomo Di Garanzia o Fideiussione?
Se ti chiedi come puoi difenderti da una garanzia, questo post ti sarà d’aiuto. Ho in serbo per te alcuni spunti (solo) pratici che non puoi evitare in alcun modo.
Pertanto …
Attenzione, prego!
Armati di carta e penna preparati a cogliere ogni aspetto per farlo tuo.
Hai firmato garanzie in passato? (domanda n. 1)
La domanda non è banale come sembra. Non sai quanti casi mi si sono presentati in studio di persone aggredite da banche o società di cartolarizzazione perché garanti di debiti altrui (intendo familiari e/o aziende ad essi riconducibili).
Si vede che nella firma di miriade di fogli di contratti bancari – sì, intendo quelle paccate di millanta pagine in cui ti viene chiesto di porre la firma sulle “x” in calce senza darti neppure il tempo di leggerle – firmati …
… ci stava pure qualche garanzia.
Guarda un po’, a tua insaputa.
Simpatico, vero?
Te lo dico perché, tra i casi più formidabili, ne ho trattati alcuni di consumatori che neppure sapevano di essere garanti.
Mai ricevuto una rendicontazione annuale sull’esposizione garantita. Mai ricevuto un documento di sintesi con il riepilogo delle posizioni per cui, i poveri consumatori, avrebbero potuto essere chiamati a pagare.
Cosa che, poi, è effettivamente successivo. Con tanti saluti alla pace mentale e alla serenità (e all’integrità del patrimonio).
Prima di proseguire col post, sai come si sono accorti, i poveri consumatori, di essere garanti?
Semplice, con la notifica del decreto ingiuntivo.
Ti assicuro che non è piacevole come situazione. Affatto.
Se pensi di essere a rischio come il povero consumatore appena descritto, ti consiglio di chiedere una “centrale rischi storica” cliccando su questo link.
Utilizza il modulo per le “persone fisiche”, compilalo, e scegli uno dei metodi messi a disposizione da Banca Di Italia per l’invio (pec, mail, posta ordinaria o ritiro alla filiale).
Io di solito, per conto dei miei clienti, prediligo la PEC.
Appena ricevuta, controlla se all’ultima rilevazione c’è una tabella intitolata “garanzie” (se inferiore a 30.000 Euro non è detto che ci sia). Se c’è, accanto vedi:
… chi è il soggetto (persona o società) garantita
… a quanto ammonta l’importo dell’impegno complessivo.
Controllato? Bene, adesso non resta che capire di che tipo di garanzia si tratta e come puoi tutelarti in caso di “aggressioni”.
Partiamo dalla tipologia.
Si parla di contratti autonomi di garanzia o di fideiussioni?
Quali di queste hai firmato?
In un caso o nell’altro, i rapporti sottostanti sono conti correnti, mutui, leasing o derivati finanziari ?
No, non ti sto facendo un’anamnesi.
Ti sto ponendo alcune domande per farti capire se questo post possa fare al caso tuo oppure no. Per farti risparmiare tempo.
Se sei certo di non aver garanzie da cui guardarti le spalle e/o pensi che la tua centrale dei rischi pulita dica il vero (non sempre è così), lascia perdere le pagine che seguono. Potresti trovarle “pallose”.
Puoi sempre rifarti su altri post che ho scritto e che, invece, potrebbero interessarti. Clicca su questo link e scorri la pagina.
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Non ti aspettare nulla di accademico, sia chiaro.
Il blog tratta in modo pratico, semplice e banale qualsiasi tema che riguarda la contesa bancaria che vivo giorno dopo giorno fin dal 2011, quando mi ci sono avventurato. Nella “premessa” di questa GUIDA EBOOK te ne parlo in modo più approfondito.
Quel che leggi è tutto frutto della mia esperienza diretta e degli insegnamenti che ne ho tratto sul campo. Non prendere tutto come oro colato, però. Il filtro dei miei occhi e del mio modo di pensare potrebbe pure essere sbagliato.
In tal caso, ti prego di farmelo notare: se avessi dubbi ed obiezioni di cui parlare e ti invito a manifestarli attraverso il form in calce a questa pagina.
Fatta premessa e “marchetta” sponsorizzata (magari) alla mia newsletter, possiamo andare oltre.
Ricordati che sei autorizzato a leggere solo se hai risposto SI alla domanda n. 1 …
Scopo di questo post, se non l’hai capito, è quello di mostrarti alcune delle differenze più significative tra contratto autonomo di garanzia e di fidejussione. Così come le ho apprese ed interpretate applicando, negli anni, i principi giurispreudenziali prevalenti.
“vabbè, me basta leggere il titolo del contratto e so’ apposto”
Ti metto subito in guardia.
Se speri che una garanzia riporti come titolo “contratto autonomo di garanzia”, ti sbagli di grosso.
Sappi fin d’ora che qualunque forma di garanzia tu abbia firmato (o un tuo cliente, un tuo familiare, ecc) riporterà (quasi) sempre la dicitura “fidejussione”. Quanto meno se i rapporti garantiti sono di orgine bancaria.
Spero tanto di potermi sbagliare, ma so che non è così.
Perché penso sia importante precisarlo?
Lascia che te lo dica.
Seguo molti imprenditori, aziende e società.
Non solo nelle controversie bancarie, sia chiaro. Lo studio di cui faccio parte dedica il principale core business sulla consulenza aziendale, fiscale, societaria – come puoi vedere dalla presentazione del sito.
E dal know how che ne deriva traggo spunti interessanti al livello microeconomico.
Uno tra tutti, questo.
Come già saprai, le aziende PMI italiane dipendono molto dal sistema bancario. Se hanno bisogno di “finanza”, bussano in banca. Non pensano affatto a canali di reperimento di fondi alternativi – crowdfounding, nuovi soci, ecc.
La banca ti concede il fido o il prestito, anche per pochi spiccioli.
Ma pretende (quasi) sempre la “mazzetta”.
Ossia, udite udite …
La fidejussione dell’amministratore, del socio, del familiare.
Ti serve credito? Bene. Metti la firma sulla “x”. Altrimenti, ti attacchi al … ci siamo capiti.
Amministri una PMI? Beh, non ti sto raccontando nulla di nuovo.
Che ti piaccia o no, la verità è questa.
Ti ritrovi sul groppone una fidejussione. Un impegno a pagare il debito alla banca col tuo patrimonio personale laddove la tua azienda, per un motivo o per un altro, diviene morosa.
Ehi, non ti sto dicendo che è una cosa sbagliata. Se non ci credi tu, nella tua azienda, chi altro dovrebbe farlo?
Ti dico solo di porre attenzione a cosa firmi.
Firmi una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia?
La questione è molto sottile e non banale come sembra.
Non tanto per l’importo che garantisci, ma piuttosto per come ti puoi difendere un domandi che la banca risolve i rapporti sottostanti e bussa alla porta per escutere la garanzia.
Questo è quello che mi interessa di più, ai fini di questo post.
Lascia che te lo dica.
Tra un tipo di contratto e l’altro cambiano i tipi di eccezioni che puoi sollevare alla banca.
Ti racconto questa breve storia. La storia del “povero consumatore” che ti avevo accennato sopra.
Un cliente aveva un padre imprenditore che nell’esercizio dell’attività aveva prestato garanzie personali a fronte di affidamenti in conto corrente concessi da una banca in particolare.
Morto il padre, la garanzia passò ai figli che accettarono l’eredità in modo puro e semplice. Garanzie che furono revocate e rinnovate solo con coloro che subentrarono, di fatto, nella gestione dell’azienda.
Il cliente non era tra questi, in quanto socio estraneo all’attività nel modo più assoluto. Ma non è questo il punto.
Dopo anni di sofferenze, l’azienda fallì e le banche, come da prassi, presero le mosse nei confronti dei garanti. Trattandosi di “crediti” chirografari – in soldoni, senza alcuna garanzia sottostante – il fallimento non avrebbe riconosciuto loro neppure una lira.
I garanti, invece, erano senza dubbio più capienti.
Il “povero consumatore” vedeva notificarsi un decreto ingiuntivo con la chiamata a pagare in via immediata l’intera esposizione.
In casi del generi, cosa puoi cosa eccepire? Ma soprattutto, come reagire?
Sia ben chiaro, non voglio entrare nei meriti sui profili o meno di nullità (parziale o totale) della garanzia.
Scopo di questo post, come già detto sopra, è fornirti strumenti utili per difenderti nel caso tu fossi parte in un contratto autonomo di garanzia (CAG) o di fidejussione. Con alcuni elementi che ho tratto dalla mia esperienza pluriennale.
Come mai tutto questo interesse?
Beh, te l’ho detto poco sopra.
Se sei giunto fin qui nella lettura significa che sei un imprenditore che ha dovuto firmare la marchetta alla banca per il sol fatto di aver richiesto un fido.
Hai quindi almeno due posizioni a cui badare. Quella dell’azienda. E quella tua personale. Non per forza sono la stessa cosa.
Il tipo di garanzia che hai firmato può sovrapporre in parte quello che tu puoi contestare con l’azienda, ma non proprio tutto.
E come te, ce ne sono davvero molti altri.
Pensa ad esempio ad una intimazione di pagamento.
La banca busserà alla porta dell’azienda, e tua.
Che dire dell’azienda posta in liquidazione giudiziale (ex fallimento) ? La banca farà tutto ciò che deve per sperare di essere ammessa al passivo, ma giocherà la vera partita sui garanti – se rimasti capienti.
Quindi è tuo compito essere ben informato su come reagire alla pretesa.
Ma soprattutto, su come distinguere un contratto di garanzia dall’altro. Una volta appreso, sai che tipo di eccezioni puoi fare.
Pronto?
Non attendere altro.
Fai un respiro profondo e buttati a capofitto.
Prima di tutto credo sia doveroso darti due nozioncine scolastistiche di servizio.
Concedimi questa pallosa “entrée”
Cos’è la fidejussione?
Beh, il codice civile ne parla agli articoli 1936 CC e seguenti. Non voglio certo tediarti con articoli che per questo post non servono, però annota questo concetto.
Per fideiussione si intende quel contratto con cui ti obblighi a pagare debiti altrui col tuo patrimonio personale – fino alla cifra concordata sul contratto.
Tanto per informazione, può essere …
… specifica: se l’importo garantito si riferisce ad una linea di credito ben individuata (un finanziamento; un anticipo fatture, ecc.)
… omnibus: se l’importo garantito riguarda qualsiasi tipo di rapporto, anche futuro – pur nel limite della cifra indicata.
Di solito il testo del contratto riporta il termine fidejussione sul titolo.
Cosa è un contratto autonomo di garanzia?
Si tratta di una garanzia a sé stante e completamente distinta dai rapporti che ti impegni a garantire, pur se personale come la fideiussione.
Il codice civile non ne parla.
Dico sul serio.
E’ una forma contrattuale atipica la cui esistenza e descrizione è stata nel tempo delineata dalla giurisprudenza.
In questo link trovi una ordinanza della Cassazione (la n. 10786/2024) che mette per filo e per segno le differenze tra l’uno e l’altro rapporto. Ti consiglio di leggerla, appena terminata la lettura di quest’articolo.
Ok, ok. Può sembrarti ridicolo che un post che richiama le differenze tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia non demarca le differenze tra l’una e l’altra.
Ma devo essere onesto.
Questo post – così come l’intero blog – non si pone l’obiettivo accademico di fornire nozioni teoriche o definizioni scolastiche.
No, vuole andare dritto al sodo cogliendo la praticità della “contesa”.
Se tu sei qui, ora, significa che – forse – hai un problema.
Hai firmato un contratto di garanzia.
Vuoi sapere che tipo di garanzia si tratta e di quali strumenti puoi avvalerti per difenderti e pararti il c**o per evitare danni catastrofici.
Una volta compresi gli elementi essenziali che distinguono una fidejussione da una CAG, ti basta. Sai già che strada percorrere e quella che non puoi imboccare.
Ti assicuro che è un aspetto essenziale. E non è semplice capirlo.
Sai qual è la fregatura?
Come ti ho già detto, nessun contratto di garanzia riporta nel testo “contratto autonomo di garanzia”. Quindi dovrai capirlo dalle clausole che ci sono dentro, se si tratta di questo.
Adesso ti dico come.
Poco più sopra di ti dicevo che il CAG è – come suggerisce il nome – stacca la prestazione del garante rispetto al debito che ti sei impegnato a garantire.
E’ una prestazione che non risente degli effetti del debito garantito.
Come?
Mi spiego meglio.
Ma non prima di averti precisato un aspetto.
Come si distingue una CAG da una fideiussione?
Quasi tutti i contratti di garanzia per rapporti bancari riportano la dicitura “fideiussioni”. Basterebbe il dato letterale per poter esser certi che, ad essi, si applica la disciplina sulla fideiussioni.
Sarebbe bello, ma non sempre è così.
Devi controllare un paio di clausole che, se ci sono, ahimé, la giurisprudenza di oggi – nel momento in cui scrivo queste righe – ritiene fondamentali.
Di solito le fidejussioni prevedono una clausola “a prima richiesta” – paghi (in teoria) non appena la banca ti intima di farlo, dopo averti comunicato di aver risolto i rapporti col debitore principale (sempre in teoria).
Ma ciò non significa che tu non possa sollevare contestazioni come se tu fossi il debitore principale – la tua azienda o quella per cui ti sei impegnato.
Pensaci un attimo.
Perché mai dovresti pagare un saldo di conto corrente viziato da anatocismo illegittimo, commissioni di massimo scoperto, interessi ultralegali non convenuti o, peggio, usura?
Che dire allora del saldo di un mutuo gonfiato da interessi aggiuntivi prodotti da un regime composto non convenuto?
Oppure ancora – se tu sei come il “povero consumatore” della storia di poco sopra
Perché mai dovresti pagare un certo importo oltre il termine di decadenza previsto dal codice civile?
Tu, fideiussore, puoi difenderti, anche a fronte della “prima richiesta”.
Il CAG, invece, ti mette un bel guinzaglio. Così almeno dice la giurisprudenza.
Per essere chiari…
Una volta che il creditore ti intima il pagamento, non puoi rifiutarti. Devi pagare, fin dalla prima richiesta e senza porre eccezioni.
“senza eccezioni”
Questo è l’elemento che devi scovare nel contratto.
Ed è l’ago della bilancia tra una fideiussione e un contratto autonomo di garanzia.
La sua presenza equivale ad un “zitto, paga, non fiatare e guai a protestare”.
Sempre in linea teorica, però.
Per come te l’ho messa, sembra che tu “garante” non abbia un minimo straccio di possibilità di difesa né, peggio ancora, di sindacare qualche aspetto del credito non proprio legittimo.
E infatti non è così.
Che diamine, non può essere tutto “nero” per te.
Un piccolo lampo di luce c’è.
Qualche piccolo asso nella manica da non sottovalutare. Tutto sta nel tipo di irregolarità che puoi pescare sui rapporti sottostanti.
Non stai nella pelle di saperlo, vero?
Bene, vediamole insieme.
COME CONTESTARE UN CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA – se è possibile
Prima di dirti come contestare un contratto autonomo di garanzia, ficcati in testa un limite.
Parliamo di CAG che garantisce crediti derivanti da rapporti bancari. Crediti che potrebbero essere viziati da anomalie, clausole nulle, illegittime o illecite.
Tutto ciò che non riguarda contenzioso bancario non è incluso qui dentro.
Puoi leggere sentenze che trattano di CAG, certo, ma di altra natura, ad esempio assicurativa. I principi sono comuni, ovvio.
Ma c’è un differenza da non sottovalutare: i rapporti bancari spesso rinchiudono dei segreti atti a compromettere il credito.
Un bel po’ gli trovi sul blog. Un altro po’ nella newsletter che tutti gli iscritti ricevono gratuitamente ogni venerdì.
Prima di tutto occhio alla “qualità” del prodotto.
L’unione delle clausole “a prima richiesta” e “senza eccezioni” suppongono che tu abbia firmato un CAG.
Assicurati che ci siano entrambi. Mancasse la seconda delle due, l’interpretazione – a mio avviso – corretta propende per una “fideiussione”.
“avanti, basta girarci intorno … dimmi cosa diamine posso farci con una CAG. Come posso difendermi?”
Premesso che non sono un giurista in senso stretto, per cui ammetto fin d’ora che potrei non farti cogliere delle sfumature tra un tipo di contratto e l’altro. Se sei un giurista, non chiedo altro che clemenza.
Come sempre ripeto, col blog non faccio altro che trasferirti l’esperienza appresa sul campo, dalla giurisprudenza e dai professionisti più preparati di me con cui mi interfaccio ogni giorno.
Tolto questo sasso, procediamo.
Partiamo dal conto corrente.
Come sai, il conto corrente può avere una valanga di vizi, più o meno gravi. Te ne ho parlato in diversi articoli, tra cui questo (parte 1) e questo (parte 2).
E, come non ricordarlo, all’interno della newsletter.
A questo link trovi le istruzioni per iscriverti gratuitamente.
Non tutti i vizi sono uguali, ovviamente.
Se è una fideiussione, la tua, puoi eccepirli tutti. Proprio come se tu fossi il debitore principale. Si tratta infatti di un rapporto accessorio a quello “garantito”.
Con la CAG, no.
Puoi limitarti a far valere:
… la validità del contratto di garanzia
… eccezioni inerenti il garante e il beneficiario (la banca, per intendersi)
… l’inesistenza del rapporto garantito (e allora dovrai fare un lavoro certosino per capire che il rapporto garantito … non esiste)
… illegittimità contrarie a norme imperative
… condizioni illecite che il sistema giuridico non tollera in nessun caso, e che viziano il rapporto garantito che la CAG intende coprire.
Puoi leggere ed intravedere questo riepilogo schematizzato nella ordinanza della Corte di Cassazione (10786/2024) che ti ho linkato poc’anzi.
Hai tatuato sul braccio l’intera scaletta?
Bene, permettimi di calarmi un po’ più nel pratico.
Quali sono ‘ste benedette norme imperative?
La regina di tutte è l’anatocismo.
L’anatocismo è, di base, vietato dal codice civile, come ci ricorda sempre l’art. 1283 CC.
Sempre?
No, certo.
Esistono dei periodi temporali in cui tu e la banca potevi derogare a tale divieto tramite di clausole specifiche: quelle previste dall’art. 120 c. 2 TUB con la Delibera CICR del 09/02/2000 di contorno.
Dal 30/06/2000 al 31/12/2013 solo così potevi strizzare l’occhio al divieto e derogarlo. Altrimenti, beh, restava pur sempre un divieto da cartellino rosso.
Anche se sei un “garante autonomo”.
In questo link trovi tutte le istruzioni per capire se un conto corrente è affetto da anatocismo illegittimo oppure no.
Tutto chiaro?
Veniamo ora alla questione più grave di tutte.
L’usura.
La più malefica ed illecita di tutte le malefatte, secondo Codice Civile (e non solo).
Se la rilevi, non c’è clausola “senza eccezioni” che tenga.
La puoi eccepire, eccome se puoi.
Come fare a capire se c’è usura o meno in dei rapporti di conto corrente?
In questo articolo ti spiego come calcolare il TEG – Tasso Effettivo Globale. Ti consiglio di leggerlo, se già non l’hai fatto.
Parliamo adesso di mutui.
I mutui non sono immuni da vizi.
Per rinfrescarti la memoria, leggiti questa (strana, lo ammetto) guida
I principali riguardano profili di nullità del tasso di interesse e, ovvio, l’usura.
Parto dall’usura per collegarmi a quanto detto sopra.
Scovare l’usura su rapporti di finanziamento non è banale. Per nulla.
Si tratta di calcolare il TEG, e la formula di per sé non dà problemi, se bazzichi un po’ nella matematica.
Il punto è cosa ci metti dentro quella stramaledetta formula.
Ma soprattutto, se puoi considerare il mutuo con un rapporto a sé stante o, magari, è collegato ad altri rapporti.
Vediamo.
Sei un imprenditore che stipula un contratto di finanziamento – o perché no, anche di leasing finanziario. Metti che questo venga regolato su di un conto corrente affidato, quindi con saldo negativo.
L’addebito delle rate genera senz’altro un aggravio che, sì, produce ulteriori interessi.
Si tratta allora di cambiare il punto di vista e mettersi nei panni della banca, domandandosi:
quale sarebbe il rendimento effettivo del mutuo considerando l’indotto sugli altri rapporti?
Ho una risposta anche per questo.
In questo articolo ti ho spiegato in modo esatto – secondo quanto appreso da “Fabozzi” nel libro di testo che troverai dentro quell’articolo.
Un buon modo per capire se l’erogazione del mutuo nel suo complesso ha un TEG sopra soglia oppure no.
Se lo è, tu come garante puoi eccepirlo nel momento in cui sei aggredito dalla banca.
Chiaro?
Bene.
Ora ti parlo di capitalizzazione composta.
La sentenza n. 15130/2024 della Cassazione a Sezioni Unite, ha fatto un po’ la storia sul punto.
A questo link puoi trovare già qualche commento personale a caldo.
Ciò che qui mi preme dirti è che per i mutui a tasso variabile – con o senza piano di ammortamento allegato – puoi sempre giocarti il profilo di nullità ex art. 117 c. 4 TUB.
Quando accerti e dimostri la presenza di un costo occulto prodotto dalla capitalizzazione composta non esplicitata nel contratto e/o differenze di prezzo (in questa guida capisci come fare).
La stessa “Sezioni Unite” (pag. 23) classifica il caso come violazione del contenuto “tipico” del contratto.
L’art. 117 c. 4 TUB, appunto.
Puoi tu, garante autonomo di garanzia, eccepire la nullità parziale del tasso di interesse e dedurre la conversione del tasso convenzionale al più favorevole tasso ex art. 117 c. 7 TUB?
Se sei fideiussore, mi sento di dirti che ogni profilo di nullità può essere senz’altro speso.
Per i CAG, parliamone un attimo.
Sai cosa accomuna anatocismo e usura?
Entrambi non sono tollerati dal sistema.
E’ vero, l’anatocismo lo è solo dal 30/06/2000 al 31/12/2013 a condizione che siano previste le condizioni tassative previste dall’ormai derogato art. 120 c. 2 TUB e Delibera CICR 06/02/2000.
Altrimenti si tratta di un divieto “imperativo”.
L’art. 117 c. 4 TUB, invece, è un requisito che comporta la sostituzione con un tasso di interesse sostitutivo parificato ai Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) con scadenza 12 mesi.
Comporta la nullità se non rispettato.
Ad esempio quando un contratto non prevede la misura del tasso di interesse – ti assicuro che non è un fatto impensabile, soprattutto quando si tratta di aperture di credito in conto corrente.
Oppure quando la banca pratica il regime composto senza dirtelo – in un mutuo a tasso variabile, per esempio – generando un costo aggiuntivo non giustificato.
Tuttavia, questo genere di nullità non è tanto forte da poter permettere al garante – CAG di eccepirlo.
Per dirla à la Cassazione, infatti, il sistema normativo tollera i tassi di interessi in misura superiore a quella legale, ma solo con specifica deroga per iscritto – anche questa, si tratta di norma imperativa.
E allora, proprio perché non è un divieto assoluto, non è detto che l’eccezione passi, innanzi a un giudicante.
Per la 10876/2024, passa. Grande, non trovi?
DECADENZA DEL GARANTE / FIDEIUSSORE
Un tratto comune ce lo dovranno pur avere CAG e fidejussione?
Oltre alla questione anatocismo-usura che ti ho detto prima, sì.
Ma solo se sei consumatore.
Si tratta del tempo entro cui la banca agisce dopo la scadenza del debito “principale”.
Ora ti spiego.
Se tu hai letto la sentenza della Corte Di Cassazione a Sezioni Unite n. 41994/2021 saprai già di che parlo. Della nullità delle fidejussioni conformi al c.d. “Schema ABI”. Vista la lunghezza di questo post non voglio entrare troppo in profondità della questione.
Ti consiglio di navigare sul sito fideiussioninulle.it per avere il meglio delle informazioni che io conosca – da cui io stesso attingo.
Perché è importante (non solo) questa sentenza?
Ci sono tre clausole che possono essere nulle in potenza. Una di questa è la deroga all’art. 1957 CC.
Il codice civile prevede la decadenza della fideiussione se il creditore non agisce nei confronti del debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza del debito.
Una volta scaduto, la banca deve farsi parte diligente nel recupero del credito entro il semestre, se vuol far restare in piedi anche la garanzia “collaterale”.
Altrimenti non perde certo il credito. Decade solo nei confronti del garante.
Ascoltami bene.
Lo Schema ABI che ti rammentavo poco più sopra rappresenta il modello di fideiussione che praticamente tutte le banche hanno adottato negli anni – anche in tempi non sospetti.
Dico, proprio tutte.
La standardizzazione è stata totale.
Tanto che nel 2005 Banca D’Italia ha ritenuto contrarie alla concorrenza – perdonami l’estrema semplificazione – i modelli conformi allo Schema.
3 clausole sono finite sotto imputazione.
Una di queste derogava i 6 mesi previsti dall’art. 1957 CC.
Per fartela breve, lo schema derogava il termine lasciandolo …
… beh, all’infinito.
La banca poteva anche non spicciarsi a domandare al debitore principale l’esposizione. E star tranquilla per mantenere indenne il garante.
Hai preso il concetto?
La “deroga” rendeva il fidejussore sempre sul chi va là, secondo i comodi della banca “creditrice”.
Beh, dopo la giurisprudenza consolidatasi dopo la “Sezioni Unite”, puoi difenderti eccependo la nullità parziale della fidejussione. Sicuramente se si tratta di una “omnibus” – valida per qualunque rapporto intrattenuto dal debitore con quella banca fino al massimo importo prestabilito.
Anche per una specifica il discorso sta in piedi. Senonché avrai sul groppone un onere della prova più corposo – come ben spiegano i professionisti di fideiussioninulle.it a cui ti rimando.
Ma non è questo il punto.
Scopo del post è quello di mettere in pratica le differenze tra una fidejussione ed un contratto autonomo di garanzia. Cosa puoi eccepire in un caso o nell’altro.
Lascia che te lo dica.
Che sia una fidejussione o un contratto autonomo di garanzia, puoi eccepire la nullità parziale della clausola in deroga all’art. 1957 CC (sebbene, nel momento in cui scrivo, la Cassazione 6440/2024 ha rimesso la questione alla pubblica udienza).
Come ?
In difesa, quando ricevi il decreto ingiuntivo.
In attacco, con specifica causa presso il tribunale delle imprese specializzato in “anticoncorrenza”. Milano è competente per il Nord, Roma per il Centro, Napoli per il Sud.
Non mi fraintendere, per nullità non intendo l’intera garanzia, ma la singola clausola. E non è cosa da poco. I tempi sono importanti.
Se fai valere la nullità della clausola in deroga all’art. 1957 CC, appunto, devi fare questo semplice calcolo. Contare i mesi passati da quando i rapporti garantiti sono scaduti a quando la banca ha proposto azione giudiziaria nei confronti del debitore principale.
Se conti un numero superiore a 6, la banca è tecnicamente decaduta nei tuoi confronti. Che tu sia un fidejussore o un garante autonomo.
Non che il debito venga abbonato, intendimi. E’ solo che nei tuoi confronti la banca non può più nulla – salvo che il tribunale non ti dia torto per altri motivi.
Può solo sperare di rifarsela col debitore principale.
Tutto chiaro?
Mooolto bene, mi affretto (finalmente) a concludere.
CONCLUSIONI
Quando sforo le 3.000 parole (3.800 qui) o le 20.000 battute (23.000) è sempre bene riepilogare gli highlights di quanto ci siamo detti.
Ti capisco se non hai 15’ per leggere allo schermo post lunghi e prolissi tipo questo. Anzi, ti sono grato se hai tenuto botta restando incollato e sei arrivato fin qui.
Il tuo desiderio potrebbe essere quello di saperne sempre di più di “contesa”. Per soddisfarlo, ti serve necessariamente l’iscrizione alla newsletter settimanale che puoi ricevere ogni venerdì.
A questo link trovi tutte le informazioni del caso – fallo!
Sul blog trovi molto materiale gratuito, ma non è tutto.
Ma torniamo a noi.
Sei un fidejussore?
O sei un garante “autonomo”?
Nel corso del post ti ho descritto quali sono le armi che puoi sfruttare a tuo vantaggio nel caso – ahimé – i rapporti sottostanti e garantiti vengono risolti.
Tra fidejussione e garanzia autonoma ci sono delle differenze di non poco conto.
Partiamo dalla fideiussione.
Trattandosi di rapporto accessorio rispetto ai debiti garantiti del debitore principale, di fatto potresti eccepire tutti i tipi di irregolarità che spettano a lui.
Puoi addirittura chiedere la rendicontazione alla banca ai sensi dell’art. 119 TUB – beh, certo, dovrai pur metterti in condizioni di conoscere l’esattezza di ogni centesimo richiesto, no?
Dunque:
… anatocismo;
… interessi ultralegali;
… spese non regolate da contratti e, dunque, nulle;
… usura
Son tutti gli elementi che puoi mettere sul piatto.
Il contratto autonomo di garanzia ti blinda un pochino di più.
Di base, non potresti eccepire alcunché nel momento in cui ti viene chiesto di cacciare fuori i “sordi”. Da un punto di vista letterale, infatti, la CAG si distingue dalla fidejussione (anche) per la clausola c.d. “senza eccezioni” – pur se la scrittura riporta “fidejussione”.
“in sostanza, lo prendo in tasca, sono in ‘manette’”
E se i rapporti sono viziati da usura? E se il saldo contiene anatocismo illecito?
La CAG ammette pure eccezioni.
Parlando in modo esplicito di rapporti bancari, la solidità del saldo è determinante.
E tutto ciò che il sistema bolla come illecito, contrario a norme imperative o a buon costume, è eccepibile.
Si parla di pattuizione e/o applicazione di interessi e remunerazioni usurarie. Ma anche di anatocismo contrario al divieto ex art. 1283 CC – ove non regolamentato in modo espresso.
Ci sono degli elementi in comune.
Se fidejussione e CAG presentano la clausola in deroga all’art. 1957 CC bollata dalla Banca D’Italia – prima – e dalla Cassazione – poi – come anticoncorrenziale, allora puoi eccepirla. Se rivesti, però, il ruolo del “povero” consumatore.
Può esserti utile se …
… il contratto prevede la deroga all’art. 1957 CC prorogando i 6 mesi a vita “infinita”;
… sono passati 6 mesi prima che la banca abbia proposto azione giudiziale nei confronti del debitore principale.
Morale della favola: nei tuoi confronti è decaduta.
Il credito c’è, esiste ma tu non sei più tenuto a pagarlo.
Prima di chiudere in definitiva, ti suggerisco comunque di prendere con le dovute precauzioni quello che ti sto dicendo. La giurisprudenza è in continua evoluzione ed ogni tribunale potrebbe prendere una linea interpretativa diversa da questa.
Valuta bene il foro in cui ti trovi. Come la pensano i giudici – se hai modo di farlo.
Ti racconto la mia esperienza filtrata dal mio punto di vista. Che sia utile per il tuo.