Leggendo questo post capire se e come un mutuo regolato con ammortamento all’italiana è viziato oppure no.
Perché, diciamocelo pure, la concentrazione su mutui con rimborso secondo la tecnica dell’ammortamento alla francese è massima.
Gli ammortamenti all’italiana, invece, nessuno se li fila di striscio.
Certo, sono pochi, in termini di numeri, rispetto a primi. Ma non meno importanti sotto il profilo dell’analisi tecnica.
In questo post voglio spiegarti che non ci sono differenze tra i “francesi” e gli “italiani”, quando si ragiona di calcolo degli interessi e di quantificazione del prezzo.
Sai perché?
Perché gira che ti rigira, le formule di calcolo degli interessi sono sempre le stesse. Le stesse che hai potuto approfondire qua e là negli articoli di questo blog. Le stesse che hai potuto a prendere a poco a poco leggendo assiduamente la mia newsletter settimanale del Venerdì.
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Ma torniamo a noi.
Lascia che te lo dica.
C’è un grande fraintendimento che devo subito risolvere.
Anzi due.
… 1) Ammortamento alla francese non significa automaticamente “regime composto”
… 2) Ammortamento all’italiana non significa automaticamente “regime semplice”.
Entrambi i regimi stanno bene su entrambe le forme tecniche, con importanti differenze, manco a dirlo, in termini di prezzo.
Lascio stare le posizioni di debito a tasso fisso e con piano di ammortamento allegato perché, dopo le note SU 15130/2024, non mi pare sia il caso di cercare di smontarle.
Mi concentrerò quindi su tutte le altre soluzioni tecniche possibili.
Qui, però, si parla di piano di ammortamento all’italiana. Per una sacrosanta volta, lasceremo in pace il nostro amico “francese”.
Se sei atterrato per la prima volta su questo blog e non hai la più pallida idea di che significa piano di ammortamento all’italiana, permettimi una piccola pillola.
La questione è molto semplice.
Se per piano di ammortamento alla francese si intende una tecnica di rimborso caratterizzata da una rata costante (Domanda che ti poni: se ha un tasso variabile sottostante come fa ad essere costante? Leggi qui e capirai perché) …
… per ammortamento all’italiana si parla di un rimborso contraddistinto da rate variabili aventi, però, una quota di capitale di uguale importo.
In altre parole, ciò che è costante non è la rata, come abbiamo visto per il “francese”, ma la quota di capitale ricompresa in ciascuna rata.
Troppo complicato da capire?
Non credo proprio.
Ecco un esempio semplicissimo per farti sgombrare la mente da ogni minimo dubbio.
Contrai un mutuo di 120.000,00 Euro da rimborsare con 120 rate mensili in dieci anni. Opti per un rimborso all’italiana – difficile che la banca te lo proponga, nel lungo termine, guadagna meno.
Qualunque sia il regime finanziario per determinare la quota interesse, ogni rata abbatterà il debito residuo di (120.000 : 120 =) 1.000 Euro ciascun mese.
Esatto. Dato X il tuo capitale e Y il totale delle rate previste nel contratto, la tecnica all’italiana si impone di mantenere costante il rimborso con quote di capitale pari a X : Y.
La rata complessiva che andrai a pagare sarà giocoforza decrescente a mano a mano che il debito cala.
“se vabbé … meglio un ‘francese’. Almeno saprò sempre quanto spendo”
Se questo è il tuo primo pensiero, leggiti, se non l’hai già fatto, questi due post correlati:
… “piano di ammortamento e tasso variabile”
… “perché il piano di ammortamento standardizzato non esiste”
Comprenderai perché, in fin dei conti, anche un piano di ammortamento alla francese, che per definizione presuppone una rata costante, può essere ingestibile e incerto se il tasso di interesse sottostante è variabile.
Ciò che conta nell’uno e nell’altro caso è sempre lui.
Il regime finanziario.
Da accompagnarsi, però, come nei migliori piatti di alta cucina, di un buon vino.
In questo caso, per esempio, sapere la convenzione di calcolo dei giorni (civile o commerciale?) potrebbe essere un buon accostamento.
Ignorare questi dati significa rendere il “prezzo” del credito non determinato a sufficienza per renderlo univoco, certo, non ambiguo.
E, in effetti, non sempre ci sono.
Ma quali sono, allora, gli elementi a cui devi porre attenzione quando maneggi un piano di ammortamento all’italiana?
Nella mia esperienza ho trovato ristoro e conforto in questi due.
1) Regime finanziario per il calcolo degli interessi
Se bazzichi su questo blog o ti interessi un minimo alla “contesa”, avrai capito quanto conta sapere in anticipo come calcolare in autonomia ciascuna quota interessi.
Utilizzare le leggi proprie del “semplice” o del “composto”, a parità di altre condizioni, significa avere interessi diversi, minori col semplice e maggiori col composto.
E’ matematica, c’è poco da capire.
Per come la vedo io, ma non è oggetto di questo post, presupporre che un piano di ammortamento sconti un regime composto perché “è così che si fa nella prassi” o perché si ritiene insito nella tecnica è come voler rimandare ad una “condizione “d’uso”.
Ma, lo sappiamo, il testo unico bancario sanziona gli “usi” o il rimando a condizioni più sfavorevoli – per il cliente – rispetto a quelle poste nel contratto.
Leggi con i tuoi occhi l’art. 117 c. 6 TUB:
“6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.”
Ora capisci perché ogni cosa, in un contratto di credito, dev’essere scritta in modo univoco, certo e che non lasci spazio ad interpretazioni diverse o distinte.
Ogni rinvio ad usi è sanzionabile con nullità. Così come ogni condizione praticata più sfavorevole rispetto a quella pubblicizzata.
Lascia che te lo dica.
Nella mia esperienza – ormai sono 14 anni che bazzico, mi appassiono e mi stupisco per questa materia – non ho mai visto pubblicizzato il regime composto. Né sui testi contrattuali di mutui con rimborso alla francese, né su quelli all’italiana.
Molti di essi si limitano a specificare …
… metodo francese; oppure
… rata costante; oppure
… secondo la formula nota come ammortamento alla francese.
Peccato, però, che ammortamento alla francese può significare almeno (dico almeno) due formule matematiche distinte.
Solo una volta, molti anni, ho rinvenuto la dicitura capitalizzazione composta in un vecchio contratto di mutuo risalente agli anni ‘90. Potrebbe essere l’eccezione che conferma la regola, potrai pensare. E così è.
In forza di quest’articolo, hai le carte in regole per chiedere l’applicazione del comma successivo, il numero 7, che prevede, in sostituzione, il tasso sostitutivo commisurato al minor rendimento del BOT annuale emesso nei 12 mesi precedenti l’operazione.
Un bel vantaggio, non trovi?
Io penso di sì.
Che tu abbia di fronte un “francese” o un “italiano”, poco importa. Il regime finanziario è indispensabile per aver certezza del costo.
2) Piano di ammortamento allegato (?)
A maggior ragione, pensa se dietro il contratto – in senso figurato, ovvio – tu trovassi un piano di ammortamento.
Su questo vedrai segnate quanto meno le quote di capitale comprese in ciascuna rata. Per definizione, dovrebbero essere costanti come ti dicevo poco più su.
I tuoi 1.000,00 Euro mensili tanto per capirci.
Fai questo ulteriore controllo.
Accanto alle quote di capitale trovi anche le quote interessi?
Se non ci sono, hai la conferma la loro formulazione resta indeterminata in ogni caso.
In che senso?
Lascia che ti spieghi.
Al punto sopra abbiamo detto che non si può rinviare ad usi, quando si parla di …
… tasso di interesse
… prezzo
… ed ogni altra condizione.
Per come la vedo io, il regime finanziario è una condizione economica a tutti gli effetti, tale da influenzare in modo permanente il prezzo del credito.
L’art. 117 c. 4 TUB – e implicitamente l’art. 117 c. 6 TUB – impone la forma scritta anche di questo, per come la vedo io.
Altrimenti, l’interpretazione dev’essere sempre dalla parte del cliente.
Fai questo test.
Avvalendoti del regime di capitalizzazione semplice, ricostruisci tutte le quote interessi di ciascuna rata. Per la valutazione iniziale, usa il tasso di interesse d’ingresso.
Se hai bisogno di una mano “tecnica” a supporto, in questa guida divisa in 7 passi troverai quello di cui hai bisogno.
Appena fatto, esegui la stessa operazione. Stavolta, però, usa le formule proprie del regime “composto”, facendo attenzione a convertire nel modo giusto il TAN da annuo secondo la convenzione giorni prescelta (civile, se il contratto non stabilisce il “commerciale”).
Fatto?
Molto bene.
Passa ora a confrontare i due schemi di ammortamento che hai generato.
Il differenziale che noterai tra il “totale” degli interessi in composto e quelli in semplici è il costo imputabile al regime composto non regolato per iscritto.
E’ proprio così.
Hai di fronte ai tuoi occhi un profilo di nullità.
Siccome tu sei un nerd come me, vorrai sapere a quanto ammonta, nei fatti, ‘sto benedetto differenziale che hai realmente pagato.
Il calcolo che hai fatto sopra, infatti, è basato solo sulle condizioni d’ingresso. Siccome tu hai scelto un tasso variabile, il “prezzo” cambia, nel corso della vita del contratto.
Ammesso che tu riesca a valorizzare per conto tuo l’indicizzazione dell’Euribor sottostante (valore puntuale? media mensile?), dovrai eseguire lo stesso iter applicando, scadenza dopo scadenza, il tasso di interesse periodico.
Naturalmente, fai i conti solo in regime semplice.
Fatto?
Bene, ora confronta il risultato con le rate che hai realmente pagato.
Noti, anche qui, un differenziale – di qualunque entità?
Molto bene. Hai dimostrato il costo occulto che si annida in ogni rata pagata.
Segno che anche ‘sto benedetto ammortamento all’italiana può avere molti più problemi di quanto non possa sembrare leggendo gli atti di un difensore della banca.
E non tutti sono grulli.
Di recente, il Tribunale di Prato se n’è accorto.
Dopo aver esperito la CTU, infatti, ha concluso con la necessità di ricalcolare le quote interessi di un piano di ammortamento all’italiana … secondo i tassi di interesse sostitutivi ex art. 117 TUB, per l’appunto.
Si trattava di un caso come molti altri in realtà.
Guarda caso, però, aveva esattamente le due criticità che ti ho descritto sopra.
Mancava il regime …
… e mancava il piano di ammortamento allegato.
Ma anche se lo avesse avuto sarebbe stato lo stesso, anche se, con tutta onestà, devo ammettere che, anche in questo scenario di “allegazioni”, bisogna fare un’ulteriore distinzione.
Se ci fai caso, altrimenti te lo confermo io stesso, alcuni piani di ammortamento riportano solo le quote di capitale, senza esplicitare le quote interessi.
Questi qua sono totalmente inefficienti da un punto di vista del “prezzo”. Ti danno “zero” informazioni, senza neppure che tu possa desumerle.
Ti ricordi quando ti ho detto di operare il confronto tra piano iniziale in regime semplice e in composto?
Quando hai un piano di ammortamento (e questo vale anche per il “francese”) con solo capitale, ti consiglio caldamente di farlo. E’ un modo semplice, ma scientifico, per far capire al giudice l’esistenza del “famoso differenziale”. Quello che, in altre parole, anche la Cassazione (SU 15130/2024) ha battezzato come “nullità testuale”.
Che altro c’è da aspettare allora?
Non devi distinguere tra “italiano” o “francese” se il contratto non ti dice nulla su come calcolare via via le quote interessi.
E non parlo di come si determina il TAN iniziale. La somma tra parametro di “mercato” e spread è presto fatta. Anche se al giorno d’oggi, capire a quanto ammontano certi tipi di Euribor è pressoché impossibile a meno che tu non abbia contratto una banca dati con EMMI da diverse migliaia di Euro.
L’importante è conoscere il meccanismo matematico per impiegarlo, quel tasso.
Per trasformarlo, sì esatto, trasformarlo, in interessi.
Due molecole di idrogeno e una di ossigeno, prese separatamente, non danno una di acqua. Devi saperle unire per ottenere il risultato.
La questione per te può complicarsi se il piano di ammortamento comprende le quote di interessi calcolate in base al tasso di interesse iniziale.
Resta un “piano” indicativo, perché dal momento che il tasso variabile cambia, cambia anche il piano. Lo afferma la stessa banca in molti dei piani che ho analizzato in questi anni.
Termini come “puramente indicativo” o “esemplificativo” sono spesso riportati.
Solo e soltanto che vi sono alcuni Tribunali, e Prato non fa eccezione, che ritengono determinato il regime se tu avessi modo di desumerlo dal piano a ritroso. In altre parole, date le quote di interessi già valorizzate, non vi sarebbe indeterminatezza se capisci quale regime la banca ha utilizzato per il calcolo.
Anche così, non va comunque bene, perché manca sempre la pattuizione a monte.
L’ “ex post” non può sanare una nullità “ex ante”.
Già in vari articoli del blog ed edizioni della NEWSLETTER ho fatto spesso il paragone con le Commissioni di Massimo Scoperto.
Tali oneri non erano disciplinati in alcun testo di legge. Era una prassi bancaria.
A differenza del regime finanziario, però, quanto meno i contratti si limitavano ad indicare la percentuale senza, però, il meccanismo di calcolo.
La giurisprudenza – Cassazione compresa – è unanime nel sostenere la nullità per indeterminatezza senza il corrispondente criterio di calcolo. Anche se tu potevi desumerlo leggendo l’estratto conto scalare (ex post: a liquidazione ormai fatta).
Per alcuni tribunali, invece, il fatto che tu puoi desumere il regime dal piano di ammortamento sanerebbe ogni vizio di indeterminatezza possibile.
Col piano di ammortamento, la banca avrebbe dimostrato quale regime ha scelto.
Detto questo, però, ti invito a rileggere quanto ti ho descritto poco più sopra.
… l’art. 117 c. 4 TUB ammette solo gli interessi, spese e prezzi concordati tra le parti
… l’art. 117 c. 6 TUB non ammette interessi, spese e prezzi rimesse ad usi o prassi, nonché oneri superiori rispetto a quelli pubblicizzati.
Il piano di ammortamento allegato al contratto sarebbe valido se rimanesse tale fino alla scadenza naturale.
Non è un caso che le Sezioni Unite non hanno rilevato profili di indeterminatezza in particolari tipi di mutui, ossia quelli con tasso fisso, rata fissa e piano di ammortamento allegato.
Un piano di ammortamento che varia, resta valido solo per la prima rata. Dalla seconda in poi cambia.
Per quello sostengo sempre che, alla fine dei salmi, conta più il meccanismo di variazione piuttosto che quello di chiusura iniziale.
Se hai un piano di ammortamento allegato comprensivo anche di quote interessi, concentrati sul meccanismo di variazione, sull’obiettiva incertezza della spesa, sull’impiego di usi invece che clausole sottoscritte.
Dimostra SEMPRE la doppia alternativa di calcolo (regime semplice e composta – da qui impari come fare) ed il differenziale di costo. Devi comunque partire da lì.
Sì, anche se si tratta di un ammortamento all’italiana.
p.s.
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