Nullità della clausola o del contratto? Questo è il dilemma che attanaglia la stragrande maggioranza di professioni e consulenti quando son lì pronti ad avviare controversie su rapporti di conto corrente.
Se anche tu stesso sudi freddo ogni volta che questa domanda ti rimbalza in testa anche di notte facendoti svegliare di soprassalto, ti consiglio di leggere queste righe.
E’ proprio giunto il momento di darti qualche piccola dritta.
La prima è sul risparmio del tuo tempo.
Sei capitato su questa pagina per la prima volta? O magari già conosci questo blog e ogni volta ti devi ricordarti il dominio per succhiare valore da ogni articolo?
Diciamoci la verità. E’ davvero noioso star lì a perdere tempo cercando siti e articoli nel momento del bisogno. Nessuno ti renderà i minuti (o le ore?) persi a spippolare sul web in cerca del giusto consiglio su tutto il mondo del contenzioso bancario che tanto ci appassiona.
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Alla grande. Adesso, ‘annamo avanti.
Oggetto di questo post non è altro che una piccola dritta.
Una singola, f*****a, dritta – per me molto potente – che ho tratto dagli sviluppi entusiasmanti di un caso recente (e che mi ha entusiasmato fino alle stelle)..
Dovresti (ormai) aver capito che azionare una causa significa stare stramaledettamente attento alla documentazione che produci. Credo che sia una delle leve più importanti per il tuo successo.
Ho quindi un consiglio per te …
… difendi fino alla morte la possibilità di diffidare la banca prima di compiere qualunque azione o contestazione.
Gli estratti conto sono fondamentali, ovviamente
… ma prima non puoi non partire dai contratti.
Apertura di conto corrente e apertura di credito.
Esistono o non esistono?
E se esistono, le clausole sono regolari oppure “zoppicano” un pochino?
Ho imparato sulla mia pelle l’importanza “dannata” di queste distinzioni. Soprattutto in termini “probatori” – su chi deve produrre cosa.
Adesso ti spiego.
Sai, un conto è dedurre l’inesistenza del contratto, un altro è l’applicazione di condizioni e pratiche illegittime.
Segnati questa frase…
… l’inesistenza del contratto ribalta completamente l’onere della prova a carico della banca. Certo, non basta semplicemente dedurla.
E’ come una pepita. Prima di vederla luccicare, devi pulirla, levigarla un po’ e assicurarti che sia davvero… oro
Se mi segui da tanto, sai bene quanto credo nel dimostrare di aver compiuto un’attività di indagine preventiva. Ricordati sempre che la legge ti mette in condizioni di investigare su cosa esiste e cosa no.
La “diffida” è lo strumento principe.
Se non ottieni il contratto (o meglio, i contratti) in risposta a quella lettera (e ai vari solleciti), allora puoi dedurre la nullità del rapporto (sperando che la banca non faccia la furba e produca tutto in sede di giudizio – ci può stare).
Proprio come mi è successo nel caso recente che ti ho accennato all’inizio.
In primo grado la banca non aveva consegnato alcun contratto, non solo dopo una semplice “diffida”, ma anche averle schiaffato in faccia un bel decreto ingiuntivo.
Solo il Cielo sa perché il giudice di primo grado respinse l’azione di ripetizione di indebito (vuoi ridere? ha condannato il cliente a pagare tutte le spese del processo … pure!) – senza neppure ammettere la CTU.
Una “mazzata” senza precedenti, se guardo alla mia modesta esperienza.
Ci sono voluti 2/3 anni per rimetterla in pista, la CTU. La Corte d’Appello l’ha ammessa senza eccezioni: ha formulato un quesito ad hoc snocciolando criteri che non lasciano scampo (o almeno spero).
Prima del quesito, però, non ha mancato di ricordare a noi stessi la risposta alla domanda che ti ho riportato nel titolo.
Nullità del contratto o delle singole clausole?
Che effetto ha eccepire una cosa o l’altra?
Nel primo caso (nullità del contratto), l’onere di produrre il contratto e di dimostrarne l’esistenza spetta alla banca.
Nel secondo (nullità delle singole clausole), sei tu che devi produrlo ed indicare in modo specifico quali sono le clausole illegittime.
Alt!
Non è così semplice come sembra.
Se pensi, infatti, di avere una pepita tra le mani, ricordati di pulirla e strofinarla ben bene per mostrare agli altri che è oro puro.
Fai dunque tesoro di questo altro consiglio.
Non limitarti a dedurre la nullità di interessi, commissioni o spese, alludendo alla esistenza di un contratto ma … senza allegarlo.
Per questa “svista”, alle volte – nelle prime fasi della mia carriera – mi sono scottato. E non sempre è semplice ribaltare la partita in durante l’appello.
Tuttavia…
… se hai fatto tutto quello che dovevi fare in fase precontenziosa (QUI trova qualche altra dritta)
… e ti sei assicurato che i contratti mancano (capita molto più spesso di quanto ti immagini, soprattutto per i rapporti anziani di oltre 10/15 anni)
… la mancanza del contratto ti consente di eccepire la nullità dell’intero rapporto, con conseguente ricalcolo dei (soli) interessi applicando il tasso d’interesse sostitutivo. Quello previsto dall’art. 117 c. 7 TUB.
La Corte d’Appello di Firenze, nel mio caso, lo ha espressamente ribadito. Tanto che per la banca, graziata per miracolo in primo grado, non ci sarà partita.
L’applicazione del tasso “TUB” su un conto corrente (con annesso conto anticipi) affidato per molti anni per oltre 150.000 Euro (compresa la linea SBF) genererà senz’altro il risultato preventivato nella mia CTP (incrocio comunque le dita????): oltre 100.000 Euro per il cliente.
Ti dico la verità, se ci limitavamo a contestare i singoli addebiti e presupporre la nullità di singole clausole di un contratto che non avevamo prodotto, potevamo scordarci la CTU.
L’appello ci avrebbe senz’altro colato olio bollente nel mentre che cercavamo di assalire la muraglia.
La “nullità del rapporto” eccepita è stata il toccasana. Abbiamo trovato il nostro oro. E non usciremo dalla fiera finché il cliente non l’avrà venduto al suo giusto prezzo.
Ricordatelo sempre.