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LEASING: 3 ELEMENTI DA NON TRASCURARE

Dott. Tommaso Beccani
17 Mag 2025
Diritto bancario, News
capitalizzazione semplice, diritto bancario, indeterminatezza, indicizzazione, leasing, piano di ammortamento alla francese

In questo post ti elencherò tre elementi da non trascurare quando maneggi un contratto di leasing.

Fidati, si tratta di elementi molto semplici ma che possono fare la differenza tra un leasing corretto e uno che, invece, puoi contestare nella sua essenza e fin dalle sue origini.

Ti metto subito in guardia.

Padroneggiare i tre elementi non significa che otterrai successo in modo automatico. Tutto dipende dalla tua bravura (o dei tuoi professionista) ad impostare la causa. Tutti e tre, tuttavia, ti conferiscono il potere di agire.

Ma andiamo con ordine.

Prima però ti invito ad iscriverti senza impegno alla mia newsletter settimanale del venerdì. A questo link trovi tutte le informazioni utili.

Il leasing, lo sappiamo, è un contratto molto particolare. Atipico per certi versi, anche se dal 2017 in poi – vedi L. 124/2017 – il legislatore ha preferito (guarda caso) disciplinare uno degli aspetti più controversi sorti nell’ultimo ventennio: la clausola di risoluzione, che, però, non è oggetto di questo post.

Se può consolarti, ne avevo comunque parlato qui.

In questo articolo mi interessa farti comprendere quando puoi prendere un leasing per le p***e, scuoterlo, sbatterlo al muro e capire se può uscirne fracassato o intero.

Insomma, quando puoi tentare di recuperare interessi illegittimamente pagati.

Ma dove stanno questi interessi se, come dice la banca, quando firmi ti impegni a pagare solo e soltanto un “mero” canone concordato?

Alt! Fermi tutti.

Se c’è un aspetto che la Cassazione ha trattato con diligenza nel tempo, questo è senza dubbio il distinguo tra leasing operativo e leasing traslativo. 

Questo post ha senso solo se hai per le mani un leasing c.d. traslativo, in cui …

… ogni canone contiene un acconto del prezzo del bene sottostante, e che prevede, alla fine, 

… l’opzione di riscatto è tanto irrisoria rispetto al prezzo del bene stesso da essere un vero e proprio p***a non esercitarlo.

Contratti così hanno una causa finanziaria alle spalle e spesso lo riportano proprio tra le righe del testo contrattuale.

Infatti, l’intermediario non fa altro che acquistare il bene e concedertelo (grazie) in “locazione” finalizzata all’acquisto della proprietà a scadenza.

Come valorizza i canoni?

Beh, tramite piano di ammortamento (spesso con rate anticipate) costruito come si trattasse di un mutuo a tasso fisso. La differenza è che qui abbiamo canoni costanti ad eccetto dell’ultimo, di solito più alto degli altri.

“beh, se le rate son costanti e il tasso leasing è fisso, il leasing è certo come un mutuo a tasso fisso come ci insegna la SU 15130/24”

Qui viene il bello.

Il leasing che prevedono un canone costante non sono a “tasso fisso” come può sembrare. Non se prevedono una separata “clausola di indicizzazione” che consente all’intermediario di conguagliare il corrispettivo iniziale in base all’andamento di un parametro sottostante, di solito l’Euribor.

Ed eccoci al bello di questo post.

Se hai per le mani un leasing indicizzato, il mio consiglio è porre l’attenzione su questi 3 elementi fondamentali. Se ci sono, puoi giocare la partita dell’indeterminatezza tanto cara ai contestatori dei mutui (io in primis).

Vuoi sapere quali sono?

Ecco a te. Partiamo dal numero 1).

1) La formula per l’indicizzazione

In matematica le formule sono sempre importanti, si sa. Ti consentono di avere una soluzione unica a un problema complesso come quello di un mutuo (o di leasing). 

Ne ho parlato in questo post di recente pubblicazione.

Un clausola di indicizzazione deve indicare per forza una formula, altrimenti, non ti consente di trovare la strada per tornare a casa.

Molto spesso capita di vedere formule tipo questa:

Come puoi notare, rende necessario conoscere il debito residuo, il tasso base per indicizzazione, la quotazione del parametro sottostante e i giorni che passano tra una scadenza e l’altra, espressa in giorni.

Mi sono capitate, inoltre, anche formule di questo tenore:

Altre volte, udite udite, i contratti si limitano a dire che il “corrispettivo” sarà oggetto di conguaglio periodico in base all’oscillazione del parametro, senza però offrire alcuno spunto da un punto di vista tecnico.

(Anche) quest’ultimo caso è già patologico di per sé, a mio modo di vedere. Rende indeterminato il conguaglio, quindi il corrispettivo, quindi – ebbene sì – il tasso di interesse.

I primi due, invece, prospettano una discreta formuletta. Siamo di fronte a una condizione determinata grazie al cielo …

… o forse no?

L’elemento 2) sarà essere più esauriente.

2) Piano di ammortamento

Questo qua è forse l’aspetto più interessante da considerare. Da un lato, infatti, abbiamo una formula per calcolare l’indicizzazione del corrispettivo iniziale (ossia, la somma di tutti i canoni compreso il maxi canone ed escluso il riscatto).

Dall’altro però (troppo spesso) manca un piano di ammortamento dettagliato per verificare tempo per tempo ogni parametro da inserire nella formula.

La prima delle due formule di cui sopra presuppone la conoscenza del debito residuo.

Ma senza piano di ammortamento non conosci questo dato.

Probabilmente non conoscerai neppure il regime finanziario sottostante la pianificazione del corrispettivo. Se così è, per arrivare al debito residuo ci sono due alternative inconciliabili.

Una previsione del genere non può che essere giocoforza indeterminata.

Anche perché, tu hai una fattura con un canone, spesso soggetto a IVA e, a lato, una fattura con addebito (o accredito) per effetto dell’indicizzazione.

Senza alcun riferimento al piano di ammortamento, ne sai meno che zero. E ti assicuro che lo stupore degli imprenditori di fronte ad addebiti persino superiori al canone principale desta molto pensiero.

Come dargli torto. Un’indicizzazione impazzita rende un qualsiasi piano industriale o budget praticamente impossibile da redigere o da gestire.

Vediamo ora l’elemento n. 3, non meno importante dei primi due.

3) Divisore Euribor

La stragrande maggioranza dei leasing che ho avuto l’onore di analizzare e periziare in questi 14 anni ponevano come parametro sottostante il conguaglio per indicizzazione l’Euribor. Di solito a 3 o 6 mesi.

Te ne accorgi anche tornando alle due formule che ti ho riportato sopra. Pur nella loro diversità, c’è sempre quella parentesi con all’interno la differenza tra quotazione dell’indice in un dato momento ed il parametro base prescelto.

Il problema però è che capita spesso che il parametro espresso è carente del divisore, ossia dell’anno preso come riferimento della quotazione.

Banalmente, le basi possono scontare l’anno commerciale di 360 giorni o quello civile di 365 giorni.

Cambia poco tra un valore all’altro, te ne do atto, ma sono comunque numeri diversi che lasciano spazio, ancora una volta, a incertezza ed ambiguità.

Non è un caso che la Cassazione se n’è uscita prospettando la nullità del tasso di interesse e necessaria integrazione con il noto tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.

Te ne ho già parlato in questo post.

Pensaci.

Un contratto di leasing indicizzato è solo fittiziamente a “tasso fisso”. Paghi un canone costante senza conoscere la distinzione tra capitale ed interessi, a sua volta necessaria per determinare gli elementi per dar via al conguaglio. Ed è il conguaglio che, in fin dei conti, determina il prezzo effettivo.

Qui ci vuole un’unica certezza, un’unica soluzione.

Senza l’esplicitazione del divisore, avresti una doppia scelta. Questo è un fatto censurabile, secondo la Cassazione.

Vale la nullità del parametro con necessaria integrazione come ti ho suggerito poco sopra.

Ma non solo.

Cosa comporta la nullità (eventuale) della clausola di indicizzazione?

La clausola stessa o l’intero tasso di interesse?

Taaac.

E’ questo l’oggetto centrale del post. Non te lo volevo dire all’inizio, ma se hai modo di scardinare i 3 elementi, hai la possibilità di effettuare un upgrade incredibile.

Giungi ad uno stato che ti consente di riconteggiare l’intero contratto – e non solo l’indicizzazione – al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.

Figo vero?

Non è certo una mia teoria, anche se la sposo in pieno.

Recentemente, infatti, la Cassazione n. 35084/2024 ha detto una cosa semplice.

Semplice ma molto potente.

Per il tuo benessere, cerco di semplificare il più possibile.

Il punto è che se due clausole sono strettamente correlate (ad esempio, guarda caso, tasso leasing e conguaglio) e una delle due è viziata e nulla, casca anche l’altra.

La pronuncia che ti ho citato parla proprio di questo.

Dice esattamente che “l’indeterminatezza del contenuto di una clausola può rendere indeterminabile anche quello di altra clausola alla prima legata da vincolo funzionale, allorquando le parti intendano con tale collegamento realizzare un risultato economico

unitario”.

Capisci che quanto ci siamo detti fin qui casca proprio a fagiolo.

Il leasing finaziario prevede un rimborso (perché di questo si tratta) solo all’apparenza a tasso “fisso”. Il tasso leasing comporta un canone di base che paghi scadenza dopo scadenza.

Tanto che il contratto riporta il valore del “corrispettivo”, dato dalla somma del maxi canone e dai singoli canoni concordati prima dell’esercizio dell’opzione di riscatto.

Il corrispettivo, però, cambia. Cambia in base alla clausola di indicizzazione, che dev’essere, dunque, (anch’essa), perfettamente univoca.

Se indeterminata, ambigua o non univoca, casca.

Ma non da sola.

Porta giù con sé tutto quanto a cui è appigliata.

Sai cosa?

Indovinato. Parliamo dei canoni, da riconteggiare non più al tasso convenzionale bensì a quello sostitutivo ex art. 117 TUB.

Un gran vantaggio, non trovi?

Puoi sempre provare.

Ti sfido a calcolare in via autonoma un’indicizzazione.

Io lo faccio come ultimo test prima di chiudere una perizia.

Prendo tutti i dati essenziali della clausola (valorizzazione del parametro, tasso base, formula).

Se mancano dati tipo debito residuo, quota di capitale o interessi perché manca il piano di ammortamento, la clausola è impraticabile di per sé.

Se invece riesco a rinvenire tutti i dati ma i risultati non tornano … beh.

Il problema persiste.

Non ti resta allora che perseguire la strada della ricostruzione e della contestazione. La Cassazione ti da’ un bel supporto.

Devi “solo” (si fa per dire) essere in gamba a prospettare al giudice – con perizia di parte e atto di citazione – questi passaggi:

… ambiguità di tutti (o parte) dei componenti dell’adeguamento del corrispettivo (in pratica, i “nostri” tre elementi che ti ho riportato più su);

… incertezza delle modalità di indicizzazione

… inevitabile collegamento tra la clausola di indicizzazione (perdonami l’ennesima ripetizione)

… necessità di render nulla non solo la clausola viziata, ma anche quella che prevede il tasso leasing convenzionale

… proporre il ricalcolo dei canoni facendo applicazione del tasso d’interesse sostitutivo ex art. 117 

Buona fortuna! (Lo dico in senso buono)

p.s.

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