In questo post ti racconto come potresti trarre vantaggio dall’abbattimento dello stato passivo fallimentare. Ne ho avuto l’opportunità qualche settimana fa, e vorrei condividere con te qualche spunto di riflessione.
Prima, però, credo sia doveroso presentarmi, soprattutto se è la prima volta che atterri su questa pagina.
Sono Tommaso Beccani, sono un commercialista appassionato (e praticante) di contenzioso bancario fin dal 2011.
La passione mi ha portato ad aiutare imprenditori, professionisti e privati in ogni fase giudiziale e stragiudiziale, ottenendo successi appaganti ma anche (tante) rovinose cadute.
Ogni volta cerco di raccontarti le tappe più importanti del mio percorso in modo che tu possa coglierne il massimo valore ogni controversia che andrai ad affrontare.
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Poni bene attenzione.
I contenuti di questo post potrebbero essere molto significativi, ma non nascondo che non tutti possono trovarci del valore da un punto di vista meramente “pratico”.
Prima di continuare, ti prego di leggere attentamente il paragrafo sotto (“a chi è rivolto questo post”). In questo modo, so già che come lettore sarai molto motivato (come io lo sono) ad arrivare “d’un fiato” fino alla fine.
Dunque…
A chi è rivolto questo post?
Come avrai capito dalla “intro”, si parla di stato passivo. Dunque, di procedure fallimentari (oggi, liquidazioni giudiziali).
Niente di trascendentale, per carità. Ti dico già che si parlerà
… di rapporti bancari, soprattutto di conto corrente (di solito, i più complessi da gestire)
… di onere della prova nell’ambito della procedura fallimentare
L’onere della prova è senza dubbio il pezzo da 90, molto familiare ad alcuni aspetti tratti dalle “classiche” modalità di gestione nel contenzioso.
Te ne ho già parlato in alcuni post, ad esempio in “ONERE DELLA PROVA E CONTO CORRENTE: COME INVERTIRLO A TUO FAVORE”.
Quando si tratta di (vecchi) “fallimenti” e (nuove) “liquidazioni giudiziali” la situazione si fa più stringente.
Spoiler per te.
Nei prossimi mesi sarà prevista la pubblicazione di una guida e-book che tratterà in modo approfondito alcuni aspetti dell’onere probatorio.
Non voglio anticipare nulla, ma potresti essere interessato a ricevere ogni aggiornamento sulla sulla sua uscita, in caso tu volessi averlo.
“insomma non ho capito, posso leggere questo post o no?”
Tornando a noi, ti consiglio caldamente di proseguire la lettura se sei
… curatore di un fallimento o liquidatore giudiziale
… imprenditore dichiarato insolvente
… amministratore di una impresa dichiarata insolvente
… semplicemente interessato a capire come è possibile abbattere lo stato passivo.
Ho già avuto modo di trattare la questione in modo decisamente più approfondito, in questo post “come agire in sede di ammissione di uno stato passivo che ti consiglio di rileggere (che non fa mai male).
Pronto?
Scaldiamo i motori e partiamo.
Non posso nasconderlo.
Uno dei ruoli che preferisco in assoluto è rivestire il ruolo di CTP di curatori fallimentari e liquidatori giudiziali.
Da curatore quale sono anche io – mi capita di essere incaricato dal Tribunale – mi rendo conto della delicatezza di alcune fasi che caratterizza ogni “procedura”.
Una di questa è senz’altro – lo avrai capito – la formazione dello stato passivo.
Lo è prima di tutto per il “creditore”, ma lo è anche per il curatore/liquidatore.
Per quanto mi riguarda parlo di “contenzioso bancario”. Presto assistenza per tutte le domande avanzate dagli istituti di credito.
Ma lascia che te lo dica.
Non è per nulla semplice.
Decidere in poco tempo (il progetto lo devi preparare e trasmettere in poche settimane dalla nomina) sulle domande più disparate richiede molta concentrazione ed energia mentale.
… fornitori
… dipendenti
… enti statali e governativi
… professionisti
… chirografario, privilegio, prededucibilità sì prededucibilità no
Per ognuno di questi ci vogliono pazienza e lucidità mentale per stabilire se “ammettere come richiesto”, escludere una parte (o tutto) del credito, o non concedere il “grado”.
Molti mal di testa in effetti.
Poi ci sono le banche.
Anch’esse con le proprie specificità, i propri gradi…
… e le proprie regole su come dover provare le proprie pretese.
Te ne ho già parlato nel post “come agire in sede di ammissione allo stato passivo”.
Devo essere onesto, molte volte rosico.
Rosico nel sapere (quando mi capita, certo) di curatori/liquidatori che non pongono attenzione alle “domande” delle banche.
Semplicemente le “ammettono” come richiesto.
“vabbè, io non ci perdo troppo tempo… sono quasi sempre crediti ‘chirografi’ e senza garanzie … ammetterli o no non mi cambia nulla … tanto non ‘beccheranno’ nulla”
Diciamoci la verità.
“Ammettere come richiesto” cambia poco alla banca.
Con tutti gli strumenti che ha a disposizione, che io e te probabilmente ci sogniamo, già da tempo sa che non avrebbe più beccato un quattrino – che sia uno – dalla “fallita”.
Piuttosto, farà di tutto per escutere le garanzie di terzi che prontamente si erano fatti rilasciare in passato, se ce ne sono.
E’ probabile che alla data del fallimento (lo so, continuo ad usare il “vecchio” termine per semplicità e affetto – ma intendila anche come “liquidazione giudiziale” nuovo rito…) il credito sia pure “cartolarizzato”.
La domanda di insinuazione è semplicemente un atto dovuto. Tanto che alle volte neppure viene notificata, se non “tardivamente”.
“Ammettere come richiesto” può cambiare molto a te, che sei curatore, e alla procedura.
Mi riferisco soprattutto alle opportunità di …
… abbattere lo stato passivo
… azionare un recupero e “fare attivo” in più (come leggerai più avanti)
… dimostrare che la “fallita” non era realmente insolvente (davvero, può succedere – anche se la valutazione è solo ex post).
Pensaci e visualizza internamente l’intera faccenda.
Che effetto avrebbe creare ‘cassa’ dal nulla?
Che effetto avrebbe abbattere il ‘passivo’ – soprattutto se assistito da grado di privilegio non chirografario?
Beh, gli interessati principali a tutto questo sono i “creditori” ammessi al concorso.
Non credi che …
… una torta più grande da dividere
… una torta da dividere tra ‘meno’ soggetti
Possa interessare soprattutto a loro?
Tutto questo è decisamente nell’interesse dei creditori.
Ma anche nel tuo. La soddisfazione professionalità per aver generato un valore in più, impensabile all’inizio, è dannatamente appagante.
Adesso ti dico il perché.
Ricordi il caso in cui agivo come CTP per una Curatela in sede di opposizione allo stato passivo?
Rileggiti la vicenda brevemente raccontata tra le righe di questo POST.
Adesso la sentenza è arrivata…
… e ci ha dato stramaledettamente ragione.
Il credito complessivamente “insinuato” per oltre 180.000 Euro è andato completamente sfumato.
Non ti nascondo che era chirografo…
… quindi mi aspetto già che la “voce malefica” potrebbe farsi “beffe” dicendo
“tanto lavoro per niente … gira che ti rigira, la banca non avrebbe preso nulla prima così come non prende nulla neppure adesso … e in più il curatore deve cacciar fuori soldi ‘veri’ per pagarti … hai fatto proprio l’interesse per la ‘massa’”
Bella provocazione, ma lascia prima che ti racconti i motivi del “successo”.
… Carenza di contratti di affidamento aventi data certa anteriore al fallimento
In generale, è sempre bene, per la banca, dar atto di aver fatto sottoscrivere un contratto di fido a pena di nullità delle condizioni “entro fido” applicate.
In ambito fallimentare non basta. Bisogna che abbia anche la “data certa” a dimostrazione che sia stato perfezionato in epoca anteriore alla sentenza (di fallimento).
L’hai presa? Bene.
… Ricalcolo dei saldi applicando il tasso d’interesse sostitutivo ex art. 117 TUB
Naturalmente, la carenza contrattuale – seppur non impedisce di dimostrare l’esistenza di un fido tra le parti – comporta la nullità di tutte le annotazioni a titolo di interessi e competenze.
Con conseguente ricalcolo di questi secondo, appunto, i tassi sostitutivi ex art. 117 c. 7 TUB.
Afferrato tutto?
Bene, adesso ti dico tutti i vantaggi che potresti trarne da una fattispecie simile.
Da ora non hai più scuse.
Devi farti forza ed andare a “recuperare” la cassa che “ti” spetta.
Con tutti i rischi del caso, ovviamente.
Ci vuole molta sensibilità professionale.
Non tutti i casi possono essere capaci di generare dell’attivo.
Se l’esclusione del passivo dipende solo da carenze documentali dimostrate in sede “concorsuale”, non significa che sarà lo stesso nel “futuro” giudizio ordinario.
Altra partita, altro gioco. E tutto ricomincia da capo. Non è il ritorno di una partita vinta all’andata.
A quel punto, l’onere probatorio si inverte a tuo carico (se sei appunto il curatore) e sarai tu il “corridore”.
Quando ne vale la pena?
Sulla base di quanto ho potuto sperimentare nella mia esperienza professionale, in due casi.
Ma non è detto che ce ne siano altri, che magari ti descriverò in un post futuro, o meglio all’interno della mia NEWSLETTER SETTIMANALE (clicca sopra al grssetto)
Che aspetti a riceverla tutti i venerdì mattina con contenuti riservati solo agli “iscritti”?
Il primo caso è abbastanza intuitivo, il secondo “leggermente” provocatorio.
Ma vediamoli insieme.
Caso n. 1 – saldo dare avere positivo
Che dire, occhio al saldo dare avere ricostruito.
Se alla è comunque negativo per la società, non ci sarà nessuna “cassa” da ripartire.
L’azione “recuperatoria” diviene inutile.
Nel caso di successo che ti ho brevemente raccontato, il saldo potenzialmente recuperabile è di 260.000 Euro circa. L’azione è conveniente e senz’altro da coltivare.
Caso n. 2 – credito ceduto a società di cartolarizzazione
Verifica se il credito è in mano alla banca o se, invece, è stato ceduto ad una società di cartolarizzazione.
Se è stato ceduto, il gioco cambia (ancora).
La SPV non vorrà mai e poi mai rispondere di illegittimità (da accertare) commesse dalla banca “cedente”.
Sosterrà di aver preso solo il credito (lato attivo), ma non tutta la potenziale causa (lato passivo).
Non sta a me giudicare se tale interpretazione può essere sostenibile o meno. Non sono certo io il giurista. Sono solo un appassionato che cerca di condividere con te tutto ciò che traggo dalla mia esperienza sul “campo”.
Devo dirti la verità.
Mi piace scovare sempre il bicchiere mezzo pieno – anche se magari è difficile scovarlo.
In questo caso, mettere in discussione la “posizione” della cessionaria gioca a nostro sfavore.
Ti spiego il motivo.
Se avesse ragione, è la banca cedente che dovrebbe rispondere delle illegittimità, giusto?
Pensaci bene…
… il “debito” non lo ha più in “carico”
… non può eccepire eventuali compensazioni.
… non potrà dire, a sua volta, che del “marcio” risponde la cessionaria del credito.
Sei d’accordo?
Molto bene, rientra dalla finestra il caso 1. Puoi chiamare in “causa” la cedente per recuperare (solo) l’indebito – senza tener conto del saldo “passivo” ceduto.
Mi è già capitato più volte.
L’ultima qualche mese fa.
Ero CTP in un piccolo contenzioso nato contro una primaria banca che nel corso della fase istruttoria, contraddistinta da:
- la richiesta di documentazione;
- l’analisi della centrale dei rischi per dimostrare i vari affidamenti;
- redazione della perizia tecnica di parte;
Aveva segnalato la società mia cliente a “sofferenza”.
Come ti dicevo, la causa è nata contro la banca “principale”.
Nel corso del giudizio – prima di arrivare a CTU – il “credito” (che alla fine della controversia è stato accertato come inesistente) è stato “cartolarizzato”.
La cessionaria non si è neppure costituita in giudizio.
Sopraggiunta la CTU, le parti sono state “chiamate” a trovare un accordo transattivo – naturalmente la banca “cedente” non ne voleva proprio sapere di sborsare “cash” alla cliente.
Avevo fatto notare – ed il legale al suo collega di controparte – che la cedente non poteva tener conto del saldo residuo del conto corrente. Avendo ceduto il credito, non aveva più in carico quel saldo “negativo”, giusto?
Naturalmente ogni tentativo conciliativo è naufragato.
Sai come è andata?
Prima dell’estate è arrivata la sentenza…
… con condanna della banca cedente a pagare alla cliente l’intero indebito – senza alcun tipo di compensazione con il saldo “ceduto”.
“è una finta bella storia Tommaso… prima o poi sarà la cessionaria a richiedere il pagamento del ‘saldo residuo’ acquisito”
Acuta osservazione.
Ma a quel punto, forti di una sentenza che condanna la cedente a pagare una cifra più alta del (a questo punto solo asserito) credito vantato, la difesa sarà bella tosta.
Riportiamo l’attenzione al “succo” del caso n. 2.
L’avvenuta cessione del credito può darti una mano…
… perché anche se le illegittimità accertate nell’opposizione allo stato passivo non sono sufficienti ad abbattere integralmente il saldo (passivo)
… puoi lasciar perdere la “cessionaria” e farti sotto con la cedente per il recupero di quelle illegittimità. Senza rischi di compensazione alcuna.
Lascia che ti metta comunque in guardia.
Gli “aspetti” di cui parlo sono prettamente giuridici. La giurisprudenza sul punto potrebbe evolversi e contrastare questo punto specifico.
Gli importi in gioco devono compensare adeguatamente il rischio.
In questo momento storico, ritengo opportuno – di comune accordo con i legali facenti parte del “team” – agire come ti ho detto (l’ultima, non più tardi di poche settimane fa – per circa 300.000 Euro).
Sta a te valutare caso per caso.
A che serve “abbattere” e basta?
Nel precedente caso 2 ti ho suggerito alcune strategie per far “fare cassa” al fallimento dopo aver abbattuto il passivo.
So già cosa ti balena in mente – e ti assicuro che è accaduto molte volte anche a me, nel corso degli anni.
Starai sicuramente riflettendo sul fatto che senza una “cessione” del credito il fallimento è “fregato”.
“se all’esito dell’opposizione mi ritrovo con un saldo passivo ‘solo’ abbattuto, inutile fare la causa ordinaria… spendo soldi per non recuperare nulla”
E’ senz’altro una giusta osservazione.
Lascia tuttavia che te lo dica in tutta onestà.
In casi del genere non è mia intenzione procedere con il giudizio ordinario (sono quindi d’accordo con te).
Come ti ho già ripetuto più volte nel corso di questo (ormai divenuto lungo, lo so) post, ogni caso ha una sua storia. Ogni storia ha una sua trama. E questa trama dev’essere ben interpretata.
Un fatto è certo.
Quando io stesso vesto i panni di curatore (adotto consapevolmente la vecchia terminologia), cerco di fare il mio dovere di pubblico ufficiale al meglio. Nell’interesse dei creditori.
Se ci sono vizi probatori o nella gestione di rapporti bancari
… ne chiedo l’esclusione, oppure
… ridetermino i rispettivi saldi attenendomi (esclusivamente) alla documentazione prodotta dalla banca supporto della propria domanda.
Ad esempio, se si tratta di:
- mutui e finanziamenti, verifico la correttezza e determinatezza dei piani di ammortamenti e delle clausole contrattuali;
- conti correnti, controllo la fondatezza di tutte le voci di costo addebitate;
- leasing finanziari (al di là delle questioni di risoluzione e rivendica del bene sottostante), verifico anche la corrispondenza del tasso interno di attualizzazione.
Questo per quanto riguarda le tipologie più comuni. Non sono infrequenti anche di trovare dei “derivati” collegati, sia in formato “CAP” o “IRS” (per il quale la banca chiede l’ammissione del “mark to market” negativo).
In tutti questi casi,
… propongo l’ammissione dei “saldi ricalcolati” (compresi ovviamente di eventuali interessi moratori)
… chiedo l’esclusione della differenza tra saldo richiesto e saldo ricalcolato.
Se poi la banca fa opposizione, naturalmente non posso che difendere il “fallimento” fino alla fine.
E’ ovvio che se nascono possibilità transattive le valuto attentamente insieme agli altri organi della procedura. E se mi rendo conto che…
… il passivo si abbatte… e basta
… l’esposizione è di grado “chirografo” (in altre parole, la banca non si beccherà un fico secco da eventuali riparti dell’attivo)
E’ senza dubbio una situazione che valuto (e con me il Tribunale) con favore.
Quando il (solo) abbattimento porta vantaggi concreti?
Rispondo all’ultima domanda che reputo importante, prima di lasciarti.
Per quanto mi riguarda, l’abbattimento del passivo è vantaggioso in due casi.
Caso n. 1 – se il “credito” è privilegiato
Come diceva il Prof. al corso di diritto fallimentare, la differenza tra avere e non avere un privilegio è come sedere al tavolo con tutti i commensali e vedere gli altri (i privilegiati) mangiare.
So che ti fa sorridere ma effettivamente è così.
Chi è chirografo, solitamente guarda gli altri “mangiare”.
Chi è privilegiato, mangia – anche se magari non tutto il pasto che si aspettava.
Se riduci o togli il piatto fumante ad uno o più privilegiati, gli altri (magari un po’ anche i chirografi) mangiano un pochino di più.
Ed è questo il senso dell’abbattimento di un credito assistito da privilegio.
Le somme che (quasi) sicuramente gli sarebbero spettate, saranno ripartite con gli altri commensali
Caso 2 – miglior tutela di eventuali “garanti”
E’ molto probabile che una parte dei crediti oggetto di insinuazione siano assistiti (anche) da garanzie (di solito fidejussioni) rilasciate da terzi.
La banca ovviamente non si limiterà a richiedere l’insinuazione allo stato passivo.
Affilerà le armi fin da subito nei confronti di questi – con ordinarie azioni legali, messa in mora ed intimazioni di pagamento.
Loro certamente si difenderanno (o potranno farlo) in separata sede.
Ma tu, se sei curatore o suo consulente, puoi dar loro una mano.
E’ vero che ciò che accade all’interno di un fallimento rimane all’interno del fallimento – senza effetti in eventuali giudizi ordinari (salvo qualche rara eccezione apportata dal nuovo “codice della crisi”).
Ma dalla mia esperienza ho potuto apprendere che il comportamento del curatore può avere un impatto (anche notevole) sui garanti.
Le contestazioni sul credito possono essere ripercorse (o comunque fatte valere) per questi.
Mi è già successo in passato.
Ho collaborato in delle CTU diverse, disposte da giudici diversi, ma sugli stessi rapporti bancari.
… una in sede fallimentare (in giudizio di opposizione allo stato passivo)
… l’altra in sede “civile” (in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dai garanti acquisiti).
Di solito la prima corre più veloce. Tanto che nel secondo giudizio – quello dei garanti – mi è capitato di veder allegata la relazione tecnica del primo CTU (quello del giudizio di opposizione).
CONCLUSIONI
Siamo giunti finalmente alla fine.
Vorrei ripercorrere con te i punti salienti di questo post che mi hanno consentito di abbattere lo stato passivo di un fallimento. Con l’occasione di trarne beneficio e “far cassa” a beneficio dei creditori.
Sono partito raccontandoti di un caso in cui ho ottenuto, come CTP, una sentenza in cui la banca è stata completamente esclusa dal “passivo”.
Ti ho elencato
… cosa la banca ha omesso di produrre a supporto del credito
… quali illegittimità ho riscontrato sui rapporti insinuati
Questi ultimi erano effettivamente maggiori degli importi richiesti.
A questo punto, ti ho spiegato del perché ho la possibilità di far cassa.
… gli indebiti accertati in sentenza sono maggiori del credito insinuato
… il credito asserito dalla banca è stato, nel frattempo, “ceduto” a terzi.
Questa ultima considerazione fa sì che anche se esci da un giudizio di opposizione con (solo) l’abbattimento del credito, potresti far valere le illegittimità contro la “cedente”.
Che a quel punto non può (più) eccepire compensazioni con debiti (ahilei) ceduti. Lasciando perdere la cessionaria.
Da ultimo, ti ho descritto che anche un semplice abbattimento non è detto che sia inutile del tutto, dal momento che:
- se il credito è privilegiato, ci sarà più attivo per gli altri
- se ci sono terzi garanti, i loro difensori potranno comunque avvalersi dei vizi eventualmente rinvenuti nel giudizio “fallimentare”
Adesso è veramente tutto.
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