Le girocompetenze sul conto corrente “ordinario” sono come la zizzania in un bel pratino d’erba.
Possono essere dilaganti e sciupare l’equilibrio floreale.
Ecco perché ho deciso di scrivere un post dedicato. Il più lungo post che io conosca che parla di “girocompetenze”.
Nulla di particolarmente tecnico, ti avverto. Ti racconto, come sempre, tutto ciò che ho tratto nella mia esperienza ultradecennale.
Ma prima piccola “marchetta”.
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Molto bene, partiamo dall’incipit.
Che sono le girocompetenze? Ne hai mai sentito parlare?
Magari non di nome, ma forse le avrai già incontrate molte volte.
Può darsi che il nome non ti dica nulla, ma se sei un imprenditore sul pezzo da svariati anni, ti si illuminaranno gli occhi non appena ti spiego di che si tratta. In realtà non è nulla di trascendentale.
Innanzitutto sappi che non ti sto dicendo nulla di nuovo se operi con affidamenti di varia natura distribuiti su molteplici conti correnti e anticipi.
Ti faccio un esempio (sarei fortunato se avessi azzeccato proprio il tuo caso).
Se hai necessità di importare dall’estero e/o di vendere parte della produzione in Italia scommetto l’occhio della testa che il tuo portafoglio si compone in buona parte di fidi sotto forma di anticipi import (o export), fatture, smobilizzo crediti, effetti e così via.
Questo comporta avere, con la stessa banca, più rapporti di conto accessi contemporaneamente. Che lavorano uno insieme all’altro.
Concentrati sulle anticipazioni.
L’anticipazione non è altro che un finanziamento. Genera liquidità a fronte della presentazione di documenti (ordini, fatture, ri.ba, per esempio) e te la mette a disposizione sul conto ordinario dove incassi e disponi i pagamenti.
La banca contabilizza l’operazione a debito su un conto (o su partitario di raccordo) ed a credito sul conto ordinario, generando la provvista.
Nulla di più semplice. Si tratta di una classica triangolazione.
L’anticipazione ha naturalmente una scadenza. Trattandosi di un finanziamento, il rientro avviene di solito nel momento in cui il cliente:
… paga la fattura che tu hai anticipato
… “ritira” la ri.ba che tu hai emesso e anticipato
… paga la fornitura di cui tu avevi anticipato l’ordine
e così via.
Non voglio entrare nei meriti e sulla convenienza ad avvalerti di un tale meccanismo finanziario, ma ti rendi conto tu stesso di quanto una simile struttura può essere vitale per la tua azienda.
Certo, se generi gran parte del tuo fatturato grazie a clienti esteri, questo posto non ti interessa. Sarai abituato ad incassare i crediti prima della spedizione, e a finanziare parte della produzione con un acconto all’ordine. Nel momento in cui sono i tuoi fornitori a concederti del credito, non sei costretto ad anticipare proprio un be nulla.
Non rientri in questa categoria?
Molto bene, quel che scrivo potrebbe interessarti.
Lascia che te lo dica.
La triangolazione che ti ho descritto sopra non è gratis.
L’anticipazione è un finanziamento. E come tale, genera costi – interessi, commissioni di affidamento, e così via.
Ed è giusto così, altrimenti che ci starebbero a fare le banche?
Lasciamole lavorare in pace.
Il mio è solo un invito alla riflessione.
Dove vanno a finire questi costi?
Bella domanda, non trovi?
Prendi un estratto conto del conto ordinario e controlla.
La banca carica gli interessi (e le commissioni) proprio sul “povero” “ordinario”.
Tramite la girocontazione delle competenze. O, per gli amici, le “girocompetenze”.
Andando avanti ti spiegherò perché sono subdole, come capire se sono legittime e come mitigare il costo per il correntista (tu, se lo sei).
Pronto?
Andiamo.
I conti anticipi sono rapporti a sé stanti. Accessori rispetto al conto ordinario – su cui viene messa a disposizione provvista – ma con una propria identificazione numerica ben precisa.
Permettimi però una piccola distinzione.
Sono solito bisogna distinguere il conto anticipi dal mero finanziamento per anticipi.
Il conto anticipi è un rapporto a sé stante, seppur a servizio dell’ordinario. Ha un numero che lo contraddistingue e, la banca, lo rendiconta a mezzo di un vero e proprio estratto conto. Leggendolo, vedrai i movimenti in dare ed avere, corrispondenti alle somme anticipate (i primi) e alle maturazioni (i secondi).
E’ evidente che se tu utilizzi il fido, il saldo sarà in dare. Negativo per te.
Al termine di ogni periodo, l’estratto scalare riporta per filo e per segno le competenze che la banca liquida – per vedere se lo fa in modo corretto, vale quanto detto QUI per i rapporti di conto corrente ordinari.
I finanziamenti all’anticipo sono impostati in modo diverso. Si tratta di finanziamenti a sé stanti di cui la banca tiene traccia attraverso uno specifico partitario. Nel momento in cui tu incassi la fattura o il documento per cui la banca ha acceso il finanziamento, avviene l’estinzione.
Solo a quel punto sono conteggiati gli interessi che la banca trattiene al momento del rientro – salvo che non si tratti di scadenze più lunghe di un singolo trimestre.
“tutto ok, dottò, ma a me paiono la stessa cosa … ”
Lascia che ti spieghi.
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Quali sono le differenza tra l’uno e l’altro?
Da un punto di vista sostanziale, nulla.
Da un punto di vista pratico, invece, movimenti il conto anticipi tramite home banking. I finanziamenti per anticipi, no. Puoi attivarli – di solito – con specifica richiesta scritta alla tua filiale di riferimento (soprattutto se “esteri”).
Ma non è questo ciò che mi interessa ai fini di questo post.
Lo scopo, ti ricordo, è quello di spiegarti l’impatto delle girocompetenze sul conto corrente (ordinario).
Perché ho dovuto tediarti dicendoti le differenze tra queste due forme tecniche?
Un aspetto le accomuna.
Che io sappia, o per quel che ho potuto osservare in tutti questi anni, mai – e dico mai – gli interessi e le competenze sono rimaste su quel benedetto conto. La banca procede sempre ad addebitarle sul conto corrente ordinario “servito”.
E non sul conto anticipi stesso.
E il bello è …
… che non sei tu a deciderlo.
Sei per caso agitato?
Vediamo cosa comporta questa pratica.
Prima di tutto, è un costo aggiuntivo in termini di interessi.
Anche i bambini sanno che il conto corrente ordinario sconta un tasso di interesse peggiore rispetto a quello praticato sul conto anticipi – i banchieri mi insegnano che il secondo è una categoria meno rischiosa del primo.
Dunque, l’addebito delle competenze sul conto ordinario, se a debito in quel momento, produce interessi ad un tasso di interesse maggiore rispetto ad una situazione in cui gli stessi rimanessero sul conto d’origine (ad un tasso più basso).
Non ti fa piacere, vero?
Beh, in un certo senso ti arrangi perché non puoi fare altrimenti.
Te ne accorgi solo quando vedi sull’estratto conto una voce per “interessi e competenze” che non fanno parte del conto ordinario.
Pazienza … una cippa!
Scendendo più in profondità, ti sarai accorto che abbiamo un problema di anatocismo.
Se hai i letto i vari post che parlano di irregolarità su conto corrente (tipo questo – clicca qui), avrai ben capito quanto sia importante capire se l’anatocismo praticato è legittimo o meno.
La girocontazione delle competenze non fa differenza.
Perché di fatto genera anatocismo sul conto corrente d’appoggio.
Devi quindi capire se hai autorizzato la banca a derogare il divieto di anatocismo.
Attenzione, però!
Non ti sto dicendo, infatti, che la girocontazione delle competenze sia illegittima. Tutto può essere contrattualizzato – pur nei limiti della legalità.
Quindi, se …
… il contratto di conto anticipi prevede espressamente che i propri interessi, commissioni e spese siano addebitati sul conto ordinario;
… tu correntista firmi anche la clausola ai sensi dell’art. 120 c. 2 TUB e dell’art. 6 Delibera CICR del 09/02/2000.
La banca è tranquilla di operare in tal senso.
Tuttavia, non resto indefferente.
Mi sono sempre posto un dubbio.
Ed è questo.
Anche ammesso che le due condizioni sussistano, credo sia necessario capire se la condizione imposta dall’art. 6 sia assolto davvero.
Vuoi sapere l’essenza dell’art. 6 ?
Per essere dannatamente pratici, prevede (anche) l’indicazione del c.d. tasso annuo effettivo comprensivo degli effetti della capitalizzazione composta.
Ossia, in soldoni, degli interessi aggiuntivi prodotti dal saldo di conto gravato di quelli stessi interessi girocontati.
Diciamoci la verità.
(Quasi) tutti i contratti di conto anticipi che ho avuto il pregio di analizzare indicavano il TAE corrispondente al tasso di interesse come se venisse capitalizzato sul medesimo. conto.
Beh, se proprio lo vuoi sapere, un valore del genere non è del tutto esatto.
Pensaci bene.
L’interesse calcolato ad un certo tasso di interesse – più sotto ti faccio un esempio banale per farti meglio comprendere il concetto – ha un valore effettivo più alto …
… se più alto è il tasso di interesse con cui viene capitalizzato.
“??!! Ahò dottò, parla come mangi !!”
Ok, ok, ti semplifico il tutto con un esempio.
Diciamo che se un imprenditore neo-affidato.
Apri un conto corrente ed un conto anticipi.
La banca ti concede due linee di credito, 10.000 sul primo, 50.000 sul secondo.
L’apertura di credito in conto corrente prevede un tasso d’interesse del 12%, mentre il “salvo buon fine” del 6%.
Poniamo che la liquidazione di interessi e competenze è trimestrale, con specifica autorizzazione scritta a girocontare le competenze calcolate sul conto anticipi, sull’ordinario.
Tutto chiaro fin qui?
Bene, andiamo oltre.
Utilizzi entrambe le linee di credito per l’intero.
Quindi al termine del trimestre avrai interessi prodotti dal conto anticipi pari a:
50.000 x 90 x 6 : 36500 = 739,72 Euro
Che la banca gira diretti sul conto ordinario con fido utilizzato – non importa di quanto.
A quanto ammonta il TAE prodotto dall’effetto congiunto conto ordinario – anticipi?
Facciamo un passo indietro.
Scommetto l’occhio della testa che il contratto fido per anticipi indicava TAN 6% e TAE 6,136% – ossia (6/400+1 = 1,015)^(4). Ed è vero, se resta su quel conto.
Sappiamo che invece non è così.
Piuttosto, mi sembra molto più corretto valorizzarlo come (6/400) x [(12/400+1)^(3) + (12/400+1)^(2) + (12/400+1) + 1].
Posto così, il TAE non sarà pari a 6,136% …
Bensì a 6,28%.
Perché la capitalizzazione avviene ad un tasso del 10% annuo (da rapportare al trimestre), non al 6%.
Se sussistono le due condizioni che ti ho rammentato più sopra, il TAE rispettoso della trasparenza imposta dall’art. 6 Delibera CICR del 09/02/2000 è del 6,28%.
Ecco allora che mi sovviene una domanda spontanea.
Ma se il tasso annuo effettivo non rappresenta il vero costo comprensivo degli effetti della capitalizzazione composta, il divieto di anatocismo è davvero derogato?
Lascia che te lo dica.
Per quanto mi riguarda NO.
Ed infatti lo rappresento nelle perizie di parte, quando ne ho l’occasione.
Non voglio però prenderti in giro.
Si tratta di una vera e propria sottigliezza, che ho colto nel corso degli anni spulciando estratti conto su estratti conto.
Sai come è. Dai e dai, ogni tanto qualche “luce” si accende.
Ed, in effetti, qui si è accesa.
Tecnicamente parlando è innegabile.
Se si verifica lo scenario di cui sopra, tu non sei stato messo a conoscenza del reale costo a tuo carico dell’interesse girocontato composto sull’ordinario.
E ti assicuro che non è una sottigliezza da poco, quando ti “tocca” ricostruire un conto ordinario condito da uno o più anticipi.
Dovresti provare per credere.
Ecco qualche dritta per te.
COME GESTIRE (E VALORIZZARE) LE GIROCOMPETENZE
Qui sotto ti “svelerò” come fare per gestire le girocompetenze nella ricostruzione del saldo complessivo.
Per saldo complessivo intendo il saldo generato dall’insieme di tutti i rapporti da te (o dal tuo cliente) intrattenuti con la banca.
Più avanti ti spiegherò anche quali sono le situazioni più “intriganti” dove merita senza dubbio approfondire l’impatto delle girocompetenze.
Ma intanto, procediamo con ordine.
Let’s go (again)!
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1) Prendi i contratti di conto anticipi
Torna qualche rigo sopra e capirai perché il possesso conta (seppur fino a un certo punto). Lì sopra ci stanno tutte le condizioni che regolano il “servizio”, da un lato, e il finanziamento dall’altro.
Non entro nei meriti della forma tecnica, ci vorrebbe un altro post come questo per descriverlo.
Nel qui ed ora, ti basta prendere in considerazione due aspetti – anzi tre.
… la misura del tasso di interesse nominale
… quella del tasso annuo effettivo e, se prevista,
… l’autorizzazione specifica ad addebitare le competenze sul conto corrente ordinario.
Se sì, allora ti si deve accendere una lampadina.
Se il contratto è anteriore al 01/01/2014, anche il conto anticipi deve rispettare il divieto di anatocismo ex art. 1283 CC e le condizioni di regolamentazione.
Come?
Per come la vedo io, ci dev’essere la tua firma “doppia”: perché l’addebito di interessi sul conto ordinario sarebbe di per sé in contrasto con il divieto “imperativo” di anatocismo.
Ma se è regolamentato come Delibera CICR 09/02/2000 comanda, allora non puoi recriminare nulla.
In che senso?
Prendi carta, penna e un blocchetto di appunti.
Affinché sia tutto in regola, è necessario che …
… il contratto preveda una clausola che autorizza la banca ad addebitare le competenze liquidate direttamente sul conto corrente ordinario d’appoggio;
… questa clausola sia sottoscritta anche tra le clausole “vessatorie” in calce al contratto (se non lo sai, si tratta di una clausola che deve essere posta alla tua attenzione per due volte: la seconda, sotto le singole clausole. La tua firma deve stare pure lì sotto);
… sia indicato – oltre al tasso di interesse nominale – il tasso di interesse effettivo comprensivo degli effetti della capitalizzazione (immagino) trimestrale.
Di che tasso annuo effettivo si sta parlando?
Più sopra ti ho detto che spesso rinvengo “TAE” non corrispondente a quello reale.
Proprio perché l’interesse del conto anticipi va a finire nel mare magnum del conto ordinario, viene capitalizzato al maggior tasso applicato su quest’ultimo.
Ed è un colpo basso per la “trasparenza” non tener conto di questa sottigliezza.
In modo molto banale, un rendimento del 5% con capitalizzazione trimestrale non è pari a [(5/400 + 1)^(4) – 1] = 5,09% – agli occhi del correntista.
Se l’apertura di credito in conto corrente sconta un tasso di interesse del 12%, il tasso effettivo dell’anticipo che tu sopporti sarà pari a:
(5/400) x [(12/400+1)^(3) + (12/400+1)^(2) + (12/400+1) + 1] = 5,23%
Ben diverso dal 5,09%, non trovi?
Ponici molta attenzione.
L’esperienza mi ha insegnato che i clienti di solito non fanno troppo caso al valore dei tassi di interessi effettivi – certo, tu non sei un CTP, se sei un imprenditore.
Ed il rapporto conto ordinario – conti anticipi è spesso sottovalutato.
Soprattutto agli occhi di chi si è sempre abituato a vedere questo tipo di collegamento tra entrambi fin dall’inizio della propria carriera.
Me ne accorgo soprattutto quando parlo con i clienti che ricevo la prima volta. Quando mi raccontano la propria struttura finanziaria parlano solo del conto corrente “classico”, lasciando stare il resto.
Come se non importasse ai fini della propria azienda.
Lascia che te lo dica.
Si sbagliano.
Importa eccome.
Non hai idea di quanto incide un conto anticipi sulla gestione di un conto ordinario. Spesso e volentieri è proprio grazie agli anticipi che l’imprenditore genera la liquidità necessaria a soddisfare le esigenze operative.
Anticipa gli ordini, smobilizza i crediti, sconta gli effetti per pagare le spese correnti.
La liquidità generata finisce sul conto ordinario. Così come le spese per interessi, di importo ben più alto rispetto a quelli maturati sulla semplice scopertura di “cassa”.
Pensa a questo dato.
Negli anni non è stato per me infrequente analizzare posizioni diversificate con rapporto fido per anticipi su fido per “scoperto di conto” almeno di 3 a 1. Come minimo.
Il primo quindi genera competenze più alte del secondo, no? Mi sembra più che logico.
Rifletti bene al punto in cui sto per arrivare.
Ci hai già pensato vero?
Beh, ecco …
… se il conto anticipi non è in regola …
… o se i suoi interessi non possono essere capitalizzati sul conto ordinario
… o, comunque, non possono generare ulteriori interessi sul conto di atterraggio
La loro rettifica comporta (o almeno potrebbe, il condizionale è d’obbligo) dei vantaggi enormi per te.
2) Depurazione della componente anatocistica delle girocompetenze
Ormai credo di conoscerti.
Se sei un assiduo lettore del blog (e della NEWSLETTER GRATUITA) forse ti interessa l’aspetto pratico di ogni cosa che regola la contesa. Spero anche che tu possa apprezzare il mio punto di vista.
Ne ho uno anche per questo.
Fino ad ora ti ho tediato con pippe mentali sugli aspetti essenziali delle girocompetenze.
Adesso ti dirò come fare in poche mosse per isolarne gli effetti e ridurre, di conseguenza, gli interessi sul conto ordinario.
In effetti mi vergogno un po’ a dirtelo …
… per quanto banale possa sembrarti.
Scusa ma lo è davvero.
Infatti, devi semplicemente espungere la voce “interessi e competenze” addebitate sul conto ordinario.
Attenzione, non perché son nulle.
Non mi fraintendere.
Certo, potrebbero esserlo, ma in questo caso devi far un altro tipo di analisi (qui c’è il post dedicato – cliccaci).
Già il fatto che non debbano essere capitalizzate in regime composto comporta notevoli effetti, sul lungo periodo.
Ti spiego perché.
Prima di tutto riduce il saldo passivo del conto corrente d’appoggio (o ne incrementa il valore attivo, se per te è a credito).
Quindi, a parità di condizioni, la ricostruzione del conto ordinario sarà meno onerosa. Poi certo, se anche questo è viziato, il vantaggio per te sarà ben più alto.
Se la tecnica della girocontazione ha prosperato per numerosi anni, il saldo passivo di conto corrente “fruttifero” rischia di azzerarsi in dei periodi – per capirci, resta esso stesso infruttifero.
Pura magia?
No, semplicemente miracoli contabili.
In quegli sprazzi temporali – che possono diventare molto lunghi – il conto corrente ordinario non genera più interessi.
Ebbene sì, ti posso assicurare che accade spesso.
Vediamo ora cosa accade al conto anticipi, di riflesso.
Non accade nulla.
Ci crederesti dopo tutto quello che ti ho detto fin qui?
Se ancora non hai preso bene il concetto, infatti, sappi che solo il conto ordinario gode dell’eliminazione delle gircompetenze.
A meno che non scovi clausole nulle sul conto anticipi …
… tipo nullità per forma scritta
… o di singole clausole
Il “costo” degli anticipi non varia.
La tua ricostruzione darà esattamente la stessa misura di interessi e commissioni.
Con la differenza che …
E qui ti porto al punto 3)
3) Addebito delle “girocompetenze” in regime di capitalizzazione semplice
Repetita iuvant
Il difetto di autorizzazione scritta viola, per come la penso, l’art. 120 TUB e correlata Delibera CICR del 09/02/2000.
E su questo ci dovremmo essere.
In altre parole non consente la capitalizzazione composta degli interessi, neppure sul conto ordinario d’appoggio.
Non devi far altro che ricalcolare tempo per tempo secondo le condizioni contrattuali quelle competenze e considerarle come debito per il correntista infruttifero di interessi ulteriori.
Come fare?
Io di solito adotto due soluzioni alternative.
Se i rapporti sono estinti, le contabilizzo al termine della ricostruzione del conto ordinario. E’ comunque una posta passiva per il correntista.
Se i rapporti sono invece pendenti alla data della perizia tecnica di parte, le contabilizzo su un conto parallelo al saldo di conto corrente senza però capitalizzarle.
Restano, quindi, sterili e infruttifere, fino alla fine.
In questi due modi, sento di avere la fedina penale pulita per aver rispettato il divieto di anatocismo (art. 1283 CC).
Tutto chiaro?
Moooolto bene.
Se mi hai seguito fin qui, ritieniti un bel pezzo avanti.
Come ti ho accennato qua e là nel post, infatti, capire gli effetti della tecnica della girocontazione delle competenze adottata dalle banche – capisco la semplicità pratica – è una raffinatezza. Per quanto semplice e banale.
Ma talmente banale che può sfuggire ai più quanto “dolore” possa creare.
In un post successivo ti darò qualche pratico consiglio in casi concreti dove la “prova” e l’ “onere probatorio” contano sul serio.
Per ora mi limito alle …
CONCLUSIONI
Eccoci in fondo.
Ci ho messo una settimana per buttare giù questo post – un po’ insolito, in effetti. Per la mia esperienza posso dirti che non tutti stanno troppo dietro alle girocompetenze,
Semplicemente non se ne accorgono. O non ne valutano appieno il potenziale sul conto corrente ordinario. Quello che di solito resta scoperto in fase di risoluzione, intimazione di pagamento o insinuazione al passivo.
Non sottovalutarne l’impatto.
Segui questi miei consigli e ti accorgerai tu stesso dell’impatto spesso “devastante” della corretta gestione.
Di seguito trovi la centrifuga degli aspetti essenziali di quello che ci siamo detti.
1) Analizza gli estratti conto del conto ordinario e scova annotazioni a titolo di competenze proveniente da conti accessori
2) Annotale
3) Se hai modo di reperire i contratti dei conti anticipi, verifica se hai autorizzato la banca ha compierle.
Per far questo, ti basta controllare se sussiste una clausola ex art. 6 Delibera CICR 09/02/2000 doppiamente firmata. L’unica che consente la deroga al divieto di anatocismo ex art. 1283 CC.
Di che anatocismo si sta parlando?
Di quello generato sul conto ordinario in seguito alla girocontazione delle competenze che la banca – se manca la clausola specifica o, addirittura, ol contratto – magari non poteva fare.
4) Se così è … depenna tutto: purifica il conto ordinario di tutte questi voci “tossiche”
5) Se il contratto di conto anticipi prevede comunque delle condizioni (tasso di interesse, commissioni di affidamento, ecc.), ricalcole ma …
6) Addebitale sul conto ordinario solo in regime di capitalizzazione semplice. In questo modo restano sterili ed infruttiferi di interessi. In altre parole, salvaguardi il divieto di anatocismo ex art. 1283 CC.
Segui questi 6 passi. Rimarrai colpito dei risultati.
Al prossimo post!
P.S.
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