Come il divisore rende nullo il tasso di interesse?
Devo dirtelo.
Non è passata troppo sottotraccia.
A fine Luglio la Cassazione se n’è uscita con un provvedimento molto carino tirando in ballo (di nuovo) il parametro Euribor.
No, non sto parlando all’ipotesi di manipolazione del parametro nell’ormai arcinoto periodo 2005-2008.
Parlo di una banalità che è sotto gli occhi di occhi.
Tanto banale da sfuggire agli occhi di parecchia gente – me compreso.
Sei un miope come me?
Beh, nulla di preoccupante. Da oggi puoi mettere le lenti giuste per non farti sfuggire i particolari che possono fare la differenza.
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Non è tanto l’Euribor che mi interessa farti notare in questo post.
Vorrei concentrarmi su un particolare quasi “scontato”, come ti dicevo sopra. Parlo, se non l’hai capito del famelico “divisore” dell’euribor.
Ci hai mai fatto caso?
Lascia che te lo dica.
Non ci vuole un pozzo di scienza per scovarlo. Ti basta leggere una qualunque clausola di previsione di un tasso di interesse variabile.
Se leggi “euribor 3m” o “euribor 6m” o, ancora “euribor 1m” senza nessun accompagnatore, la banca potrebbe avere qualche problemino.
Che manca?
Ma certo, il divisore. Inteso come valore rapportato ad un anno commerciale di 360 giorni (o divisore “360”) od un anno civile (o divisore “365”).
Il parametro Euribor a base del tasso di interesse cambia, se impieghi l’uno o l’altro.
Non bisogna però prendersi in giro.
La differenza tra i due non è che sia ampia.
Per scoprire a quanto ammonta il “365” ti basta prendere una qualunque quotazione, dividerla per 360 e moltiplicarla per 365.
In pratica, se la banca opta – come base del variabile – il “365” adotterà un valore più alto di quello pubblicato nelle banche dati.
Ad essere precisi, di 365 : 360 =1,01389, ossia, se preferisci ragionare in punti percentuali, dell’1,1389% che, detto fra noi, per una banca abituata a prestare fantastilioni o fantastiliardi di Euro, non è per nulla banale.
Può tranquillamente ripagarci i compensi del C.D.A per un bel po’ di anni.
Gossip a parte, ti chiedo … quanto può essere rilevante scegliere o l’uno o l’altro valore per esser “certi” che il tasso finito sia “certo”?
Ma soprattutto, quanto pesa, per la banca, non dire quale ha scelto?
“beh, dottò. se sta a parlà de’ due valori. se non è l’uno, è l’altro … basta vedere cosa applica per svela’ il mistero” scommetto che questo è il tuo pensiero.
In effetti, è una pensata saggia.
‘petta un attimo, però.
Non ti nascondo che la portata dell’ordinanza fa tremare i polsi, leggendola in fondo, in cui ci dice che …
… beh, sì, che se manca il divisore il tasso è …
… sì, insomma
INDETERMINATO
Esatto. NULLO
E non solo il parametro, bensì il tasso di interesse. In altre parole, stando alla Cassazione, se ti accorgi che manca l’Euribor puoi iscrivere ipoteca su di un bel tasso bot ex art. 117 TUB fin dall’inizio e per tutta la durata del contratto.
sbaaaam
Gran legnata per la banca, se ci pensi.
Anche se la scelta è duplice (o 360 o 365), infatti, “affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d’interesse, a differenza di quanto è accaduto nel caso in esame, sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante”
Quindi
“l’indeterminatezza della misura della pattuizione relativa agli interessi convenzionali dev’essere colmata, al pari del caso di mancata pattuizione degli stessi, facendo applicazione del criterio integrativo previsto dall’art. 117, comma 7, lett. a), del
TUB”
Tutto chiaro?
Ripartiamo.
La banca può scegliere due uniche alternative nella scelta della quotazione dell’euribor (qualunque esso sia). 360 o 365.
Due soltanto, non mille o duemila, DUE.
Se manco c’è scritto sul contratto, non si può lasciare che il cliente lo deduca da sé. NOSSIGNORE.
La clausola è nulla e gli interessi si riconteggiano a tassi sotitutivi ex art. 117 c. 7 TUB.
Fine della storia.
Lo ammetto. A volte odio la Cassazione. Altre volte, beh, è proprio una ganza, qui lo dico e qui lo nego.
Ci ricorda, in questo caso, che non deve esserci alcun minimo dubbio sul valore del tasso né quindi sul criterio per determinarlo.
Né, pensando lungo, sul totale degli interessi che pagherai.
In effetti, anche lo stesso tasso può dar vita a più rate, più piani di ammortamento, più prezzi più o meno onerosi, basta che sia specificato il metodo.
Capito dove voglio arrivare?
Taaac.
L’indeterminatezza dell’euribor rende nullo il tasso che, a sua volta, compromette la certezza del “prezzo” (elemento essenziale del contratto, non dimenticarlo).
Giusto?
Ma allora, che dire della “indeterminatezza” del prezzo a causa dell’ “indeterminatezza” del regime finanziario necessario per quantificarlo?
Anche su questo, ci sono mille strade per determinare un piano di ammortamento.
Si apre un portone, per quanto mi riguarda.
Pensaci un attimo.
Se la nullità vale per l’uno (mancata indicazione del divisore) non può non valere per l’altro (manca indicazione del regime finanziario), no?
Io ne sono convinto, soprattutto dopo la sentenza della Cassazione (SU) 15130/2024 (tk)
Quali sono quindi le armi a tuo vantaggio per sperare di ottenere la nullità del tasso di interesse e la sua sostituzione col tasso ex art. 117 TUB?
1) Leggi la clausola che disciplina il tasso variabile con Euribor sottostante. Se riporta la scadenza (1m, 3m, 6m) senza essere accompagnato da 360 o 365, sei in pista (attenzione: non confondere il divisore dell’Euribor con quello di calcolo dei giorni) L’ordinanza n. 20801/2024 ti consente di far accertare la nullità del tasso.
Questo di per sé sarebbe sufficiente.
Ma non voglio farti mancare nulla.
2) Leggi anche se previsto il regime di capitalizzazione degli interessi. Semplice o composta? Se non c’è avresti pure il diritto di riconteggiare gli interessi – sempre a tasso “ 117 TUB” – nel più favore regime semplice.
Un po’ come accennato in questa guida.
p.s.
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