logo_beccani_wlogo_beccani_stickywlogo_beccani_stickywlogo_beccani_stickyw
  • Home
  • Lo Studio
  • Fiscale e Commerciale
    • Consulenza fiscale e tributaria
    • Consulenza aziendale ed elaborazione dati contabili
    • Diritto societario e commerciale
  • Crisi Aziendale
    • Gestione crisi aziendale
    • Consulenza fallimentare
  • Consulenza bancaria
  • Blog
  • Contatti
✕

MUTUI COVID ABUSIVI, GARANZIE e STATO PASSIVO

Dott. Tommaso Beccani
1 Giu 2025
Diritto bancario, News
ammissione stato passivo, concessione abusiva del credito, diritto bancario, indeterminatezza, mutui

COVID, GARANZIE e STATO PASSIVO.

No, non sono tre amici che si ritrovano al bar. Ma un mix di enti e procedure dal carattere potenzialmente esplosivo.

In questo post ti spiego perché.

L’emergenza sanitaria Sars-COVID 19 è finita da un pezzo da un punto di vista medico, ma non sotto il profilo economico.

Gli strascichi sono tutt’ora palpabili e (a volte) pure misurabili.

Se la tua impresa ha galleggiato in quel periodo e adesso sta ancora sul mercato, te ne sarai accorto.

Ma anche se sei curatore o un professionista intento a traghettare un’azienda in una procedura di crisi.

Forse sai già di cosa sto parlando.

Mi riferisco alla liquidità sotto forma di debito data a pioggia nel periodo 2020-2022.

Mi riferisco, in particolare, ai prestiti (sacrosanti) alle aziende per cercare di arginare il deficit di fatturato generato nei primi mesi del lockdown.

Ma, ancor di più, mi riferisco anche a quei prestiti – ripeto, sacrosanti – che le banche hanno erogato con l’assistenza della garanzia statale.

Si parla di oltre 32 miliardi solo per i prestiti assistiti dalle garanzie pubbliche per il tramite del fondo per le PMI. 

Ora, prima di iniziare non fraintendermi.

Senza queste finanze, molte aziende avrebbero dovuto chiudere i battenti già da un pezzo. E invece stanno ancora qui, nel bel mezzo dei rimborsi, a navigare.

C’è chi invece, non ce l’ha fatta comunque. La liquidità non è bastata per ripartire.

Sei tra questi?

Allora sta a sentire quel che ho da dirti.

Mi capita spesso di assistere come consulente tecnico di parte (ex) procedure fallimentari e (nuove) liquidazioni giudiziali per contrastare istituti di credito durante le fasi di ammissione al passivo e nelle successive opposizioni.

Mai come da un paio d’anni a questa parte ha preso campo la contesa sulla bontà di questi prestiti controgarantiti da garanzie statali.

L’attenzione dei giudici delegati per questi è massima.

Soprattutto quelli erogati per …

… estinguere passività pregresse non assistite da garanzie

… fabbisogno di liquidità di aziende generata da prima dell’emersione della pandemia

Ti prego di annotare entrambe le caratteristiche. Potrebbero essere cruciali per ciò che sto per dirti.

Ma non prima di ricordarti di iscriverti alla newsletter collegata a questo blog. E’ molto facile. Ti basta cliccare su questo link, lasciare il tuo nome e la tua mail.

Se non ti piace è altrettanto semplice cancellarsi per sempre, senza ripescaggi dell’ultimo minuto.

Ma torniamo a noi.

Come ti dicevo poc’anzi, il mio ruolo di consulente tecnico delle procedure concorsuali dell’ultima ora mi ha fatto notare che una grossa fetta dell’indebitamento bancario è recente. Non è più vecchio di due anni.

Hai capito.

Tutto è frutto delle agevolazioni concesse dal governo grazie ai decreti legge emanati tra il Marzo 2020 ed Dicembre 2021. Boccata di ossigeno per alcune, veleno per altre.

Molto spesso queste aziende erano già mezze decotte prima della pandemia.

In condizioni normali, nessun istituto al mondo avrebbe concesso un euro.

Io stesso ho testimonianze di imprenditori che hanno dovuto rinunciare a delle pratiche di finanziamento nel 2019 perché non avevano i giusti requisiti.

Dopo tre mesi – quindi dopo il primo decreto legge “cura italia” – le banche furono le prime a bussare alla porta per elargire prestiti. E, senza troppi formalismi, gli hanno pure erogati in tempi stretti.

E non sto parlando dei finanziamenti da 25.000 Euro dati a pioggia praticamente a tutte le aziende.

Parlo di quelli finalizzati a consolidare debiti pregressi. Per questi era prevista una condizione di non poco conto.

Che l’erogato fosse di almeno il 25% in più del debito consolidato.

Quindi, l’azienda già indebitata e pure in crisi prima della pandemia, ha visto accrescere il proprio indebitamento di almeno un quarto.

La banca poteva dirsi felice e contenta, grazie alla conversione del debito da non garantito (pensa a tutte le esposizioni chirografarie tutt’al più coperte da fidejussioni personali) a ben garantito.

Tieni conto, come già saprai, che lo Stato si sarebbe fatto carico degli inadempimenti corrispondendo alle banche gli importi dovuti. Non male, vero?

Quindi quali limiti ci sono stati per ostruire il flusso di denaro dalla banca all’azienda (già) in crisi?

Probabilmente molto pochi.

In alcuni casi, l’istruttoria manco si è vista.

E qui viene il bello.

C’è un motivo per cui le aziende già decotte sono poi effettivamente cadute in una liquidazione giudiziale o in una qualche procedura di risoluzione della crisi dopo circa due o tre anni.

La droga “liquida” ha avuto effetti immediati ma non senza controindicazioni.

Fino a 36 mesi, infatti, potevi concordare un preammortamento in cui avresti pagato solo interessi. In quel caso, pur avendo incrementato il tuo debito, le rate da pagare avrebbero avuto un leggero impatto sul rendiconto finanziario.

Fin qui tutto bene.

E’ dal 37esimo mese (o dal 13esimo o dal 25esimo, dipende quanto preammortamento avevi previsto) che iniziano i dolori … con il pagamento delle rate per intero.

Siamo nel 2023 circa.

Ormai i rialzi dei tassi “Euribor” sono letteralmente esplosi.

Se hai avuto la sfortuna di barattare un variabile invece di un fisso, ti sarai trovato una prima rata “piena”  da capogiro.

Il primo mese reggi, il secondo forse. Dal terzo in poi, se sei davvero in crisi, comincia la spirale dell’inadempimento.

E le banche iniziano a bussare alla porta.

La benzina è finita. Ma anche il motore non è più funzionante.

In tali casi, è sempre bene porsi questa domanda.

Da quando il motore non era più funzionante?

Da cui poi ne sorge subito un’altra.

La banca sapeva di rifornire una macchina già in panne?

E poi un’altra ancora.

Se non fosse certa di recuperare i suoi soldi, la banca avrebbe sovvenzionato lo stesso?

Tutte bellissime domande a cui, però, bisogna, io per primo, dare una risposta.

“col senno di poi, siamo tutti bravi” mi verrebbe da pensare. Ma sarebbe troppo semplice.

Bisogna partire da un elemento.

Mettersi nei panni dell’istituto nel momento in cui Lui era nelle condizioni di valutare lo stato dell’azienda nel momento in cui ha detto “sì, ti do i soldi”.

Chi meglio dei suoi sistemi informativi, banche dati da decine e decine di migliaia di Euro, funzionari esperti, poteva conoscere la realtà aziendale (quanto meno) sotto il profilo dell’affidabilità?

Per me, oramai, è un fatto scontato. Il “bonus argentarius” valeva ai tempi dei romani come oggi.

E, sì, valeva anche ai tempi del COVID. 

Che le banche non erano tenute, o costrette, a prestare i soldi alle aziende lo sa anche ChatGPT.

Guarda tu stesso cosa ha risposto alla mia domanda:

“durante la pandemia di COVID-19, le banche non erano giuridicamente obbligate a concedere finanziamenti alle imprese, nemmeno quando tali prestiti erano coperti da garanzie pubbliche fornite dallo Stato (come quelle del Fondo di Garanzia per le PMI o da SACE per le grandi imprese).”

“Le banche conservavano la valutazione discrezionale del merito creditizio.

Questo significa che:

  • Ogni banca poteva valutare il rischio e decidere autonomamente se concedere o meno il finanziamento.
  • La garanzia pubblica riduceva il rischio di credito, ma non lo eliminava totalmente (ad esempio, le garanzie non sempre erano integrali, o potevano essere soggette a condizioni).
  • Le banche erano anche soggette a regole di vigilanza prudenziale (Basilea III), che impongono attenzione al rischio anche se c’è una garanzia.”

Tutto questo per dirti che, un finanziamento concesso ad un’azienda decotta già prima del COVID – con unico scopo, per la banca, di prendersi la garanzia pubblica – è una concessione abusiva del credito a tutto gli effetti.

Certo, non sempre. Devono comunque ricorrere ulteriori presupposti (anche soggettivi e di nesso causale) di cui ne parleremo più avanti.

Come ti devi comportare in questi casi?

Beh, anzitutto, la concessione abusiva del credito non è un istituto giuridico in senso stretto. Non lo trovi disciplinato in qualche norma del Codice della Crisi.

E’ la giurisprudenza che si è formata sul punto.

Il punto è, perdonami la ripetizione, che si parla di concessione abusiva del credito solo nel momento in cui l’azienda è in liquidazione giudiziale.

Quello (e solo quello) è il campo in cui l’abusivismo può essere contrastato.

In quel contesto, però, puoi contrastarlo in due momenti distinti.

Il primo, come ti immagini, durante la fase della formazione del passivo. Ed è la soluzione più “soft”, se così possiamo dire

La banca, a cresta alta, chiederà di essere ammessa per il residuo di tutti i finanziamenti, fidi e sovvenzioni concesse, comprese quelle controgarantite da SACE o MCC.

Facci caso: il residuo dei prestiti “Covid” sarà senza dubbio quasi pari all’importo erogato.

Questo ti dimostra quanto l’azienda (non) fosse “solvente” alla firma del contratto.

Come prima cosa, contesta la nullità del contratto ed escludi il credito, per intero, dal passivo.

Misura troppo forte?

Nemmeno per sogno. 

Secondo la giurisprudenza che a poco a poco si sta radicando, prestiti del genere sono privi di causa e, dunque, illeciti.

Senza far troppa istruttoria, il “dato” ha come fine sol quello di prendersi la garanzia dello stato.

Zio pantalone paga sempre, no?

Non solo, ma la banca acquisisce un privilegio di non poco conto. Tanto che in caso di messa in liquidazione giudiziale dell’azienda, la finanza elargita, per sua natura chirografaria, diviene magicamente privilegiata.

Basta, alla banca, domandare l’insinuazione al passivo come chirografo, appunto, ed escutere la garanzia allo “zio”.

Poi lo “zio” si surrogherà per non prendere manco un centesimo.

Che poi alla fine la provvista è frutto di noi contribuenti, ma questa è tutta un’altra storia che qui non intendo raccontare.

Ad ogni modo, hai la possibilità di escludere dal passivo la banca, per questo genere di prestiti. Ovviamente, ma questo è un fatto scontato, nessuno ti toglierà una bella causa di opposizione allo stato passivo. Per cui, armati di avvocato e CTP e affrontala.

Tanto per farti capire la gravità della cosa, pensa che solo i prestiti con garanzia dal fondo “PMI” sono stati oltre 5.000, per un controvalore totale di circa 35,2 miliardi di Euro. Le richieste complessiva delle garanzie, secondo l’ABI, hanno superato i 230 miliardi di Euro.

Ci pensi cosa accade se anche solo il 10% di queste richieste diventasse credito scaduto?

Non basterebbe una finanziaria per assorbire l’impegno che il governo italiano si è assunto.

Il primo aspetto da considerare è lo scopo del finanziamento “garantito”. Basta leggere la stragrande maggioranza dei contratti per capire che si tratta di rinegoziazione di debiti pregressi (non garantiti, ma di questo non vien detto nulla).

Io non ci casco.

Per me si tratta, sì di una rinegoziazione, ma travestita da un consolidamento di un debito chirografario – senza alcuna garanzia – in uno privilegiato (meglio che lo Stato …).

Il problema sta nel fatto che se l’azienda si trova in stato di crisi o insolvenza al momento dell’erogazione e la banca ha ridotto l’istruttoria a quasi zero, hai un valido motivo per escludere il credito dal passivo della liquidazione giudiziale.

Questo ce lo racconta anche la Cassazione (vedi ordinanza n. 26248/2024).

Veniamo ora al secondo aspetto. Quello che per la mia sensibilità professionale è decisamente più intrigante.

Tutti i bei discorsi di cui sopra rientrano hanno valore se sguazzi in un contesto di crisi di impresa.

Se vale tutto quello che ci siamo detti, lo stato di crisi di liquidità (o, peggio, l’insolvenza) dell’azienda al momento del ricevimento dei soldi rende tutto più amplificato di quanto non sembri.

Questo recente quesito dovrebbe farti riflettere.

1. Stabilisca se al momento della concessione dei finanziamenti oggetto di causa l’impresa oggi in liquidazione si trovasse in stato di crisi, senza possibilità di risanamento;

2. Stabilisca se dai documenti a sua disposizione la Banca potesse escludere il risanamento dell’impresa anche all’esito della concessione del finanziamento;

3. Stabilisca se i dati raccolti avrebbero reso necessario un approfondimento istruttorio sul merito creditizio, espletato il quale potesse essere escluso il risanamento dell’impresa anche all’esito della concessione dei finanziamenti;

Erogazione del finanziamento quando la società era in crisi, senza possibilità di risanamento.

Che significa?

Che si vuol indagare se ci sono profili di concessione abusiva del credito.

Ovvero se i prestiti elargiti hanno di fatto prolungato la crisi o l’insolvenza della società oltre l’anno in cui doveva essere rilevata a (solo) beneficio dei creditori.

In altre parole, se quei prestiti hanno allungato il brodo assottigliando il patrimonio necessario a soddisfare al meglio possibile i creditori (a questo punto) concorsuale.

Oppure, se ci sono buoni motivi per escludere la banca dal passivo in modo che, con tutta probabilità, il “fondo garanzia” PMI non sborsi quattrini di noi contribuenti a babbo morto.

Il tribunale fallimentare vuol sapere se la banca era in grado di sapere se l’azienda non fosse stata in grado di onorare, prima o poi, il prestito.

Non è banale come cosa.

L’attività richiesta è dannatamente più complessa della prima.

Il fatto che un istituto abbia dato denaro facendo leva sulla garanzia statale riducendo l’istruttoria al minimo sindacale ad una azienda in crisi comporta la nullità del finanziamento. Covid o non Covid, la banca avrebbe comunque dovuto mantenere l’ordinaria diligenza del “bonus argentarius”.

Anche se si trattava dei finanziamenti di taglio piccolo. Quelli da 25.000 Euro dati praticamente a chiunque.

L’ordinanza n. 26248/2024 della Cassazione che ti ho rammentato prima ce lo ha gentilmente ricordato.

Capire, invece, se ci sono profili di abusivismo, complica le cose.

Dovrai armarti di pala e picchetto per scavare molto a fondo e passare da un’attenta lettura e riclassificazione dei numeri.

Da un certo punto di vista, però, puoi notare delle somiglianze tra la nullità del mutuo privo di causa (in quanto non lecita e contraria al buon costume) e la concessione abusiva..

In un caso o nell’altro, tutto parte da un prestito ad una azienda in crisi, agevolato se vogliamo dall’emergenza sanitaria, che ha indotto le banca a sovvenzionare le aziende con abbondante liquidità solo per tenersi stretta la garanzia pubblica.

La banca sa bene se l’azienda era in crisi legata al covid oppure no. Chi meglio di lei ha i sistemi tecnologici e numerici per capirlo.

Proprio per questo molte procedure di istruttoria sono rimaste incagliate dopo il primo step (all’epoca, anche dei miei clienti che hanno ricevuto “Picche”). In questi casi, la banca ha fatto il suo lavoro, non c’è che dire.

In altre circostanze, invece, i prestiti sono comunque andati a buon fine. Se l’azienda era realmente in crisi a cavallo tra il 2019 ed il 2020, la liquidità avrebbe rimandato la “fine” a qualche anno più in là.

A quando?

Al termine del preammortamento, ovviamente.

Sai bene che la maggior parte dei finanziamenti “covid” prevedevano in genere 12-24-36 mesi di preammortamento. Periodo in cui le rate avrebbero avuto solo interessi, rendendo l’ammasso di debiti (aumentato comunque di almeno il 25% rispetto alla stato pre-erogazione) tutto sommato gestibile.

I dolori per l’azienda in crisi cominciano, ahimé, dopo questo periodo “idilliaco” (si fa per dire).

Arriva l’addebito della prima rata piena e…

… taacc

Si alza il tappeto e fuoriesce la polvere nascosta e rimasta invisibile per tutto questo tempo.

Anzi, forse ce ne sarà ancora di più.

Ecco una domanda idiota (concedimela), ma solo all’apparenza.

Chi è il responsabile?

Difficile a dirsi. 

Non spetta ai consulenti né all’imprenditore dirlo.

L’unica cosa da fare è una sola.

Mettere alla luce tutti i numeri possibili per consentire al giudice di valutare questi aspetti:

… la condotta della banca: facile. L’erogazione del prestito all’azienda in crisi

… l’elemento soggettivo: era consapevole la banca della crisi di liquidità già esistente? Non impossibile da dimostrare se ti rifai alle banche dati pubbliche.

… il nesso di causa: il prestito con controgaranzia statale ha fatto tardare la dichiarazione dello stato di insolvenza?

… danno: la riduzione del patrimonio netto a danno dei creditori sociali rispetto a quando la crisi era già manifesta.

Se riesci a dare una risposta a tutti questi punti – e ti assicuro che io stesso spesso non sono in grado – allora puoi …

Ma non puoi trascendere dai numeri.

Rileggiti questo articolo e quest’altro per rinfrescare la memoria.

Occhio però a non forzare. Spesso i numeri in gioco (e le responsabilità) sono importanti come consistenza numerica. Se non hai il quadro completo meglio pazientare e mettere al corrente gli organi della procedura del rischio potenziale.

Per il resto sta a te.

Un abbraccio.

p.s.

Se ti è piaciuto questo post, non perderti le altre pillole che solo gli iscritti alla newsletter ricevono gratuitamente ogni venerdì. 
Per farlo è molto semplice. Ti basta compilare il form in questa pagina dedicata.

Share

Articoli correlati

7 Giu 2025

AMMORTAMENTO ALL’ITALIANA VIZIATO


Leggi tutto
24 Mag 2025

PIANO DI AMMORTAMENTO E TASSO VARIABILE


Leggi tutto
17 Mag 2025

LEASING: 3 ELEMENTI DA NON TRASCURARE


Leggi tutto

Categorie

  • Crisi aziendale
  • Diritto bancario
  • Diritto societario
  • Diritto tributario
  • News

Articoli Recenti

  • AMMORTAMENTO ALL’ITALIANA VIZIATO
    7 Giu 2025
  • MUTUI COVID ABUSIVI, GARANZIE e STATO PASSIVO
    1 Giu 2025
  • PIANO DI AMMORTAMENTO E TASSO VARIABILE
    24 Mag 2025
  • LEASING: 3 ELEMENTI DA NON TRASCURARE
    17 Mag 2025

STUDIO BECCANI / VOZELLA

Sede di Prato / Via Rimini, 37 - 59100

Orario di apertura:
Dal lunedì al venerdì 09.00 - 13.00 / 14.00 - 19.00

Contatta lo studio
Tel. 0574 34872 / Fax: 0574 442722
Email segreteria@studiobeccani.it

Privacy Policy

Beccani & Vozella – Commercialisti Associati P.IVA 02580000970
Beccani Sas Di Tommaso Beccani & C P.IVA 02039110974

Contattaci per maggiori informazioni

    È necessario leggere e accettare le politiche di Privacy Policy
    HO LETTO E ACCETTO

    Studio Beccani / Vozella - Made with love by Fuoricentro
      • No translations available for this page