Leggi queste righe e scoprirai come l’indicizzazione compromette un contratto di leasing.
Non hai ben chiaro il vero tema di questo post?
Forse con una domanda ti sembrerà più semplice….
Può una semplice clausola di indicizzazione compromettere la trasparenza di un contratto di leasing?
Se non ci hai mai pensato prima, è giunto il momento di condividere tutto quello che so e che ho appreso durante il mio percorso.
Non mi fraintendere… Non su tutto tutto. Dovrei organizzare un vero e proprio corso (o una guida intera) per cercare di spiegarti tutti i miei dubbi, perplessità e soluzioni su un contratto di leasing.
In questo post mi voglio soffermare su una condizione “particolare”.
Sai perché?
Perché rosico…
Non è la prima volta che ti scrivo riguardo ad un leasing e su come analizzarlo.
Ora è diventato più forte di me.
Stavolta temo di essermi scottato davvero, lo ammetto.
Ed ho imparato una lezione…
… non basta essere appassionato a qualcosa – la “contesa” bancaria – e applicarsi ogni fottuto giorno per essere immune dalle stesse storture che racconto sul blog.
Ma fermiamoci un attimo…
Se sei atterrato per la prima volta su questo blog e, in particolare, su questo articolo, probabilmente ti interesserà molto quello che ho da dirti. Hai cercato su google una parola chiave riguardo al leasing.
Se sei un imprenditore, in particolar modo.
Mi metto nei tuoi panni.
Soprattutto se il tuo bilancio “segna” (in nota integrativa) diverse operazioni di “locazione finanziaria” di cui, magari, non sei soddisfatto di come sono gestite e rendicontate.
… Hai poche informazioni.
… Non hai un piano di ammortamento – neppure allegato al contratto iniziale.
L’unico tuo riferimento è la fattura del canone che mese dopo mese (o trimestre dopo trimestre) la società di leasing ti trasmette.
Con una semplice “fatturina”… hai difficoltà a capire quanto spendi, davvero, ogni volta. Se ne sono accorti tutti che i tassi d’interesse interbancari (il nostro amico Euribor, ad esempio) stanno rincorrendo il paradiso (te no ho parlato QUI) dal II trimestre 2022.
Prima o poi la rincorsa svanirà, ma intanto i leasing ne hanno risentito parecchio (come i mutui), a tuo svantaggio, mio caro imprenditore.
Molto spesso i contratti contengono alcune clausole difficili a tradursi in numeri – io stesso mi sento quasi “ubriaco” nel cercare di capire come diavolo funzionano, alcune volte.
Tra queste, punto il dito contro le clausole di indicizzazione.
Ma a che servono ‘ste benedette clausole di indicizzazione?
Lascia che te lo dica.
In linea teorica, a conguagliare il canone stabilito a monte ai correnti tassi di interesse – detto proprio terra terra.
Permettimi di darti un paio di spunti rapidi.
Nei casi che ho trattato in questi 12 anni immerso nella “contesa bancaria”, i contratti stabilivano il canone “fisso” sulla base di un tasso di leasing (fisso) prestabilito e non soggetto a variazioni.
(Sempre) in linea teorica il cliente avrebbe avuto ben chiara la “spesa” – quanto meno da un punto di vista finanziario.
Eppure non sempre era così.
Le clausole contenevano, o in una clausola specifica o su un allegato diverso, delle indicazioni su come conguagliare il “prezzo” in base alle oscillazioni dei tassi interbancari – di solito l’Euribor. Con informazioni da far temere perfino il “Codice da Vinci”. Alle volte ho utilizzato la lente di ingrandimento solo per leggerle…
Sai cosa ho notato in molti casi?
Che le “formuline” riportate sulla clausole di indicizzazione spesso non sono neppure applicabili.
Richiedono, infatti, informazioni che non sempre puoi ricavare dal contratto che tu hai firmato. Certo, tutto cambia se tu fossi un CTP o un appassionato bistrattato come me.
Ma parliamoci chiaro… tu sei un CTP?
No, abbiamo detto che sei imprenditore. Altrimenti non saresti atterrato qui, su questo articolo, giusto?
Bene, andiamo avanti.
Quali sono gli elementi che consentono una piena comprensione delle clausole di indicizzazione?
I dati che rinvengo con più frequenza sono:
- Debito residuo (attualizzato) del leasing;
- Tasso base di indicizzazione;
- Parametro di indicizzazione (da confrontare ogni volta col parametro base).
Entriamo nel dettaglio di ciascuno.
Debito residuo (attualizzato) del leasing
Il debito residuo attualizzato rappresenta la quota astratta imputabile al capitale (residuo) del finanziamento in un dato momento.
Salvo casistiche particolari, il leasing è una forma atipica di finanziamento. Dunque è sempre bene avere in mente quale sia il capitale residuo tempo per tempo.
Altrimenti come faresti a capire se la clausola di indicizzazione è determinabile e/o applicabile?
Molto spesso il piano di ammortamento manca fin dall’inizio e tu non sei messo in condizione di conoscere il “capitale”.
Dovresti desumerlo da solo.
“certo, come se ogni volta dovessi fare esercizi di matematica… non ho mica tutto questo tempo da perdere … ho un’azienda da mandare avanti”
Proprio questo pensiero ti induce a “fidarti” ciecamente della società di leasing ed a ritenere giusta e corretta l’indicizzazione caricata in fattura.
E a non far nulla.
Lascia che invece sia franco con te.
Se già ti manca un elemento chiave per mettere in pratica la clausola di indicizzazione, c’è senz’altro un problema. Un problema di indeterminatezza.
Un piano di ammortamento è necessario per darti un riferimento ad ogni scadenza. Anche perché tu ricevi la fattura e stop. Nessun altro dettaglio.
Non ho forse ragione?
Nella stragrande maggioranza dei contratti che ho potuto analizzare in questi ultimi anni, questo “allegato” mancava.
Un bel problema, per mettere in atto la “povera” clausola di indicizzazione (per me, parte integrante del “prezzo” a tutti gli effetti).
Ma andiamo avanti.
Di solito, il parametro di riferimento per conguagliare ciascun canone è l’Euribor – secondo le scadenze prestabilite (3 mesi o 6 mesi).
Poni allora attenzione ad eventuali limitazioni. Talvolta nascon come funghi.
La triste verità è che proprio nelle clausole di indicizzazione possono annidarsi dei costi occultati ad arte che neppure tu ti immagini.
Rimangono celati nei meandri delle clausole generali scritte con carattere dimensione “4”. Se non hai una bella lente di ingrandimento con te, col cavolo proprio che riesci a leggerle e ad evitarti emicrania…
Di cosa sto parlando?
Anzitutto delle clausole “floor”.
Lo so, lo so, quando pensi a un tasso “floor” la tua mente si proietta verso il mondo dei mutui. Proprio come ti ho descritto in questo articolo.
Neppure i leasing sono “vaccinati” a questi scherzetti virulenti.
Abbiamo detto che una componente del conguaglio per indicizzazione è dato dalla differenza
- tra parametro di indicizzazione “quotato” (segnatelo come “p”) di volta in volta; e
- il parametro “base” (annotalo come “q”) – quello fissato preventivamente in contratto e da confrontare ogni volta con il valore di cui al punto sopra.
La differenza (p-q) fa il costo, nel senso che leggi qui sotto.
… Se la differenza (p-q) è maggiore di zero, l’indicizzazione sarà per te negativa. Ti sarà messa in conto in fattura assieme al canone “concordato” (poi ne parliamo più avanti)
… Se la differenza (p-q) è minore di zero, l’indicizzazione sarà per te positiva. Riceverai una nota di credito in aggiunta alla fattura del canone. E incasserai tale somma.
Se hai un leasing da circa un decennio – a parte che vincere il premio di lettore “target” di questo post – ti sarai reso conto di aver incassato diversi soldi per indicizzazioni a te favorevoli.
Giusto?
Avrai pensato, in questi anni, di aver fatto un ottimo “affare”, ma devo mettere le mani avanti. Non è detto che il conguaglio “incassato” sia comunque corretto. Magari avresti dovuto incassare di più (o magari no). Al punto successivo te lo spiegherò meglio.
“ma insomma Tommaso … ‘ndo ‘sta ‘sto benedetto ‘floor’?”
Parametro di indicizzazione
Occhio alla parte in cui la clausola di indicizzazione mette in luce la modalità di rilevazione del parametro di riferimento (il nostro “p”).
Di solito è
… una rilevazione puntuale (primo o ultimo giorno del periodo di indicizzazione), o anche
… una media (circostanziata al periodo in decorre l’indicizzazione)
Sei sicuro che qualsiasi quotazione vada bene?
Controlla subito se hai modo.
Ah già!
Forse non hai il contratto intero? Forse hai solo le condizioni particolari ma non quelle generali? Magari non ti è stato consegnato il contratto in ogni sua parte quando hai firmato?
Nessun problema.
Hai la possibilità di richiederlo alla società di leasing tramite una bella diffida. Proprio come ti ho già descritto in questi articoli sparsi nel blog:
Se non hai con te il contratto completo di tutte le sue parti, non aspettare troppo a chiederlo. Segui le istruzioni linkate sopra.
Fallo e basta, è un tuo diritto.
Ma torniamo alla quotazione.
Se rinvieni la fissazione minuscola di un valore al di sotto del quale l’Euribor non avrebbe potuto essere considerato, hai un problema di floor.
L’indicizzazione se ne frega dei valori al di sotto di quel limite. Ne esci penalizzato. La differenza (p – q) ha un limite al ribasso che avvantaggia solo l’intermediario.
“tomma’ … non ci ho capito una mazza. spiegati meglio”
Poniamo che l’Euribor sia su 3 mesi, e che la rilevazione sia puntuale all’inizio del periodo da indicizzare.
La quotazione (il nostro “p”) è del 3%. Il parametro base (“q”) è fissato in contratto al 2%.
Nella formula del conguaglio, l’indicizzazione incide per (p – q = 3 – 2) l’1%. A prescindere dalla formula, la differenza positiva comporta un maggior costo per te. Il costo verrà addebitato in fattura.
Poniamo che la rilevazione successiva scenda all’1,5%.
Nella formula del conguaglio, l’indicizzazione incide per (p – q = 1,5 – 2) un – 0,50%. La differenza negativa comporterà una nota di credito ed un incasso per te.
Fin qui tutto chiaro?
Come vedi, è molto semplice come concetto.
Poniamo adesso che la clausola di indicizzazione non considera – espressamente – valori inferiori all’1%. Per l’appunto, la quotazione successiva scende allo 0,5%.
Di base, nella formula del conguaglio, l’indicizzazione incide(rebbe) per (p – q = 0,5 – 2) un – 1,50%. Invece, “p” devi considerarlo pari all’1% anzichè allo 0,5%. La nota di credito sconterà – per la formula del conguaglio – un valore negativo dell’1%.
Tutto questo solo per aver fissato un limite minimo della rilevazione.
E’ lecito tutto questo?
Solo se espressamente pattuito. Altrimenti, sarebbe un ulteriore vizio di trasparenza da aggiungere al valore del debito residuo (non riscontrabile in nessun piano di ammortamento) non conosciuto.
Parametro base di indicizzazione (il vero “scherzetto)
Il valore assunto dal parametro “base” è l’aspetto più interessante della clausola di indicizzazione, a mio avviso.
Sarà che io stesso mi ci sono “scottato”, ti dico brevemente come.
Qualche mese fa ho cambiato auto.
Per me non è solo un mezzo di trasporto ma anche una specie di seconda casa. Ogni giorno infrasettimanale percorro di media 75-100 km per andare e tornare dallo studio e non meno di un’ora e mezza.
Se aggiungo il fatto che mi piacciono le macchine, sto sempre molto attento al modello che scelgo.
Dev’essere affidabile, sportivo, spazioso e divertente.
Per aver compresi anche tutti i servizi di manutenzione ed assicurativi, opto sempre per il leasing come formula finanziaria di acquisto.
Quindi, dopo aver stabilito
- il prezzo dell’auto (dopo aver lottato per tutte le scontistiche possibili!)
- la durata del leasing
- l’anticipo (il “maxi canone”) da corrispondere (dando indietro l’ “usato”)
L’occhio (e il portafoglio) si dirige subito sul canone.
Ed è un momento in cui mi devo trattenere. Su questo so bene che non ci sono margini di contrattazione. So bene che l’intermediario farà tutti i propri calcoli in regime composto – senza farmi sottoscrivere una clausola specifica.
Ma non è questo il punto specifico su cui mi vorrei soffermare.
Il prezzo mensile fu “X”. Ho ancora conservato in agenda il prospetto informativo ove si evince la dicitura “importo canone X € (al netto delle spese di incasso RID”. Credo che lo conserverò fino alla scadenza del leasing.
Fin dalla prima rata (la prima, diamine!) non ho mai pagato quell’X. Ho sempre quasi il 20% in più!
???
Colpa di un canone che io stesso non ho accordato (tralascio qui ogni considerazione in merito al regime finanziario) ?
No.
La componente “canone” riportata in fattura coincide.
E allora?
La risposta è ovvia.
E’ la quota di “conguaglio” che ha lievitato la spesa. Fin da subito.
Ed eccoci al punto.
Il parametro “base”. Ho visionato il contratto – che nel frattempo ho recuperato – ed ho notato una clausola di indicizzazione che nessuno mi aveva mai rammentato.
Per quanto mi riguarda, ero convinto di aver firmato per un canone fisso, secondo un tasso leasing (tralascio qui ogni considerazione sul tasso interno di attualizzazione) predeterminato e, anche lui, fisso per tutto il contratto.
Mi sbagliavo.
Ecco la clausola:
Ti ho evidenziato la formula VA x (TP – TB)/360 x GG/100
La differenza (TP – TB) è il nostro “(p – q)”.
Ma quali sono i nostri “p” e “q”? Andiamoli a vedere insieme:
Il parametro è indicizzato all’Euribor 1 mese (“p”)
Il parametro base (“q”) è … “zero” !
“ma come zero?”
Ho sottoscritto il leasing in un momento storico in cui l’Euribor 1 mese era oltre il 2% (precisamente il 2,13%) – in rialzo deciso già da un semestre ormai.
Il parametro base (zero) non rispecchiava per nulla il costo del denaro al momento di sottoscrizione.
Dunque, era chiaro alla banca fin dall’inizio che avrebbe formalmente pattuito un tasso leasing e un canone, ma nella sostanza entrambi erano più alti …
- grazie alla clausola di indicizzazione
- grazie in particolare al parametro base volontariamente fissato a “zero” anziché alle quotazioni in quel momento storico.
Nei mesi successivi, il differenziale (p – q) ha sempre inciso per il 3,00% circa ogni mese.
Ecco quindi quale è stata la fregatura a cui vorrei ponessi attenzione.
A parole, non è mai stata contratta alcuna clausola di indicizzazione (ritrovata successivamente sul contratto)
Il tasso leasing (5,49%, lo hai letto?) ha determinato un certo canone che (solo) sulla carta ho accettato – così come il tasso leasing stesso.
L’indicizzazione era stata costruita in modo tale da essere per me sfavorevole fin da subito così da
- rendere il canone strutturalmente più alto di quanto pattuito per iscritto
- lucrare un tasso di interesse più alto
Come impatta l’indicizzazione sul costo del credito?
Lascia che te lo dica.
Come in un mutuo a tasso variabile, a nessuno è chiaro come si svilupperà il tasso di interesse sottostante in futuro. Se hai tempo, puoi considerare lo studio delle curve dei tassi di interessi “attesi” proprio quando esamini il mark to market di un derivato.
Ma nulla ti vieta di considerare il reale canone inclusivo di conguaglio di indicizzazione fin dalla prima scadenza. Il valore si basa su dati certi.
Per quanto mi riguarda, ho imparato a gestire la discrasia fra canone indicato sul contratto e canone “effettivo” – forte della mia esperienza – con due passaggi pratici.
… considero come dato il canone “effettivo” (non quello indicato) – se è possibile stimarlo già in partenza (nel mio sapevo già che il prezzo non era X ma X più il 20% circa)
… confronto il corrispettivo che ne esce – moltiplicando tutti i canoni ed il maxi canone – con quello riportato sulle condizioni particolari
… calcolo il tasso interno di attualizzazione assumendo che tutti i canoni siano pari a quello “effettivo” fin da subito calcolabile dalla prima scadenza.
Questa impostazione mi permette mi scardinare tre parametri fondamentali di un contratto di leasing.
… il canone apparentemente più basso rispetto a quello concretamente applicabile
… un “prezzo” del credito maggiore e non corrispondente a quello concretamente pattuito dal cliente (in questo caso io stesso)
… un tasso interno di attualizzazione indeterminato in quanto non corrispondente con il tasso leasing (solo) apparente
… tasso interno di attualizzazione maggiore rispetto a quello sottoscritto.
Tutte queste eccezioni mi portano in via principale ad eccepire
… la nullità (parziale) del tasso di interesse (di leasing) pattuito
… la nullità della clausola di indicizzazione – che comporta un costo maggiore (del canone e, quindi, degli interessi impliciti) per il cliente.
… la possibilità di ricalcolare il piano di ammortamento del leasing applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB
“ma non basta rendere nulla solo la clausola di indicizzazione – alla fine è quella che altera il costo complessivo?”
So che questo pensiero ti attanaglia.
Ti dico come la penso. Ma promettimi di non prendere come oro colato le righe che seguono.
A mio avviso sarebbe troppo riduttivo limitarsi a depennare solo l’indicizzazione.
Si manterrebbe viva quella parte di contratto che genera il maggior costo a tuo carico: il canone periodico.
Da un punto di vista psicologico, credo che alla società di leasing convenga mantenere la spesa (nel mio caso mensile) apparentemente in linea alle condizioni di mercato. Per renderla “potabile” al cliente.
Poi, però, gioca con l’indicizzazione costruita in modo favorevole (per sé) sfruttando il parametro “base”. E’ sufficiente che il nostro “q” (ricordi quanto detto un pochino più sopra?) sia ben al di sotto del valore di mercato del parametro e
taaac
La società di leasing conguaglierà il canone in modo da caricarci l’accessorio già al primo pagamento – portando l’incasso un pochino più in alto.
Ora, non fraintendermi.
Non voglio dire che sia così per tutti i contratti. Magari la mia esperienza è solo un’eccezione.
Ti invito però a stare attento.
Soprattutto se negli anni hai sottoscritto uno più contratti di leasing finanziari…
… su beni immobili
… su autoveicoli (come nel mio caso)
Per quanto mi riguarda – ma posso sempre sbagliarmi – limitarsi ad eccepire la sola nullità della clausola di indicizzazione (per indeterminatezza di alcuni elementi di calcolo e per il suo concreto funzionamento) non è che comporti tutti questi bei vantaggi.
Il rischio di perdere solo i conguagli di indicizzazione, non fa altro che incentivare clausole “capestro” come quella che ti ho descritto.
Sempre meglio usare una coperta più grande.
In che senso?
Beh, lascia che te lo dica.
Un contratto di leasing non è solo “indicizzazione” e “tasso interno di attualizzazione” (è previsto? corrisponde a quello indicato nelle condizioni particolari?).
C’è molto altro dietro le quinte.
Mi riferisco in particolar modo al regime finanziario in concreto applicato dall’istituto e alla sua (eventuale) specifica pattuizione.
Ne ho parlato per filo e per segno nella guida “LEASING FINANZIARIO E CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE: COME (RI)COSTRUIRE IL PIANO DI AMMORTAMENTO”.
Pensata apposta per le indagini su questo genere di contratti. Ti insegna a ricostruire il rapporto in regime di capitalizzazione semplice e (in caso) con tassi sostitutivi ex art. 117 TUB.
Perché te ne parlo proprio qui e adesso?
In questo post ti ho dato alcuni spunti sui difetti che riscontro (anche su casi personali) sulle clausole di indicizzazione.
Ma se non riesci a scaricare il difetto sull’intero costo del contratto
… mostrando l’impatto sul tasso interno di attualizzazione “complessivo” tenuto nascosto
… calcolando interessi maggiori rispetto a quelli pattuiti solo in apparenza
Hai bisogno di una stramaledetta via di uscita.
L’omessa pattuizione del regime finanziario è un qualcosa che puoi sempre dimostrare da un punto di vista matematico. Nella guida ti spiego come.
Se poi tutto questo non viene riconosciuto da un CTU o da un Giudice, è un problema di interpretazione giuridica.
Ma da un punto di vista matematico non fa una piega, il ragionamento.
Hai comunque bisogno di ottimizzare il rischio della contesa. Giocare tutto sull’indicizzazone e sul suo impatto sul costo del finanziamento può essere rischioso – se non ti viene riconosciuto.
Meglio sparare altre cartucce, come quella del maggior costo legato all’applicazione di un regime di capitalizzazione composta in assenza di approvazione scritta.
In questo caso, puoi proporre il ricalcolo del piano di ammortamento e del saldo del finanziamento in regime di capitalizzazione semplice.
Un po’ come avviene per i mutui.
RICAPITOLANDO … CONCLUSIONI
Siamo giunti alle conclusioni di questo post.
Non mi crederai ma tutto credevo ma non certo di incentrarmi solo ed esclusivamente sulle problematiche dell’indicizzazione dei canoni.
Ero partito con l’idea di dover scrivere un articolo intero sulle varie anomalie che trovo ogni volta sui leasing per poi finire …
… solo su un unico aspetto.
Ma poco importa. Avrai notato, infatti, quanto possa incidere questa clausola sull’intero costo del contratto – che a quel punto rimane “occulto” per una buona parte.
Meglio concontrarsi sul colpire la singola clausola (indicizzazione) o l’intero tasso d’interesse (anzi, tasso di interesse d’attualizzazione, come ti avevo spiegato qui)?
Trovi la risposta al termine delle conclusioni.
Visto che ho composto quasi 3.000 parole, vorrei prima tirare le file di quanto ci siamo detti fino a qui.
“ecco bravo, fammi il sunto … non ho tutto questo tempo da perdere con la lettura dei tuoi post”
Ti ho parlato della clausola di indicizzazione ed il suo impatto che può avere su contratto di leasing raccontandoti di un mio caso strettamente personale.
Ebbene sì, non mi vergogno a dire che io stesso mi trovo nella giostra dei finanziamenti – sebbene sia anche un appassionato di contesa bancaria da oltre un decennio ormai.
Nella mia esperienza, la clausola di indicizzazione ha consentito alla finanziaria di riscuotere da me il “prezzo” che voleva ma che non ha lasciato trasparire sul contratto.
… fissato il tasso leasing
… fissato l’importo del canone periodico (X)
Io sarei stato “soddisfatto”. Peccato però che quell’X non l’ho mai pagato. Ho sempre versato ogni mese quell’X più un modesto 20% di ricarico.
Come è potuto succedere?
Taaaac
Sai già la risposta, se mi hai seguito fin qui.
Clausola di indicizzazione.
Abbiamo detto più sopra che uno degli elementi chiave è la differenza tra
- la quotazione del parametro prescelto per indicizzare il canone (di solito, l’Euribor); ed
- il parametro “base” da confrontare con quello di sopra per poi moltiplicarlo al debito residuo tenendo conto del periodo di indicizzazione.
Se non hai un piano di ammortamento allegato alle “condizioni particolari” del contratto…
… “Houston, abbiamo un (primo, ndr) problema” …
Non sai dove diavolo moltiplicarla la differenza (p – q) – ecco un primo elemento di indeterminatezza della clausola.
Ma ecco dove dovresti porre tutta la tua attenzione (io faccio così).
Controlla se il parametro “base” riflette le quotazioni del mercato nel momento di sottoscrizione delle condizioni.
E’ più basso?
Se sì, abbiamo allora un secondo problema. Un problema di portata più ampia. Che non coinvolge solo la clausola di indicizzazione in sé, ma l’indeterminatezza dell’intero costo del finanziamento.
In altre parole, puoi pensare seriamente di eccepire la nullità del tasso d’interesse di leasing e ricalcolare
… i canoni
… il piano di ammortamento
Al tasso d’interesse sostitutivo ex art. 117 c. 7 TUB.
Ma non prima di aver seguito questo procedimento.
Ricordi quanto ti avevo descritto in merito a tutto quello che devi fare per determinare la misura del tasso interno di attualizzazione?
No?
Leggiti d’un fiato questa guida che ti linko e poi prosegui.
Prenditi tutto il tempo che ti serve. Basta che poi non ti dimentichi di tornare su questa pagina.
Appena sei pronto, è molto importante che tu sappia determinare il tasso interno di attualizzazione utilizzando il primo (maggior) canone “indicizzato” che sicuramente pagherai.
Il tasso interno di attualizzazione sarà senz’altro superiore a quello contrattuale.
Puoi eccepirne la nullità per indeterminatezza…
… dell’intero tasso di attualizzazione. Non solo della clausola di indicizzazione.
Punta a tutta la torta, anziché ad una sola fettina…
Poi soffermati sugli interessi. O meglio, sul corrispettivo. Trattandosi di leasing, noterai che le “condizioni particolari” riportano spesso il “corrispettivo” dato dalla somma:
- del maxi canone iniziale
- di tutti canoni (apparentemente concordati)
Se ti rendi conto che la clausola di indicizzazione rende fin da subito il canone “maggiorato”, allora il corrispettivo sarà diverso – maggiore di quello pubblicizzato e da te sottoscritto.
Col “TIA” difforme, hai dimostrato che c’è un problema di “tasso”.
Il corrispettivo difforme, invece, dimostra che c’è un problema di “prezzo”.
Non ti resta che proporre un ricalcolo del piano di ammortamento del leasing applicando il tasso d’interesse sostitutivo ex art. 117 c. 7 TUB.
Noterai già così delle differenze molto allettanti…
Tutto qua?
Sembra poco, ma non è tutto.
Può darsi che ci siano problemi legati alla presenza di ulteriori costi generati da capitalizzazione composta non pattuita.
Ma questa è tutta un’altra storia.
Per il momento è (quasi) tutto.
Al prossimo articolo
p.s.
Il leasing non è uno strumento che tutti maneggiano nel quotidiano. Ti capisco se anche tu sei in affanno.
Se vuoi acquisire un po’ di consapevolezza per smontare la maggior parte dei contratti pezzo per pezzo, questa guida fa al caso tuo (clicca sul link)
p.p.s.
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