Parliamo di girocompetenze su conto corrente. Ed i vizi di prova …
Ho sempre un debole per l’onere della prova.
Non tanto per quando devo agire. Rifletto piuttosto a tutte quelle situazioni in cui sono chiamato – come CTP, ovvio – a giocare in difesa.
In queste situazioni particolari l’analisi curata delle girocompetenze potrebbe davvero far svoltare il saldo.
Certo, non sempre. Devono sussistere delle condizioni precise. E guarda un po’, dedico questo post proprio ad elencarti quelle che negli ultimi anni mi hanno dato più soddisfazione.
Si tratta di posizioni di “coda”, ma altamente soddisfacenti.
Non perdiamo tempo e procediamo.
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Torniamo a noi.
Premetto di darti un piccolo consiglio.
Per capire a fondo quello che sto per dirti, dovresti aver letto (quanto meno le conclusioni se hai pochi minuti) il post approfondito che tratta delle girocompetenze in senso un po’ più tecnico.
Una vera e propria guida gratuita per comprendere il meccanismo delle girocompetenze e come impattano, queste, sul saldo di conto corrente al suo servizio.
Prenditi tutto il tempo che ti serve cliccando qui, poi ritorna su questo punto.
Tutto fatto?
Bene, ti consento di proseguire …
Lascia però che ti dica una cosa.
L’onere della prova è fondamentale nella contesa.
Non a caso ho dedicato diversi post, tipo questo linkato.
Le competenze girocontate sul conto corrente ordinario non fanno eccezioni, soprattutto in dei casi specifici su cui vorrei soffermarmi più avanti.
Seguimi e annota tutto.
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Girocompetenze: i vizi della prova
Dal 2011 ho avuto il privilegio di assistere numerosi clienti in sede di “opposizione”. Intendo opposizione a decreto ingiuntivo e allo stato passivo.
Quando la banca risolve i rapporti in essere col cliente gira tutti i saldi, scoperti e competenze sul conto corrente ordinario. E “aziona” solo questo.
Non ti nascondo che a volte mi sono capitati situazioni molto furbesche in cui la banca ha azionato un decreto ingiuntivo solo con poste insolute estrapolate con “scienza” da quel conto.
Perché questa selezione?
Beh, senz’altro per evitare di dover dimostrare l’intero conto corrente dall’inizio con contratti ed estratti conto. Estrapolando solo voci insolute (ri.ba, effetti, ecc.), le è sufficiente allegare l’estratto capitale di queste e stop.
Se la correntista non eccepisce nulla … bingo, per la banca. Ottiene il risultato senza neppure scavare nei propri archivi per reperire estratti conto d’annata (ottima o pessima, dipende dai punti di vista).
Ma non è questo che voglio dirti in questo post.
Si parla di girocompetenze. In particolar modo di onere della prova, ricordi?
Se la banca aziona il saldo di conto corrente ordinario devi assicurarti che tutte le annotazioni intervenute su quel conto siano fondate e documentate.
Beh, ecco …
Le girocompetenze non sempre lo sono.
E ti spiego perché.
Nel momento di estinzione, i saldi dei conti anticipi a debito per il cliente – poniamo che non siano rientrati – vengono “chiusi” con annotazione sul conto ordinario.
Ecco perché molto spesso i conti anticipi risultano spesso estinti, prima di un decreto ingiuntivo o di una liquidazione giudiziale (ex fallimento).
In questo modo la banca evita di documentare (anche) quel conto anticipi fin dall’inizio, mitigando così il suo onere probatorio ad un solo rapporto.
Strategia che condividerei io stesso, fossi dall’altra parte. O come direbbe Hemingway “di là dal fiume e dagli alberi”.
Per fartela breve …
… la banca risolve i rapporti in essere – conto ordinario e conto(i) anticipi
… gira tutti i saldi passivi sul conto ordinario
… aziona il conto ordinario.
E qui entri in gioco tu.
Ecco come.
Prima di tutto dovrai prendere a mano gli estratti conto fin dall’inizio. Giochi in difesa contro una intimazione di pagamento, e dovrai pur tener conto a chi spetta provare cosa.
Ti consiglio di leggere due post che trattano di questo:
Fatto?
Andiamo avanti.
Se già vedi che mancano tutti gli estratti conto (dei conti anticipi, appunto), hai già l’asso nella manica che ti consente di far respingere la domanda della banca. A meno che il giudice non voglia dar torto ai principi “cassazionisti” consolidati da anni.
Ma andiamo oltre.
Soffermati in tutti i trimestri fino al 30/09/2016 ed in tutti i primi trimestri dal 2017 in poi.
Perché proprio questi periodi?
Sono pronto a scommettere che fino al 30/09/2016 la banca capitalizzava le competenze ogni trimestre. Se sì, troverai le annotazioni – sul conto ordinario, ricordati – anche delle “girocompetenze”. Le causali sono le più svariate.
Potrai trovare “giro comp. da c/…” o “interessi e competenze su anticipi” o, ancora, “interessi e competenze” come se si trattasse di oneri dello stesso conto. In questo ultimo caso, non ti confondere. Io le ho sempre trovate contabilizzate subito sotto le competenze del conto ordinario stesso. Non ti sarà difficile individuarle.
A questo punto, che fare?
Sfogati pure.
Prendi carta, penna e calcolatrice o segna direttamente tutto su un foglio excel.
Poi spunta tutte le voci per girocompetenze e rettificale dal conto.
Sono oneri non giustificati che non possono trovare cittadinanza nel saldo del conto intimato. Sia in fase di decreto ingiuntivo, sia in una domanda di insinuazione al passivo del fallimento.
Già questo consente di rettificare il saldo del rapporto in modo determinante. Tanto da “rischiare” di abbattere completamente l’esposizione debitoria ed il credito della banca insussistente.
Niente male, no?
Il beneficio per il correntista è (o potrebbe essere) enorme. Anche solo in termini di ricostruzione del saldo.
A parità di condizioni economiche – se pattuite – un debito ridotto comporta meno interessi e meno spese. Se poi mancano anche queste … tanto meglio per te.
Lascia che ti racconti un caso reale tanto per renderti meglio l’idea.
Una banca domandava l’insinuazione al passivo in un (ex) fallimento.
Si parlava di circa 150.000 Euro solo del conto ordinario. Vi erano anche dei residui di conti anticipi per altri circa 450.000 Euro.
Non si trattava di conti anticipi classici, bensì di meri finanziamenti concessi a fronte di cessioni di credito o anticipo ordini.
Ad ogni modo, la banca annotava le competenze di questi sul conto ordinario con causale “interessi su anticipi”.
Il conto corrente risaliva agli anni ‘90, ma la banca – oltre al contratto – produsse estratti conto dal 2007 in poi. Già di per sé questo era motivo valido per escludere i 150mila dal passivo del fallimento.
Ma non mi bastava, volevo anche capire se il credito fosse sussistente o meno. Questo in ottica futura. Nel caso in cui non ci fossero state irregolarità superiori al credito insinuato, la procedura avrebbe potuto azionare una contesa volta a recuperare gli indebiti e far cassa.
Per la massa dei creditori è sempre una bella cosa.
Ed infatti è proprio quello che è accaduto.
Lascia che ti racconti.
Il conto ordinario aveva già tutti i suoi buoni motivi per essere riconteggiato solo con tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, senza capitalizzazione e spese.
Mancava infatti la regolamentazione degli affidamenti.
In più riscontrai una marea di “girocompetenze” provenienti da più rapporti accessori…
… (attenzione!) prive di giustificazione.
In sintesi …
… circa 250.000 Euro da un conto anticipi già estinto prima del fallimento.
… altri 200.000 Euro dai vari finanziamenti per anticipi. Di questi, la banca ne aveva rendicontati solo una parte con appositi prospetti di liquidazione.
Ops.
Avevo tutti gli strumenti per rideterminare il saldo dare avere tra le parti …
… applicando il tasso “117 TUB” senza spese e capitalizzazioni di sorta – come già accennato sopra; ma soprattutto
… rettificando integralmente tutte le “girocompetenze” …
… a) non documentate da contratto ed estratti conto;
… b) non giustificate dalle condizioni contrattuali dei contratti dei finanziamenti per anticipi (di quelle che c’erano)
Morale della favola, il credito insinuato era inesistente.
Completamente sfumato.
Ma non solo.
Di fatto le poste non giustificate erano dannatamente superiori a questo, per oltre 500.000 Euro. Ergo, la fallita vantava un potenziale controcredito di 350.000 Euro.
E’ un po’ la storia che ti avevo raccontato in questo post (clicca e vai)
L’opposizione è stata vinta alla grande – dopo aver fatto la CTU, ovvio.
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Avrai capito quale è stato il segreto.
Ma certo, le girocompetenze contestate e non documentate.
Questo per farti capire quanto sia importante verificare sempre gli estratti conto per intero.
Se posso passarti un suggerimento tratto sul campo, è il seguente.
Non limitarti a setacciare gli estratti scalari dell’ordinario. Soprattutto quando ti difendi in opposizione.
Spunta sempre le competenze girocontate da altri conti (di solito anticipi) e cerca di approfondirne la natura. Si parla di conti correnti, quindi sai che ogni “posta” tolta genera un effetto palla di neve non da poco.
Non sai di cosa parlo?
Leggiti questo post.
L’analisi delle girocompetenze diviene un importante fattore di “beneficio” aggiunto del conto ordinario stesso. Anche se questo ha tutti i contratti perfettamente in regola.
… espungi le competenze dei conti anticipi
… il saldo ne beneficia
… così come gli importi a titolo di interessi che tu ricalcoli.
Niente male no?
Non pensare che sia così matto come possa sembrare. In effetti, se ci pensi, come è possibile che poste che nulla c’entrano con un conto ordinario, siano così di impatto?
E’ tutta una questione di prova.
Come del resto dice anche la “cassazione”.
Ebbene sì, mi sono innamorato della n. 9140/2020, posso dirlo?
Clicca su questo link per scaricarla e vedrai che ho ragione.
Di tutti i temi trattati, si parla anche di girocompetenze non documentate e non provate da contratti di conto anticipi.
Queste vanno depennate.
E non posso che essere d’accordo.
Devo aggiungere altro?
CONCLUSIONI
Eccoci in fondo.
Ho scritto questo post come breve “sequel” di quello in cui ti ho spiegato le “girocompetenze su conto corrente”.
In questo momento vorrei che tu ti concentrassi non solo sulla annotazione della “girocompetenza”, bensì sull’utilità che ti può dare in alcune circostanze di per sé scomode. Come ad esempio
… la risoluzione di un rapporto di conto ordinario su cui la banca addebita i saldi di conto di tutti i rapporti per semplicità gestionale;
… intimazione di pagamento consacrata in un ricorso per decreto ingiuntivo
… insinuazione allo stato passivo di una liquidazione giudiziale.
Tutti i casi in cui le girocompetenze possono davvero fare la differenza sulla ricostruzione dei saldi.
Il fatto che la banca “chiuda tutto” e “vomita” tutto quel che c’è sul conto ordinario comporta enormi vantaggi in termini di oneri probatori. Non deve perder tempo a produrre i contratti di tutti i rapporti, gli estratti conto di ogni singolo conto corrente e conto anticipi.
Unico rapporto rimasto, unico saldo da richiedere, onere della prova ridotta.
Non ti fare ingannare.
Nei casi che ti ho detto imparerai ancor di più ad apprezzare l’analisi di ogni singola voce annotata sul rapporto contestato derivante da altri rapporti non richiesti.
Ricordati che giochi in difesa. Ti puoi permettere di sindacare tutto ciò che può essere affetto da nullità.
Come gli interessi e le competenze provenienti da altri rapporti, appunto.
Prendi spunto da questi passaggi e falli tuoi.
1) Analizza gli estratti conto del conto ordinario e scova annotazioni a titolo di competenze proveniente da conti accessori. Le vedrai allocate con valuta pari alla chiusura di un trimestre.
2) Annotale
3) Se tante le volte – ma ne dubito – la banca avesse prodotto il contratto di conto anticipi, verifica se l’hai autorizzata a girarle in modo sistematico sul conto ordinario.
Per far questo, ti basta controllare se sussiste una clausola ex art. 6 Delibera CICR 09/02/2000 doppiamente firmata. L’unica che consente la deroga al divieto di anatocismo ex art. 1283 CC.
Di che anatocismo si sta parlando?
Di quello generato sul conto ordinario in seguito alla girocontazione delle competenze che la banca – se manca la clausola specifica o, addirittura, ol contratto – magari non poteva fare.
Se manca il contratto e/o manca la clausola di “autorizzazione” … passa al punto 4)
4) Depenna tutto: purifica il conto ordinario di tutte questi voci “tossiche”
5) (Solo) se esiste il contratto di conto anticipi; se (e solo se) prevede comunque delle condizioni (tasso di interesse, commissioni di affidamento, ecc.), ricalcolale ma …
6) Addebitale sul conto ordinario solo in regime di capitalizzazione semplice. In questo modo restano sterili ed infruttiferi di interessi. In altre parole, salvaguardi il divieto di anatocismo ex art. 1283 CC.
Potrai sorprenderti di come i saldi di conto possono mutare nel tempo “togliendo” trimestre per trimestre voci di costo che non potevano esser capitalizzate.
Si tratta di un vero e proprio effetto “palla di neve”. Ricordi quanto ti avevo detto in questo post ? Ti invito a rileggerlo ed a rifletterci sopra. E’ molto attinente con quanto ci siamo detti qui.
Un abbraccio e alla prossima.
p.s.
I casi in cui si manifestano le girocompetenze non sono molti come potrebbe sembrare. Le trovi solo se ci sono conti anticipi a servizio del conto ordinario. Quindi non perdere troppo tempo se non vedi interessi e competenze annotate su questo ma non di sua pertinenza.
p.p.s
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