Se ti capita spesso di valutare le domande di ammissione allo stato passivo in una procedura fallimentare non puoi non leggere questo post.
In qualità di curatore – o di suo consulente – non passerà “procedura” che non ti metta sul gruppone la valutazione dell’insinuazione di almeno una banca finanziatrice.
E non sto parlando di accertare la sussistenza di una eventuale “concessione abusiva del credito”. Su questa, ho condiviso alcuni spunti in precedenti articoli.
Adesso vorrei andare direttamente alla fonte.
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Pronto? Iniziamo.
La domanda di insinuazione al passivo di una procedura fallimentare è un evento dannatamente importante.
Come Curatore – anche se tu sei assistito da un consulente tecnico – ti dovrai esprimere essenzialmente:
- sulla documentazione a supporto del credito asseritamente vantato;
- sulla opponibilità alla “massa” dei creditori.
In questo post mi soffermo su tutto ciò che riguarda i rapporti bancari (come sai, ho un certo debole per loro).
Certo, non ti sarà semplice prendere una posizione netta e decisa fin da subito.
Anzitutto perché, in fin dei conti, non sei tu che decidi
Ti limiti solo a predisporre il progetto dello stato passivo e servirlo su piatto d’argento al Giudice Delegato.
Se tu proponi l’esclusione o la rideterminazione dei saldi oggetto di insinuazione, devi farlo con coscienza.
Anche perché…
Se poi la banca si oppone?
Inutile prendersi in giro.
Un giudizio di opposizione allo stato passivo non te lo toglie nessuno.
Questo mi pare evidente.
Ma non lasciarti troppo intimorire.
E’ uno dei procedimenti tra i più “preferiti” per me, per svariati motivi.
So che non è oggetto principale di questo post ma, in fin dei conti, è bene che tu sappia che:
- poiché è competente la sezione fallimentare, ogni questione viene decisa in modo più rapido rispetto ad un giudizio di cognizione ordinaria (per intendersi, la classica “causa”);
- dall’esito del giudizio puoi trarre delle conseguenze maledettamente importanti per la procedura fallimentare in corso.
Ti starai domandando cosa diamine ne potrai dedurre da una banale “causa di opposizione allo stato passivo”.
“certamente non un beneficio economico…se abbatto il passivo, il mio compenso si abbassa…chi me lo fa fare?!”
Se il tuo obiettivo è solo quello di massimizzare il tuo compenso, starai obiettando che una riduzione del passivo riduce inesorabilmente una quota del tuo onorario.
Da un punto di vista materiale ed egoistico, non posso certo darti torto.
Ma rifletti un secondo sugli effetti potenziali.
Lascia che ti racconti questa.
Sono CTP di una Curatela proprio in un Giudizio di Opposizione ad uno Stato Passivo. Mi capita spesso, ma il caso di cui ti accenno è uno tra quelli che mi sta gratificando di più (professionalmente parlando).
Hai presente quella strana sensazione di concretizzare il risultato che desideravi e che dentro di te già visualizzavi?
Ora ti spiego.
Mi sono trovato a discutere in merito alla fondatezza di una domanda di ammissione allo stato passivo avente ad oggetto:
- il saldo (passivo) di un conto corrente;
- numerosi rapporti anticipi;
- un finanziamento chirografario.
Il conto corrente era documentato in parte ma, nonostante la proposta di esclusione (e la successiva opposizione dell’istituto), il Giudice ha voluto comunque disporre la CTU.
Il principio giurisprudenziale maggioritario vorrebbe che già la carenza della rendicontazione integrale dall’origine fino alla data del fallimento sia già di per sé elemento sufficiente per escludere il rapporto.
Ma alla fine è stato meglio così.
La mancanza di contratti di apertura di credito ha fatto letteralmente la differenza.
All’esito della CTU è emerso – come peraltro rilevato nella perizia di parte – che il saldo di conto corrente non era passivo bensì ATTIVO.
In altre parole, la fallita era creditrice della banca per quel rapporto. La proposta di esclusione suggerita al Curatore era, dunque, fondata.
Lascia che te lo dica.
Per quanto ti possa sembrare banale, rifletti bene sul potenziale effetto di questo risultato. Anzi due.
Il primo.
L’esposizione debitoria della fallita non era reale.
Il saldo “reale”, infatti, differiva per oltre 300.000 Euro – in suo favore – rispetto a quello risultante dall’ultimo estratto conto aggiornato alla data del fallimento.
Ciò significa che, in realtà, l’impresa era ancora in grado di “spendere”.
Il secondo.
Il giudizio di opposizione allo stato passivo – per quanto importante sia – si limita a rispondere banalmente alle seguenti domande:
- “il credito precisato in sede di ammissione allo stato passivo deve essere ammesso?”
- “se sì, per quanto?”
In soldoni, la procedura non può pretendere (anche) di incassare il controcredito emerso in sede endofallimentare.
Il massimo risultato che puoi ottenere è la non ammissione della banca allo stato passivo per quel rapporto.
Che non è poco, in effetti. Pensa, infatti, se il credito ha natura ipotecaria o privilegiata…
Cosa puoi fare per andare ad “incassare” il credito?
Adesso ti faccio innervosire.
Devi inevitabilmente incardinare un giudizio di accertamento del saldo dare avere presso il Tribunale Ordinario.
Ebbene sì, un’altra causa. Con tutti i costi e tempi che ne comportano.
Pensa però al beneficio potenziale per la “massa” dei creditori.
Se ti metti nei loro panni, non puoi non farla.
In questi giorni me ne sono convinto ancor di più.
Ora ti spiego.
Proprio l’altro ieri mi trovavo in udienza da Giudice per un rendiconto. Nel parlare mi ha ribadito un concetto davvero essenziale da imprimere a caratteri cubitali nella propria mente.
Il Curatore è esattamente come un gestore di un patrimonio di terzi: quello ormai divenuto di proprietà della massa dei creditori. In qualità di gestore è chiamato a massimizzarne il valore.
Dunque, la causa che intenterai sarà finalizzata essenzialmente a soddisfare il loro interesse nel miglior modo possibile.
Hai un attivo potenziale – non inventariato – trovato “dal nulla” che puoi andare a prendere. A costo di chiudere la procedura con le “cause pendenti”.
Certo, non è una scelta immune da rischi e da prendere a cuor leggero:
- servono i soldi, quantomeno per le spese di avvio;
- in caso di soccombenza c’è il rischio delle spese legali.
Beh, se non ci sono soldi in cassa, non puoi procedere, a meno che tu non sia tu stesso, come Curatore, ad anticiparle.
Per quanto riguarda la soccombenza, puoi sempre effettuare una stima sulla base delle vigenti tariffe e metterle per conoscenza quando chiedi l’autorizzazione al Giudice Delegato. In tal caso, i valori medi ricavati dal tariffario DM 55/2014 potrebbero essere d’aiuto.
Ma ritorniamo al controcredito.
Abbiamo detto che non potresti farlo valere in sede endofallimentare. Il miglior risultato – in questa fase – è quello di far escludere (in toto o parzialmente) l’istituto di credito dal passivo ammesso.
Per fare questo devi occuparti da un rilevante lavoro istruttorio e di valutazione.
Prendi subito in mano ciò che la banca produce con la domanda di insinuazione allo stato passivo. Dai contratti agli estratti conto.
Insomma…proprio tutto.
Ricordati che ci troviamo nel mondo della “crisi d’impresa” ma non ti basta limitare la conoscenza in (solo) questo ambito per fare il meglio che puoi.
Come ti ho già detto in altre occasioni, infatti, devi essere come un “deejay”. Anche in ambito concorsuale devi saper “mixare” competenze pescate in ambiti e campi differenti.
In questo caso un “vinile” che non puoi non farti mancare proviene dal mondo dell’onere della prova che regola il contenzioso bancario.
Nell’ambito della crisi d’impresa è leggermente più stringente.
E’ come se tu dovessi difenderti da un decreto ingiuntivo, ma con alcuni accorgimenti ulteriori.
Eccone alcuni che non devi farti sfuggire.
COME AGIRE PER I CONTI CORRENTI?
Inutile negare che le complessità maggiori in sede di ammissione allo stato passivo risiedono nel conto corrente.
1) Data Certa
Per essere opponibili alla “massa”, i documenti contrattuali devono essere chiaramente di epoca anteriore alla data di (dichiarazione di fallimento).
Controlla quindi se è apposta.
Ad esempio, verifica se c’è un timbro postale o l’accettazione dell’invio tramite PEC.
Non rinvieni nulla di tutto ciò?
Puoi eccepire la non opponibilità alla massa e la inapplicabilità delle condizioni indicate, anche se non è detto che poi ti venga effettivamente riconosciuta.
Non prendiamoci in giro.
Se giochi solo questa carta, il Magistrato può ritenere comunque (mi è già successo) che la serie successiva degli estratti conto sia comunque una valida prova che il rapporto sia effettivamente anteriore al fallimento. In tal caso, chiederà quindi di tener conto sia del contratto che delle condizioni ivi trascritte.
2) Contratto di apertura di credito
Se, come immagino, al conto corrente è collegato un fido, verifica anche se tra i documenti allegati vi sia anche la serie delle lettere di credito regolanti le condizioni.
Spesso il (solo) contratto di conto corrente non è sufficiente per dimostrare che le condizioni di “fido” siano effettivamente perfezionate. Soprattutto se riporta genericamente tassi d’interesse per “scoperti di conto” o di “mora”.
In tal caso, il fido non è regolato. Sei in grado di eccepire:
- la mancata prova degli interessi “entro fido” applicati;
- la loro inopponibilità alla procedura;
- l’applicazione dei tassi d’interesse sostitutivi ex art. 117 TUB.
Non fermarti qui.
Dai atto, in aggiunta, della (eventuale) esistenza di un fido “di fatto”. Con tutti i mezzi a tua disposizione.
Per sapere nel dettaglio come procedere per verificare e dimostrare l’esistenza di un fido tra le parti, non farti scappare i 5 elementi essenziali che ti ho descritto in un precedente post (ti è sufficiente cliccare sul link evidenziato).
Ti consiglio di leggerli attentamente e di tenerli ben a mente.
Solo in tal modo puoi essere certo:
- che la società ha goduto di un affidamento in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- che le condizioni di affidamento non sono state regolate (abbiamo supposto che manca il contratto di credito, ricordi?).
Sempre più Giudici prestano molto attenzione a questo aspetto (anche in caso di azione di ripetizione di indebito/accertamento negativo del saldo reale).
3) Estratti conto
La produzione degli estratti conto continuativi fin dall’inizio del rapporto è, da sempre, la prova più complicata per la banca.
Questo è innegabile. In ambito fallimentare non ci sono sconti.
Basta che ne manchi una parte per poter proporre l’esclusione integrale del credito domandato dallo stato passivo.
Hai capito bene.
Ti sembra una presa di posizione molto eccessiva?
Lascia che ti spieghi.
Tieni bene in mente che (Cassazione docet) per rendere opponibile alla massa dei creditori il saldo finale di conto corrente (ammesso che siano regolari le pattuizioni intercorse nel tempo) sono necessari tutti gli estratti conto fin dal primo giorno.
Questo vale, ovviamente, ai fini endofallimentari.
Come ti ho rammentato sopra, il Curatore non è altro che un gestore di un patrimonio (ormai) divenuto di terzi (la massa dei creditori).
Ricordi la conversazione con il Giudice Delegato di cui ti ho parlato?
Non è il Curatore che ha intrattenuto i rapporti per cui la banca chiede l’ammissione al passivo di una procedura di cui è “solo” (si fa per dire) un gestore.
Ecco perché l’interpretazione giurisprudenziale è dannatamente tranchant sul punto.
Tuttavia non mi devi fraintendere.
Ciò non significa che un credito escluso (parzialmente o totalmente) in sede endofallimentare è garanzia o sinonimo di successo in una successiva causa civile.
Pensaci bene.
In quel caso, infatti, sei tu che devi dimostrare le illegittimità delle annotazioni che TU ritieni indebite. Il tuo compito sarà senza dubbio più arduo.
Dunque non puoi non cercare di aiutare te stesso.
“ma sei hai detto che il gioco si fa duro…come faccio?”
Con alcuni piccoli accorgimenti puoi ribaltare l’onere della prova sulla banca.
In un precedente post ti ho spiegato alcune strategie su come farlo. Clicca QUI per scoprirlo.
Poi procedi, se ricorrono i presupposti.
“bene, finalmente abbiamo finito con questa filippica interminabile…”
Sicuramente stai pensando sulla lungaggine del post (come sempre, immagino).
Non odiarmi se ti dico che c’è un altro po’ di valore (e pure gratis!) per te.
Prenditi due minuti e poi riprendi con la lettura.
Anche perché, quando si tratta di come agire in sede di ammissione allo stato passivo non è certo una passeggiata.
Ti sei rilassato?
Bene, riprendiamo.
FINANZIAMENTI: COME COMPORTARSI
Fino ad ora ti ho parlato di come agire in sede di ammissione allo stato passivo quando hai a che fare con rapporti di conto corrente.
Che dire dei rapporti di finanziamento ?
La questione è senza dubbio meno articolata, ma non per questo meno complessa.
L’onere della prova per la banca è più agevolato rispetto a quella che ti ho descritto in merito ai conti correnti.
Solitamente, è sufficiente:
- che sia prodotto il contratto (naturalmente, sempre con data certa);
- che sia prodotto l’atto di erogazione e quietanza (senza giri di parole, ti deve far vedere che i soldi gli ha effettivamenti dati alla fallita!);
- che riporti l’estratto delle rate insolute;
- che riporti, inoltre, il dettaglio del capitale residuo, degli interessi (con anche base di calcolo e tasso utilizzato).
Tutto sembra più semplice rispetto al conto corrente.
Ma sicuro che sia così?
Lascia che ti riporti la memoria all’esempio più sopra.
La banca aveva richiesto anche l’ammissione, per l’appunto, del saldo residuo di un finanziamento chirografario.
Ha prodotto sia il relativo contratto (con data certa e timbro postale) sia l’estratto certificato ex art. 50 TUB con il dettaglio delle (sole) rate insolute.
Permettimi di sorvolare per il momento sulla omessa indicazione ed esatta quantificazione degli interessi moratori calcolati sugli importi scaduti (non riportati sui documenti allegati).
Ho potuto riscontrare:
- l’omessa pattuizione del “REGIME FINANZIARIO” con cui la banca avrebbe redatto il piano di ammortamento, calcolato gli interessi e determinato la rata costante;
- la INDETERMINATEZZA DEL TASSO D’INTERESSE E DEL COSTO DEL CONTRATTO.
Come ti ho già spiegato in precedenti articoli (ti è sufficiente cliccare sulle parole evidenziate e sottolineate), tali circostanze ti consentono di rideterminare il piano di ammortamento:
- in regime di capitalizzazione semplice;
- applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 c. 7 TUB.
Nella mia guida i “7 PASSI” ti ho evidenziato tutti i passaggi che ritengo necessari per ottenere questo risultato.
Quando si tratta di mutui e finanziamenti in genere, non puoi non tenerne di conto.
In alcuni casi le differenze possono essere assai consistenti.
Non voglio dilungarmi ulteriormente, ma ti invito a rileggere quanto ti ho descritto QUI (si parla di una opposizione a decreto ingiuntivo ed al dimezzamento dell’importo preteso dalla banca).
Ma lascia che torni all’esempio.
Nel progetto dello stato passivo, ho suggerito al Curatore di ammettere il credito per quel finanziamento specifico previo ricalcolo con il duplice criterio che ti ho riportato.
Di fatto, il saldo era dimezzato rispetto al richiesto.
La banca naturalmente ha fatto opposizione, avviando il il contenzioso (anche sul conto corrente, per non farsi mancare nulla). In fase di CTU, il nostro ricalcolo (ahilei) è stato confermato.
Con non poche soddisfazioni. Se sei un lettore della NEWSLETTER settimanale, sai di cosa parlo (clicca QUI per iscriverti, puoi annullarla quando vuoi).
“tutto questo sforzo per aver comunque un debito un grado chirografario…che sia 100 o 10 la banca non si porta nulla in ‘saccoccia’”
Questo concetto è senza dubbio nella testa di tutti (anche nella mia, ovviamente).
Pensa, tuttavia, all’altro lato della medaglia.
Non c’è dubbio i crediti ammessi in chirografo saranno residualmente (o per nulla) soddisfatti.
Ma lascia che te lo dica.
La riduzione è comunque dannatamente importante. Significa che la società era “meno” insolvente di quello che poteva sembrare.
Se questo ragionamento lo estendi a tutti i finanziamenti (anche ipotecari) per i vari istituti che domandano l’insinuazione al passivo, l’abbattimento potrebbe essere importante.
Anche in tal caso, può essere interessante valutare attentamente l’azionamento di una controversia civile.
Ecco dunque il mio consiglio.
In sede di ammissione allo stato passivo per rapporti di finanziamento, proponi l’ammissione del giusto saldo previo ricalcolo del piano di ammortamento:
- in regime di capitalizzazione semplice;
- applicando il tasso d’interesse ex art. 117 c. 7 TUB
Se sei un tipo prudente, puoi usare in alternativa il tasso d’interesse convenzionale. In questo caso la riduzione di debito è imputabile solo alla differenziale imputabile al (più favorevole) regime finanziario utilizzato.
Nella mia guida i “7 PASSI” ti ho evidenziato tutti i passaggi che ritengo necessari per ottenere questo risultato.
CONCLUSIONI
Arrivato a questo punto non posso che concludere.
“ammazza, alla buon’ora…”
Capisco che la lettura abbia richiesto più tempo rispetto ad un classico post, e ti ringrazio di esser stato/stata con me fino alla fine.
Il mio obiettivo è solo quello di condividere la mia passione per il contenzioso bancario (e ad i vari ambiti connessi, come la crisi aziendale) ed i vari elementi che apprendo durante il mio percorso professionale.
Per quanto possa sembra idealmente semplice, la fase di ammissione allo stato passivo è tra le più importanti ed influenti per la procedura.
In questo post mi sono incentrato su come dovresti agire in sede di ammissione allo stato passivo al fine di:
- permettere l’insinuazione del corretto saldo dare avere con la banca;
- far emergere eventuali possibilità di non ammettere i saldi richiesti;
- far emergere eventuali possibilità di recuperare attivo prezioso per la massa;
- ridurre l’esposizione complessiva e dimostrare (eventualmente) che l’impresa non era così insolvente come poteva sembrare.
Se prendi nota di ciò che ti ho condiviso i creditori concorsuali – quelli che naturalmente non si opporranno – ti ringrazieranno.
Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi.
Pertanto, non esitare a contattarmi compilando il form in calce alla pagina.
Nel caso tu abbia differenti opinioni, fammelo sapere.
Un abbraccio
Tommaso
p.s. Se sei interessato a ricevere e-mail con cadenza settimanale su ulteriori aggiornamenti e approfondimenti, contributi e documenti, ti invito ad iscriverti alla NEWSLETTER cliccando QUI. Potrai cancellarti quando lo vorrai.