In questo post vorrei condividere alcune strategie “in erba” su come fronteggiare l’esito della SENTENZA N. 15130/2024 della CORTE DI CASSAZIONE a SEZIONI UNITE – in tema di regime finanziario ed indeterminatezza del tasso d’interesse.
Di cosa sto parlando?
Se non hai letto la recente ordinanza del tribunale di Salerno del 19/07/2023 è tempo di dare una frescata alla tua memoria.
Beh, adesso possiamo dirlo.
L’attesa “Sezioni Unite” è arrivata -oggi 29 Maggio 2024 -offrendo a mio avviso molti spunti interessanti per te – cliente, professionista o imprenditore.
Sono onesto. Questo post non è altro che un aggiornamento di quanto scritto in un mio intervento precedente sul punto. Per il momento non ho fatto che modificarne alcuni punti. Non escludo altre modifiche in futuro.
Vorrei solo darti in antipasto quanto ne penso.
A questo link puoi scaricare la SENTENZA N. 15130/2024 della CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE.
Ma andiamo con ordine.
Lo scorso 19/07/2023 il tribunale di Salerno ha rimesso alla Suprema Corte una decisione molto particolare in tema di:
… mutui;
… regime finanziario;
… indeterminatezza del tasso di interesse;
… sul collegamento tra l’omessa prescrizione del regime finanziario e la possibilità di applicare il tasso d’interesse sostitutivo ex art. 117 TUB.
“Niente di nuovo sul fronte occidentale”, direbbe Erich Maria Remarque.
Se già sei atterrato altre volte su questo blog, l’argomento è già stato ampiamente trattato.
Ti invito pertanto a rileggere i post:
- perché è importante fare la perizia;
- come capire che c’è capitalizzazione composta;
- come correlare la (omessa pattuizione della) capitalizzazione composta al tasso d’interesse ex art. 117 TUB;
- come ottenere successo da un contenzioso
Per poter gestire da un punto di vista pratico ed immediato questa correlazione, hai anche la possibilità di trarre ispirazione da una guida (formato e-book) specifica.
Per fartela breve, in “7 Passi” avresti modo di trasformare i dati contrattuali di un mutuo in una vera e propria analisi, secondo gli schemi classici della “capitalizzazione semplice”.
Ad essere onesti, ho avuto modo di condividere con i lettori della mia NEWSLETTER SETTIMANALE consigli e spunti pratici ulteriori – tratti direttamente dalla mia esperienza “sul campo”.
E continuerò naturalmente a farlo.
E’ proprio per questo motivo che non puoi non perderti l’iscrizione (gratuita). Se sei qui è perché probabilmente vorrai esser super informato su tecniche, pratiche, informazioni sul mondo del contenzioso bancario. In continua e costante evoluzione.
Non ti resta che far parte dei “nostri”
Ma torniamo al nostro “focus” principale.
Ti avevo promesso di condividere alcune mie “riflessioni” su come fronteggiare – ed avvalerti – dei contenuti della CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE – N. 15130/2024.
E di questo si tratta. Di mie pure e semplici “riflessioni” personali, dettati dal mio attuale stato di “flow”.
Perdonami fin da ora se non seguirai un filo conduttore in tutto il ragionamento.
Prima di tutto…
… su cosa diavolo era stata chiamata la “Cassazione”?
Te lo spiego subito.
Ti sei riletto gli articoli che ti ho riportato sopra? Fallo – ti sarà senz’altro d’aiuto.
Mettiti comodo e fissa bene gli occhi sullo schermo.
Si parla espressamente di “regime finanziario”.
In sostanza…
… è un costo che può essere pattuito od è sufficiente desumerlo?
… che succede se non è stato oggetto di pattuizione e la banca ha praticato il regime composto?
… è applicabile il tasso d’interesse sostitutivo ex art. 117 TUB?
Per quanto mi riguarda, si tratta proprio dei principali terreni di scontro quotidiani quando ho a che fare con mutui con piano di rimborso alla “francese”.
Non ti nascondo che sia motivo di gran confusione per tanti.
Tanto che spesso – ahimé – la questione viene buttata in “caciara” con affermazioni sconcertanti, ma soprattutto …
… senza ammettere neppure la CTU.
Parliamoci chiaro.
Strumenti molto tecnici quali mutui e leasing non possono non essere valutati da un CTU, se la parte che lo contesta allega una perizia tecnica di parte dimostrativa.
E se effettivamente prospetta differenze di calcolo, mi domando come non se ne possa tenere di conto.
Lascia che te lo dica.
Dopo aver letto e riletto il testo dell’ordinanza del Tribunale di Salerno – ripreso poi dalla 15130/2024 – l’unico elemento che potrebbe darmi fastidio è il fatto che un “costo” possa essere desumibile.
“esatto, non è pattuito ma puoi desumerlo in base a come concretamente la banca costruito il contratto”
Potrò senz’altro sbagliarmi, ma il passo è parecchio lungo.
Se ne sta parlando da tecnici, giuristi e professionisti vari – ma non dimentico mai che alla base di tutto questo ragionamento si trova il cliente.
E la sua “psicologia”.
Ma veramente il cliente è in grado di “desumere” quale regime finanziario sia stato applicato al contratto, quando fino a pochi anni nessuno ne parlava?
Tu credi veramente (lo dico a te mutuatario, ovviamente) di aver “scelto” la metodologia di calcolo sottostante il piano di ammortamento allegato dalla banca al contratto?
Da quando ho scoperto il concetto di “pensiero laterale” di E. De Bono, cerco sempre di far ripartire il pensiero da “zero”.
E lo “zero”, in questo caso, è l’art. 117 c. 4 TUB – per quanto mi riguarda.
Pensaci un attimo.
Non è mia intenzione riportare il testo letterale dell’articolo, ma una cosa mi pare abbastanza certa.
… Ogni “prezzo” dev’essere oggetto di pattuizione scritta.
…“prezzo” e pattuizione scritta.
Non lo dimenticare.
Per dirla terra terra…
… ogni euro che incamera la banca dev’essere giustificato da un qualcosa di scritto e firmato dal cliente – chiunque sia.
Non vorrei essere ripetitivo ma lascia che te lo dica.
Il termine “desumibile” non lo leggo da nessuna parte. Proprio da nessuna.
Il REGIME FINANZIARIO E’ UN “COSTO”
I lettori della >> newsletter settimanale << già lo hanno capito (forse anche troppo).
Il regime finanziario è un costo che tu cliente supporti.
Forse non te ne rendi conto, e ti capisco.
Nel momento in cui tu contrai un mutuo, quel che ti interessa è che:
- la banca “cacci” i soldi;
- la rata sia per te sostenibile;
- il tasso d’interesse (attenzione, quello nominale) sia accettabile.
Dopo di che, ti scaldi le mani, ti sgranchisci le dita, e parti a firmare pagine su pagine là dove solo il tuo notaio di fiducia ti dice.
Pensaci un attimo.
Se i tre elementi fondamentali sono quelli anche per te, la tua mente si accenderà soltanto quando la lettura del contratto si sofferma proprio su quei tre elementi (tipo legge dell’attrazione…)
E’ normale, direi. Sei un essere umano come tutti.
Probabilmente – smetti di leggere se sbaglio, anzi no! – manco ti accorgi di ciò che nell’atto non c’è.
E non credo che alla prima rata tu pensi…
“ma ‘sta quota di interessi sarà in regime semplice o in regime composto?”
Non prendiamoci in giro.
Nessuno ti ha mai parlato dell’alternativa di scelta.
L’unica scelta che (forse) ti sarà stata lasciata tutta per te è:
“tasso fisso o variabile?”
Punto.
Ma si tratta solo della punta dell’iceberg.
“mi stai dicendo che la scelta del tasso è una fregatura?!”
Pazienta un attimo, adesso ci arriviamo.
Torniamo di nuovo al concetto di “desumubile”.
“desumibile da cosa?”
Entriamo nel tecnico.
Sono appassionato di contenzioso bancario da circa il 2011 e sono anni che “smanetto” come un pazzo su tutte le tematiche che lo riguardano (pure un blog ci ho fatto…e una newsletter).
Una di queste è proprio le differenze tra vari regimi di capitalizzazione.
Lo posso desumere leggendo il piano di ammortamento ed, eventualmente, l’importo della rata costante predeterminata dalla banca?
Certo che lo posso fare!
“Ex post” tutto è possibile.
Basta prender nota ed analizzare le singole quote di capitale e le quote interessi – come ti ho già spiegato in precedenti post.
Se questi elementi ti consentono di entrare nei parametri del regime di capitalizzazione composta, ad esempio, la banca lo ha di fatto praticato.
Sembra tutto molto scontato, ma non lo è affatto.
Il regime di capitalizzazione semplice è sempre l’alternativa…
… meno costosa per te;
… più complessa da un punto di vista metodologica.
Ma ha un effetto dannatamente pesante.
Genera meno interessi – a parità di tutte le altre condizioni di rimborso.
Puoi provare tu stesso.
Ti potrebbero bastare “7 Passi” per capire che:
… la rata calcolata in regime di capitalizzazione semplice è più bassa rispetto a quella predeterminata.
Alla fine dei conti (e del rimborso), il capitale viene naturalmente rimborsato integralmente.
Ma se la rata è più bassa …
… è evidente che alla fine paghi meno (interessi).
… il costo per te è inferiore – in alcuni casi è dannatamente inferiore.
Le differenze tra interessi composti ed interessi semplici si notano in modo maggiormente marcato nei mutui:
- a lunga scadenza (20-30 anni);
- con periodicità di pagamento frequente (mensile o trimestrale).
Poi certo, maggiore è il tasso d’interesse maggiore lo “spread” si allarga.
E’ la magia della “capitalizzazione composta”.
Non a caso, il buon Albert Einstein la definiva l’ “ottava meraviglia del mondo”.
Per la banca (o per un investitore in generale), certamente lo è.
Dunque possiamo essere concordi su un paio di punti.
Punto 1) – la capitalizzazione composta degli interessi genera uno “spread” con la “semplice” – a parità di tasso d’interesse utilizzato;
Punto 2) – il tasso di interesse è soltanto un parametro, un ingrediente dell’impasto.
Il regime finanziario di capitalizzazione è il “lievito” – quel benedetto impasto lo fa gonfiare.
Tu cliente devi sapere se paghi il lievito che la banca butta nel recipiente alla “zitta” – facendo gonfiare il tutto.
Magari tu avresti preferito un pane azzimo piuttosto che una focaccia.
IL CLIENTE NON E’ UN CTP
Non tutti sono consulenti tecnici in questo mondo.
L’Ordinanza del Tribunale di Salerno non fa altro che riportare il concetto a favore dell’interpretazione “ermeneutica”.
ll cliente è normalmente privo del necessario bagaglio di conoscenze.
Tecniche indispensabili per comprendere la reale portata economica delle singole clausole.
Come ti ho sempre fatto presente, anche all’interno della “newsletter”, il tasso di tecnicismo della materia è dannatamente elevato. Devi metter mano a formule matematico-finanziarie per nulla elementari.
Ne sei in grado?
Ti dirò di più.
Non ho fatto sondaggi in tal proposito, dunque potrei benissimo sbagliarmi, ma tanti odiano la matematica.
Se sei un giurista, probabilmente ci ho azzeccato anche senza conoscerti.
Di numeri e calcoli non ne vorresti proprio sapere.
“grazie a Dio esiste la calcolatrice e lo smartphone …”
Figuriamoci se in una situazione “classica” come quella che ti ho accennato sopra (mi riferisco alla presenza dal notaio quando stipuli il mutuo), ti metti a “desumere” il regime finanziario.
Anzi, qui ci sta una enorme contraddizione.
Al più controlli la quota di capitale rapportata al debito residuo immediatamente precedente per verificare se quanto meno torna con il TAN d’ingresso.
Benvenuto nel mondo della capitalizzazione composta.
Come ti ho spiegato in un in altra sede, questa operazione è sintomo di capitalizzazione composta. Dico per davvero. Te l’ho pure dimostrato.
Se non è previsto il regime composto, la quota di interesse in regime “semplice” compie un passaggio ulteriore rispetto al classico “D x i”. Attualizza il debito PRIMA di determinare la quota.
Ci scommetto quello che vuoi, ma il valore non tornerà con il tasso d’interesse d’ingresso.
Se prendi il tasso d’interesse di ingresso ed esegui l’operazione che ti ho indicato sopra – mi raccomando, dalla rata n. 2 in poi (alla numero 1 non c’è differenza tra i due regimi) – la quota interesse sarà più bassa di quella prospettata dalla banca.
Di questi tempi, con l’impennata dei tassi d’interesse che c’è stata, saper di poter “spender” meno credo tu lo possa ritenere molto importante, sei d’accordo?
Solo che…
… o sei un CTP, o non lo sapresti proprio, se qualcuno non ti “illumina”.
SOVRAPPONIBILITA’ DEI PIANI DI AMMORTAMENTO
“Maledetta quota di capitale” mi verrebbe da pensare.
Il piano di ammortamento è un concetto abbastanza astratto per me – intendo quello allegato all’atto notarile.
Quante volte viene effettivamente rispettato?
Lascia che ti dia una notizia spiacevole.
Nei casi che ho trattato negli ultimi dieci anni…
… non proprio tutti.
Il motivo è molto semplice.
Nei mutui regolati a tasso variabile il piano di ammortamento allegato all’atto notarile si compone di sole quote di capitale – progressive, ovviamente.
Mi capita spesso di verificare che queste “maledette quote di capitale” non sempre si mantengono tali in corso di esecuzione del rapporto.
Facci caso.
Cambia il tasso d’interesse, ma cambia anche la quota di capitale.
Come fai tu, se non sei un CTP (torniamo lì…), a capire il ragionamento che sta dietro alla variazione (anche) della quota di capitale?
Ti dico la verità, molto spesso neppure io riesco – o mi rimane molto difficile.
Ma lascia che te lo dica.
Il piano di ammortamento non è unico.
Ne esistono molti – nessuno sovrapponibile all’altro.
Con “7 PASSI” potresti essere in grado di costruirne almeno DUE diversi da quello allegato dalla banca al contratto, se c’è ovviamente.
Hai capito bene.
Se non c’è scritto con quale regime finanziario bisogna operare (ce lo metto o no il lievito nell’impasto?), la creatività e l’immaginazione possono dare sfogo a molteplici alternative diverse.
A “prezzi” diversi – dannatamente diversi, in dei casi.
Faccio un’altra scommessa – mi trovassi al “Bellagio” di Las Vegas farei “all-in” in questo preciso momento.
Butto tutto quello che ho sul fatto che tu vorresti la soluzione che ti farà spendere meno nei prossimi 10-15-30 anni.
Non è così?
ALTRI CASI COMPARABILI
Vorrei riportare la tua “attenzione” consapevole sul verbo “desumere”.
Ne abbiamo già parlato sopra.
Letta la sentenza n. 15130/2024 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, solo in un caso il costo è desumibile per il cliente. Solo in un caso la “corte” non ha ravvisato indeterminatezza.
Ed è questo:
… Tasso di interesse fisso
… Piano di ammortamento allegato
…Rata fissa per tutta la durata
Tutto il mondo che riguarda il “tasso variabile” e/o l’assenza di allegazione del piano di ammortamento è escluso dalla sentenza.
Resta fermo, a mio avviso, tutto quanto ci siamo detti in tutti gli altri post dedicati.
Anche perché pensaci.
Mutuo a tasso fisso, con rata fissa, e piano di ammortamento allegato ti rende consapevole di quanto spendi e sicuro che quella spesa non varierà – anche se manca il regime finanziario e la formula di calcolo.
Su questo hai il controllo.
Al contrario, non hai (e non l’avrai mai) il “controllo” sul piano di ammortamento predisposto dalla banca:
- secondo un regime finanziario (quello composto) non pattuito;
- ad un tasso di interesse variabile;
- con un prezzo più alto di quello stesso “piano” ricostruibile in regime “semplice”.
Il piano di ammortamento – se allegato, attenzione! – è solo teorico, e può variare. E varia, puoi scommetterci.
Quindi …
… Se c’è il piano di ammortamento – solo teorico – tu puoi “desumere” il regime di capitalizzazione composta ?
… E’ l’unico piano di ammortamento possibile?
… Il differenziale di “prezzo” tra un regime e l’altro puoi calcolartelo da solo?
… E che mi dici del “prezzo” che paghi senza un fico secco di pattuizione sul contratto – saresti contento di “spendere” occultamente di più ?
Io credo di no. Continuo a perseverare nella strada della violazione dell’art. 117 c. 4 TUB – per mancanza di indicazione di un prezzo (o di un costo aggiuntivo), come peraltro ribadisce il punto 4 della Sezioni Unite n. 15130/2024 della Cassazione.
Prova a commissionare una bella perizia tecnica di parte e fatti dimostrare tutte le differenze possibili emergenti da un piano di ammortamento costruito senza predeterminazione del regime finanziario.
A questo punto, solo se si tratta di un mutuo a tasso variabile – sia con che senza piano di ammortamento allegato.
Rosicherai come me (o con me).
Pensa che spesso mi capita che neppure CTU nominati dal Tribunale riescono ad effettuare tutte queste distinzioni…
… figuriamoci tu in veste di consumatore o imprenditore.
Hai ben altro a cui pensare.
Ma arrivo ora alla conclusione a “caldo”.
STRATEGIE SU COME FRONTEGGIARE LA “RISPOSTA” DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Ecco a te.
Ipotesi 1) – MUTUO A TASSO VARIABILE – CON O SENZA PIANO DI AMMORTAMENTO ALLEGATO
che te lo dico a fa’?
Continua a comportarti proprio come ti ho descritto più volte.
Vale dunque, sempre e comunque, la strategia posta a base dei “7 PASSI”.
L’applicazione dell’art. 117 TUB è la via maestra.
Ipotesi 2) – MUTUO A TASSO FISSO, CON RATA FISSA E PIANO DI AMMORTAMENTO ALLEGATO
Ti consiglio di non procedere, al momento. La strada è segnata in modo negativo per te.
Una cosa è certa.
Armiamoci di molta pazienza nella pendente attesa.
Un abbraccio
Tommaso
p.s.
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