Come calcolare il TEG su di conto corrente affidato?
Domanda troppo scontata? Dai sì.
O forse no.
Di questi tempi non mi pongo il problema. Nelle mie analisi faccio sempre una verifica sommaria, ma cerco di non perdere troppo tempo nell’indagare se ci sono sconfinamenti o meno dal Tasso Soglia.
Soprattutto quando rilevo vizi contrattuali insanabili.
Ad esempio, assenza di forma scritta dei contratti di conto corrente e/o apertura di credito.
Oppure, indeterminatezza del regime finanziario, del piano di ammortamento, e del tasso di interesse.
In tutti questi casi, lascio perdere il TEG. Non tanto perché è irrilevante. Anzi, lo è dannatamente, con impatti non solo economici ma anche sociali.
Ora, non voglio qui discutere di quanto sia delicata una materia come l’usura, ma già questa intro potrebbe inculcarti in testa l’idea che il TEG sia morto.
E’ così?
Non proprio.
Il TEG non è morto per nulla, lascia che ti spieghi.
Nei primi anni in cui ho iniziato ad occuparmi del meraviglioso mondo della contesa il conto corrente era il padrone incontrastato. Il vero protagonista della scena.
Quando ti chiedevano se ti occupavi di “usura e anatocismo” si dava per scontato l’oggetto: hai indovinato. Proprio il conto corrente.
Non che tale inquadramento fosse proprio corretto.
“Anatocismo” e “usura” erano solo due ingredienti di una variegatissima insalata che tutt’oggi persiste e che cerco di condire al meglio per il bene dei miei clienti o di coloro che comunque supporto.
Leggendo questo post ti renderai conto che non di solo anatocismo e usura vive il conto corrente. C’è molto, molto altro.
Lascia che ti rinfreschi un attimo la memoria.
Se sei nuovo in questo blog, non perdere troppo tempo in ricerche e vatti a leggere questa manciata di articoli che trattano i punti per me più caldi:
… 5 elementi per verificare la presenza di affidamenti
… conto corrente: come agire (parte 1)
… conto corrente: come agire (parte 2)
… come identificare le rimesse solutorie
Fatto?
Molto bene, vediamo se sei stato davvero attento.
Manca qualcosa in questi articoli? Ho proprio toccato tutti i temi possibili?
Pensaci bene…
… ho introdotto il discorso parlando di “usura e anatocismo” quasi come se fosse l’etichetta del consulente che si occupa di “bancario”
… ma, in effetti, (ecco l’aiuto da casa!), non si parla mai di usura.
Lascia che ti spieghi.
Le controversie sui conti correnti si sono evolute in tutti questi anni.
Se i vizi contrattuali più disparati che ti ho descritto, ad esempio, in questo articolo sono stati in parte consolidati, altri si sono vaporizzati.
Ecco quali.
Anzi, per la verità dovrei parlare al singolare.
Riformulo la frase in …
Ecco quale.
Di cosa sto parlando?
Ovvio, dell’ “usura”.
O meglio, del famigerato “Tasso Effettivo Globale” o “TEG”, come dir si voglia
.
Non ho mai voluto spendere troppe battute e parole sul “TEG”. A mio modo di vedere è stato troppo mercanteggiato in tutti questi anni. Io stesso sono stato arduo sostenitore della c.d. “formula matematica” di calcolo del tasso effettivo globale a discapito delle sciagurate formule di banca d’italia.
Sciagurate nel senso che tutti i sostenitori dell’unica formula sembra ammessa dalla legge penale, quella “finanziaria” – dopo ti spiego in modo semplice di quale si tratta – ne contestavano i limiti.
“la formula banca di italia non è una formula”; “annacqua il costo effettivo a carico del cliente”; “non include le commissioni di massimo scoperto che altro non è che una forma di interesse ‘occulta’ a carico del cliente”
E così via.
Non mi vergogno a dire che io rientravo in questa “banda”.
Ero tra i sostenitori della formula “finanziaria”
[(interessi debitori + commissioni + spese x 36.500) : numeri debitori ]
L’unica che consente di parametrare tutti i costi sul capitale effettivamente utilizzato dal correntista. Beh, da un punto di vista matematico non ci piove proprio.
La patata bollente stava nel confronto del risultato con Tassi Soglia trimestrali valorizzati, salvo maggiorazioni e ritocchi, con le “dannate” formule di banca d’italia.
Per molti anni le contestazioni sull’usura rimbalzavano in questo derby infinito.
In dei casi avevi ragione, in altri no.
Poi arrivò la Cassazione a Sezioni Unite e ci mise una bella pezza (la 16303/2018)
Vale il principio di simmetria, dice, quindi l’unico dato confrontabile è il TEG determinato proprio con la formula che si rinviene nelle “istruzioni di banca di italia”.
A questo link puoi estrapolare l’intero documento aggiornato tempo per tempo dal 1996 – dopo l’entrata in vigore della L. 108/96.
Dopo la sentenza, ho imparato ad essere molto più selettivo nell’eccepire il TEG superiore alla “Soglia”.
L’impatto della sentenza è stato per me positivo, nonostante tutto. Da un punto di vista lavorativo stretto, ha valorizzato il mio tempo.
Lascia che ti spieghi.
Gli accertamenti validi ai fini della normativa “antiusura” sono di due tipi.
Il primo guarda il momento esatto delle pattuizioni delle condizioni economiche. Che si leggono di solito sui contratti di apertura di conto corrente e di credito.
Ah, se non l’ho ben specificato prima d’ora – mea culpa – sappi che tutto quello che sto scrivendo riferisce per lo più rapporti di conto corrente.
Diciamoci la verità.
I conti correnti affidati nelle forme più svariate rappresentano gli strumenti più subdoli, sotto molti profili.
E’ bene che tu abbia in mente cosa hai pattuito con la banca ad ogni contrattazione …
… perché poi le condizioni cambiano nel tempo.
Grazie al magico “ius variandi”
“ma che é sto latino?!”
In italiano, modifiche unilaterali delle condizioni economiche stabilite in precedenza in un contratto scritto.
Di solito i contratti di conto corrente (madre) e di apertura di credito (figlio) riportano una clausola specifica a mezzo della quale la banca può riservarsi di modificare in via unilaterale clausole contrattuale mediante una proposta. Da inoltrare a te correntista per la tua approvazione o non approvazione.
Trovi la disciplina esatta all’art. 118 TUB di cui però non voglio scrivere in dettaglio per non perdere il filo del ragionamento di questo post.
So che starai pensando “ma cosa c’entra ‘sto benedetto ‘ius variandi’ col TEG?”
C’entra, c’entra.
Ti chiedo di restare incollato allo schermo ancora per qualche minuto, capirai perché.
Sai cosa succede se tu non sei d’accordo con la proposta di modifica unilaterale delle condizioni?
Beh, recedi dal contratto alle ultime condizioni valide.
Metti caso che hai un fido di 200.000 Euro pienamente utilizzato. A meno che la tua azienda non sia ben liquida su altri conti, ti resterà molto scomodo staccare un assegno per quella cifra da un giorno all’altro per ripianare proprio quello.
Diciamoci la verità.
Metti che quel fido ti fa comodo ai fini dell’operatività aziendale: ti tocca tenerlo. Accetti, quindi, le condizioni modificate – senza fare nulla. Salvo che la banca non te lo proponga in modo espresso. L’art. 118 TUB ci dice che vale il “silenzio assenso”, passati 60 giorni dalla proposta.
Se non ti è ben chiaro, riassumo il concetto in tre semplici passaggi.
Dunque …
… tu firmi uno o più contratti
… la banca propone una modifica di una o più condizioni in corso d’opera
… tu accetti tacitamente (il rifiuto comporta il recesso, ricordi?).
Ecco che si crea una nuova pattuizione a tutti gli effetti. Diversa da quella iniziale.
(Anche) in questo caso sei chiamato a valutare la nuova pattuizione ed il suo impatto sul TEG.
Lo ius variandi, infatti, genera nuove pattuizioni che se fossero non conformi al Tasso Soglia anti-usura … hanno lo stesso effetto di una usurarietà cosiddetta originaria. Che hanno effetto dalla data del negozio in avanti.
Tutto questo lo verifico in due modi.
Il primo dal contratto, il secondo dall’estratto conto del periodo in cui la (nuova) pattuizione è avvenuta.
Come fai a capire se una nuova pattuizione è usuraia oppure no?
Nel dubbio, ho sempre calcolato il TEG di ogni trimestre raffrontandolo col Tasso Soglia.
Fin qui, nulla di strano.
Se c’è superamento, ho sempre indagato se la causa viene da fattori esterni od interni al rapporto. Nel primo caso, potrebbero essere scesi i Tassi Soglia che hanno reso, per effetto, condizioni usuraie quelle che prima del ribasso della Soglia non erano tali.
Si tratta di c.d. usura sopravvenuta.
Nel secondo caso, invece, sono state create precise condizioni affinché – mettici il tasso di interesse, la commissione di massimo scoperto o quella di affidamento, qualche altra spesuccia di fido – il rendimento della banca sia lì lì con la Soglia.
Diciamoci la verità.
Il tasso soglia – come tutti i limiti di legge – ha due facce, come tutte le medaglie. Da un lato ha il merito di fissare un valore oltre il quale si va nell’illegalità. Ed è bene esserne consapevoli.
Dall’altro, però, può rendere le banche molto furbe ed attente al rendimento massimo estrapolabile delle somme prestate.
Non è un caso, infatti, che in fasi avanzate dei rapporti di conto corrente, le condizioni praticate spesso si adeguano al rialzo rasentando la soglia. Ottenendo un rendimento massimo consentito dalla legge, anche se magari quelle condizioni sono fuori mercato.
Qualche banca ha addirittura azzardato degli storni automatici.
Applicavano le proprie condizioni, magari “usuraie”, e le ridimensionavano nel limite esatto del Tasso Soglia di periodo.
Un po’ furbine, non trovi?
Beh, sì in effetti.
Da imprenditore sempre sul pezzo non ci avrai fatto molto caso, a meno che il tuo ufficio amministrativo dedicato o il tuo commercialista non siano stati parecchio puntigliosi.
Non soffermarti solo sul prospetto riepilogativo di liquidazione con l’indicazione delle cifre a titolo di interessi, commissioni e spese. Leggi lo scalare anche nella parte in cui trovi scritti …
… i numeri debitori
… il tasso di interesse utilizzato
… l’importo complessivo degli interessi calcolati periodo dopo periodo.
Dal 31/12/2016 ti renderai conto che questa analisi si è fatta un po’ più complicata.
Ti spiego il perché molto velocemente – anche se sono convinto che già sai cosa sto per dirti.
Confido molto che tu sia un lettore assiduo del blog nonché accanito iscritto alla newsletter settimanale – lì già ne ho parlato.
Nel momento in cui scrivo, noto che il tasso di apertura medio delle ultime inviate è intorno è di poco superiore al 60% …
… non male per uno come me! Se sei tra questi, te ne sono grato. Altrimenti, beh, non resta che iscriverti ed unirti alle altre decine di imprenditori, consulenti e consumatori
dottò, ma che è successo dal 31/12/2016?
Ci vorrebbe un post dedicato all’evoluzione dell’anatocismo dal 2000 ad oggi, per cui sarò molto breve per non sviare la tua attenzione dal focus principale di questo post.
Dal IV trimestre 2016, in pratica, le banche hanno smesso di capitalizzare gli interessi con frequenza trimestrale – per la verità dovevano farlo sin dall’01/01/2014, ma non è questo il campo per parlarne.
Dopo la riforma dell’art. 120 c. 2 TUB, l’unica possibilità per la banca è “incassarli” una volta l’anno. Il giorno 01/03, per essere precisi.
Se continui a ricevere gli estratti conto con periodicità trimestrale, facci caso. Ti vengono addebitate solo le spese – commissioni di affidamento e/o di sconfinamento; spese per operazioni o di liquidazioni, ecc.
E gli interessi? Dove sono riportati?
Ogni banca elabora un proprio prospetto.
Alcuni istituti riportano il calcolo degli interessi trimestre per trimestre, specificando che non sono esigibili in quel momento. Solo con l’estratto conto al 31/12 ti dicono che addebiteranno il totale dell’annata al 01/03 successivo.
Sì, lo so. Potrebbe essere il giorno di “mazzata” se non ci stai attento. Soprattutto se utilizzi i tuoi fidi per l’intero e con costanza durante l’anno.
Diciamo che se sei un imprenditore attento, dalle prime settimane dell’anno ti puoi organizzare per i fondi necessari.
Se sei correntista di queste banche, però, ogni trimestre saprai in modo esatto quale (quali) tasso di interesse ti hanno applicato e quanti, parlo delle banche “furbette”, ne hanno stornati per riportare la spesa al di sotto dei limiti di legge.
Alcune banche, una in particolare che non citerò, riporta il calcolo solo una volta l’anno. Al 31/12. Nei primi tre trimestri si limita a riportare la somma totale degli interessi maturati fino a quel trimestre senza però elencarti né i numeri debitori, né il TAN utilizzato.
In altre parole, te ne accorgerai alla fine dell’anno col riepilogo integrale.
In questo caso ti sarà più complicato fare il conteggio che ti avevo suggerito più sopra perché solo una volta l’anno – se sei cliente di questa banca “innominata” – capirai di che morte (faccio per dire) dovrai morire.
Come fai a determinare il TEG per questi trimestri “occultati”?
Le strade sono due.
O attendi il riepilogo al 31/12 oppure ti ricostruisci da solo i movimenti di periodo ed i numeri debitori col metodo “amburghese”. Ti ci vorrà un po’ di tempo in più, ma sarà anche l’occasione per tenere a bada tutte le entrate e le uscite di quel conto, perché sappi che dovrai ripassare tutti i dare e l’avere.
Tutto chiaro fino a qui?
Mi rendo conto di essermi dilungato ma volevo che tu avessi ben chiaro cosa devi verificare per poter accertare in via autonoma (o per il tuo cliente) il TEG di un conto corrente affidato.
Ma andiamo oltre.
In questo post mi interessa darti anche uno spunto pratico e di grande utilità, laddove ti accorgi che il TEG si manifesti all’incirca intorno al Tasso Soglia.
Sai, non ti nascondo che il mestiere del CTP spesso è faticoso. Non che sia un mestiere vero e proprio, come ti ho descritto QUI, ma nella contesa bancaria assume a mio avviso un ruolo centrale. E parlo per esperienza.
Devi sapere infatti – mi riferisco al lettore imprenditore, non al super-preparato CTP, avvocato o magistrato che ne sa sicuramente molto più di me – che uno dei compiti che mi spetta è quello di trasformare le letture “giurisprudenziali” in “pratica”.
Per passare dalla teoria ai numeri.
IL TEG “EFFETTIVO”
Mi fa un po’ strano parlare di TEG effettivo. Il TEG – tasso effettivo globale – dovrebbe essere effettivo di per sé.
Eppure non basta per apprezzare a pieno l’onere che tu – correntista – hai sopportato nel tempo. Almeno non fino al 30/09/2016, periodo in cui le banche continuavano a praticare la capitalizzazione composta trimestrale.
In quelle definite “formule Banca D’Italia” (ricordi l’annoso “derby” che ti ho rammentato qualche pagina più su?) manca(va) qualcosa.
Vuoi indovinare?
Pensaci.
La formula Banca D’Italia non fa altro che riportare il rapporto tra interessi trimestrale ed il capitale utilizzato sotto forma di numeri debitori (capitale x giorni) su base annuale.
Nell’essenziale, si basa sulla formula [interessi x 36.500 : numeri debitori].
A questa ci aggiunge una percentuale data dal rapporto degli oneri su base annua e l’accordato [oneri annui : accordato x 100]. Prima dell’Agosto 2009, addirittura, era [oneri (trimestrali) : accordato x 100],
Per info più dettagliate ti invito a leggere le “Istruzioni” aggiornate all’Agosto 2009 cliccando qui – soprattutto per cosa si intende per oneri (par. C4) e accordato.
Eppure manca ancora qualcosa.
Ti pare?
Rifletti di nuovo.
Tutte le voci di spesa sono riportate sull’anno solo grazie ad una mera moltiplicazione [ x 36.500]. Eppure queste voci di spesa, una volta liquidate, vengono addebitate in conto al termine del trimestre e … si fondono al saldo debitore e …
Ma certo!
Inducono la produzione di ulteriori interessi rispetto al debito di solo capitale.
Il TEG è zoppo.
Manca il costo sopportato dal correntista per il c.d. “anatocismo”.
Bel colpo.
La formula “Banca D’Italia” – per quanto possa essere l’unica da seguire secondo la “sezioni unite” 16303/2018 – sta “zitta” sul punto.
Ma non la Cassazione.
Con una doppietta messa a segno tra il 2022 (Cass. 33964/2022) ed il 2024 (Cass. 8383/2024), i buoni “ermellini” sono arrivati al punto che sì, certo, ovvio, l’anatocismo va espresso in qualche modo.
Il TEG deve includere la capitalizzazione composta trimestrale. Ed è tale tasso “all-inclusive” che deve paragonarsi al Tasso Soglia.
Sbaaam
Per come la penso, il punto centrale è questo.
Dipende tutto dal regime finanziario in cui operi.
Pensaci bene.
Il TEG formulato nelle istruzioni di Banca d’Italia ha senso se il regime finanziario è quello semplice. Se non c’è capitalizzazione composta l’utente non “sopporta” ulteriori costi di interessi su interessi.
Quella formula può andar bene.
Ma se c’è capitalizzazione composta …
Beh, la storia si fa più dispendiosa per il “povero” correntista.
E tu, stando alla Cassazione, non puoi far altro che ritoccare il TEG al rialzo, se vuoi far bene le cose.
Come possibile farlo?
Devi annualizzarlo elevandolo a potenza per tener conto quanto meno degli effetti dell’anatocismo su base annua.
“a potenza ??? in che senso dotto’?! ”
Per evitare complicazioni, dedico questa ultima parte del post per fornirti un metodo molto pratico per avere il tuo “TEG Effettivo”.
Prendi carta, penna e una calcolatrice con le funzioni di elevamento a potenza e radice. Ergo, prendi il tuo smartphone (se iPhone, ti basta entrare nella Calcolatrice e ruotare il cellulare in posizione orizzontale).
Ah, quasi dimenticavo, un estratto conto trimestrale ante 30/09/2016.
Pronto? Vamos.
1) Calcola il TEG del trimestre secondo formule proposte da Banca D’Italia
Qui non voglio certo entrare nei meriti della correttezza o non correttezza della (non) formula trascritta nelle varie Istruzioni di Banca D’italia che si sono susseguite nel tempo. Trovi tutto a questo link.
Ti interessano gli aggiornamenti fino al 12/08/2009 (clicca su “istruzioni pregresse” sul link sopra evidenziato). Quella dopo – luglio 2016 e decorrente dal 01/10/2016 – si trova già in un periodo in cui la capitalizzazione trimestrale non è stata più applicata.
Non è difficile implementarla. Ti basta inserire …
… gli interessi passivi
… le spese secondo quanto descritto nel paragrafo “C.4 – Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG” delle Istruzioni – che qui non sto a spiegarti per evidenti problema di lunghezza di trattazione
… il valore dell’accordato secondo quanto descritto al paragrafo “C.5” delle istruzioni – se hai qualche difficoltà a determinare il limite del fido, questo articolo potrà tornarti utile.
FFatto?
Bene.
Così posto, il valore del TEG non è altro una % trimestrale riportata su anno. Lo dimostra la divisione degli interessi per i numeri debitori del trimestre e successiva moltiplicazione per 365.
Per farmi seguire meglio nei prossimi passaggi, poniamo che il risultato sia il 15%.
Come ti suggerivo poco più in alto, questo calcolo calza bene al regime semplice che non sconta effetti di capitalizzazione degli interessi.
Ma non per il composto: non proietta nell’anno il suo maggior costo.
Per bypassare il problema ti basta riprendere il dato del trimestre ed annualizzarlo come si deve.
Seguimi…
2) Dividi il TEG per 4 (o 400, se consideri il dato in %) o per (giorni del trimestre x 365) – a seconda che tu consideri l’anno di riferimento come commerciale o civile
Questo ti riporta il dato nominale al periodo che ti interessa. Considerando che fino al 30/09/2016 la periodicità di capitalizzazione avveniva per 4 volte l’anno, ritengo coerente anche il primo metodo.
Riprendendo il nostro esempio, avremo (0,15 : 4 = 15 : 400 =) 0,0375.
A questo punto…
3) Eleva a potenza …
Non ti impressionare e segui questa formula:
Nel nostro esempio viene così: (1,0375)^(4) -1 = 0,1586 (15,86%, se riportato in percentuale).
Noti uno 0,86% annuo in più?
Bene.
Il valore risultante contiene (anche) gli effetti della capitalizzazione trimestrale.
Ora ci siamo, un ultimo passo ed è fatta.
4) Confronta il valore trovato al punto 3 con i tassi soglia di periodo – dopo aver moltiplicato il valore x 100
A che livello sei ?
Ti trovi ancora sotto o sei sopra al Tasso Soglia?
Non voglio pensar male, se la gestione (parlo solo di “usura”) è corretta resterai sotto tale limite.
Ripensa però a tutti in cui la banca “furbetta” rettificava gli interessi in modo da riportare il “TEG nominale” entro i limiti.
Con l’effetto anatocistico tornerà senz’altro sopra.
Taaac
In questo caso, c’è usura o no?
Stai con me altri due minuti e avrai risolto ogni dubbio. Giusto il tempo per sparare l’ultima cartuccia prima di chiudere il post.
Dunque, se ricordi bene, più in alto ti ho accennato alla differenza tra usura “originaria” e usura “sopravvenuta”. Accennato per modo di dire: un giurista – se lo sei confermarmelo 😉 – inizierebbe a bagnarsi di sudore o a trasalire.
Ai fini di questo articolo, però, ti basta sapere questo.
Se lo sconfinamento generato dal TEG effettivo è imputabile …
… a una pattuizione contrattuale (dovrai calcolare il TEG con le condizioni iniziali)
… una modifica unilaterale (dovrai calcolare il TEG con quelle condizioni dalla data di modifica in poi)
Si tratta di usura originaria. Potrai pertanto applicare il tasso zero da lì in avanti per la nullità prodotta ex art. 1815 c. 2 CC.
Se, invece, sono condizioni esterne al contratto che hanno fatto schizzare il TEG sopra soglia – magari proprio perché nel frattempo la soglia stessa si è ridotta – allora stai nell’usura “sopravvenuta”.
In questo caso mi limito a rettificare gli interessi che bastano per rendere il TEG nel limite della soglia stessa.
Hai sempre un vantaggio, molto inferiore rispetto all’ipotesi di usura orginaria, che avrà le sue ripercussioni (effetto “palla di neve”) in futuro.
Tutto chiaro?
Adesso è proprio tutto.
Aspetta … Sarà il caso di un riassuntino rapido per ripercorrere passo dopo passo queste 3300 parole?
Ma sì dai, solo un secondo in più.
CONCLUSIONI
Sono quasi commosso. Da quando ho aperto il blog, questo è il primo post che parla di usura.
Non perché non sia un tema di poco valore. Anzi, ne ha molto.
Il mio è stato per lo più un rigetto a causa del contenzioso inflazionato alimentato negli ultimi anni. Contenzioso fatto di formule contro formule (banca d’italia sì, o banca d’italia no)
La Cassazione – SU 16303/2018 – ha rimesso tutti in riga deducendo il cosiddetto principio di simmetria: l’unico dato confrontabile al Tasso Soglia è il TEG calcolato secondo le formule di Banca D’Italia. Stop. Fine della trasmissione.
Attenzione, ma quale TEG?
Quello nominale o effettivo?
Sarebbe un po’ un controsenso. Il TEG dovrebbe essere un valore effettivo di per sé, ma non in realtà non lo è, a quanto pare.
Il TEG “Bankitalia” non include l’anatocismo trimestrale che le banca – in modo legittimo o illegittimo – ha praticato fino al 30/09/2016.
La Cassazione (sezioni semplici) (n. 8383/2024) ha detto che l’effetto della capitalizzazione composta trimestrale va inclusa nel TEG.
Quindi … via libera, tienine di conto.
Più sopra ti ho spiegato un semplice trucco su come fare.
Ti basta dividere il TEG “nominale” (lo so, è brutto etichettare un tasso di per sé effettivo come nominale, non te la prendere) per 4 (o 400), aggiungere 1, elevare tutto (a potenza) alla quarta, togliere di nuovo 1 e …
taac
Ci sei.
Ti basta poi controllare se l’eventuale superamento del Tasso Soglia sia frutto di una pattuizione tra te e la banca – anche per effetto di modifiche unilaterali delle condizioni economiche – o per abbassamento del Tasso Soglia rispetto ai trimestri precedenti.
Nel primo caso, hai per le mani una c.d. “usura originaria”. Nel secondo “sopravvenuta”.
Occhi al tipo di valutazione che fai e alle sue conseguenze.
Quando accerto usura originaria applico il tasso “zero” ex art. 1815 c. 2 CC; in caso di sopravvenuta, mi limito a rettificare gli interessi quanto basta per riportare il TEG “effettivo” (comprensivo dell’anatocismo) al pari del Tasso Soglia di periodo.
p.s.
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