Gli estratti conto non continuativi valgono come prova?
Ti rivolgo questa domanda in modo che tu abbia chiara al risposta ogni volta che ti ritroverai in casi come quelli che ti descriverò in questo post.
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Chiariamoci subito.
Quanto deduci un qualsiasi profilo di illegittimità innanzi a un giudice, l’onere della prova è la conditio sine qua non puoi scordarti di aver ragione. Non perché tu non ce l’abbia, sia chiaro. Come qualcuno un tempo diceva, hai ragione solo quando qualcuno te la dà.
Questo concetto lo posso tradurre così, nella contesa.
Sta a te decidere cosa (e quanto) documentare.
E sta a te scegliere quali procedure attivare per ottenere parte dei documenti. Te ne ho parlato nella newsletter dello scorso venerdì, quando ti rammentavo il mantra del “dover far sempre la diffida” preliminare.
Quando “documenti”, corri dei rischi, lo sappiamo entrambi.
A volte ti può convenire non allegare tutto quello che hai, tralasciando volutamente qualcosa. A volte, invece, ciò che non alleghi è un’azione involontaria.
Sai perché?
Beh, perché magari né tu né la banca – neppure previa diffida – hai quello specifico documento utile alla tua causa.
Lascia che te lo dica.
Sono c***i tuoi, quando pretendi la ripetizione di un indebito.
E, diciamoci la verità.
E’ giusto che la lacuna ti danneggi.
Non è giusto, piuttosto, che ti danneggi ciò che sei riuscito a (o hai scelto di) provare. Almeno su quello, hai tutto il diritto di fare (o far fare) accertamenti. Diamine se ce l’hai, quando ti sei frugato in tasca fior di quattrini per avviare una “contesa”.
Ok, ok, ci sto girando un po’ intorno. Arrivo al punto.
Diciamo che un correntista affidato agisca per far accertare la nullità di singole clausole contrattuali o una serie di poste contabili annotate su uno o più conti.
E diciamo che per documentare le illegittime annotazioni (ti salto la fase preliminare per semplificare il ragionamento) ha prodotto tutti gli estratti conto che ha, compresi quelli dati dalla banca (non tutti) in risposta alla diffida (sempre lei!) ex artt. 117 e 119 TUB.
Hai focalizzato la scena? Bene.
Poniamo adesso che il povero correntista non sia riuscito, con i mezzi che aveva, a colmare alcune lacune intermedie di rendicontazione.
In altre parole, fonda la sua domanda su estratti conto non continuativi, con alcuni vuoti o senza alcuni scalari.
Questo può voler dire solo una cosa.
La ricostruzione del saldo dare avere finale sarà zoppo, inutile girarci intorno. Se mancano dei periodi intermedi, perderà il diritto a far accertare poste nulle che la banca potrebbe aver annotato qui.
Con quale effetto per il correntista?
Un CTU nominato dal tribunale si focalizzerà sui (soli) trimestri disponibili, sterilizzando gli effetti nei buchi intermedi. A solo danno del correntista, non della banca – che gode.
Se ti sembra saggio e ragionevole il concetto, ti invito a frenare l’entusiasmo.
Qualche giudice la pensa diversamente a quanto pare. Presta quindi attenzione a quello che ti dico e prendi appunti.
Mi è capitato di leggere alcuni quesiti in cui il GI ha chiesto al perito di
… ricostruire il rapporto di conto corrente limitatamente al periodo documentato da estratti conto continuativi del periodo più recente alla causa
… lasciar perdere tutti periodi precedenti l’ultimo buco intermedio.
Capito che beffa?
In questo caso, per la gioia della banca, il correntista non vedrà riconoscersi il credito derivante dalla nullità delle poste annotate negli anni precedenti il “buco”, solo perché, ahilui, ha omesso di produrre gli e/c in modo continuativo.
Nel seguire il Giudice, il CTU dovrà tener conto solo dell’ultimo periodo continuativo – dal “buco” in poi – senza interruzioni.
E tutto quello che è successo prima?
Carta straccia, secondo il GI.
Con quale ragione?
Nessuna.
Solo perché gli estratti conto, pur avendoli richiesti alla banca, non erano continuativi.
Lascia che ti spieghi.
Il correntista non ha peccato di diligenza in fase preliminare, visto che ha:
… diffidato la banca ha produrre l’intera rendicontazione (anche contrattuale) dall’inizio alla fine del rapporto (o all’ultima data utile)
… prodotto i contratti viziati (o ne dimostra l’inesistenza)
…prodotto gli estratti conto con elenco di movimenti e scalari
Però ha fatto un danno a sé stesso: ha perso il diritto di far accertare vizi e crediti ripetibili su uno stramaledetto “vuoto”, quello che non è riuscito a documentare.
Questo (e solo questo) è il suo svantaggio.
La sterilizzazione degli accertamenti nei periodi pregressi l’ultimo continuativo è una farsa.
So che starai pensando “chi sono io per andare contro a un giudice”, vero?
E io ti rispondo: “nessuno”.
E’ la Cassazione che lo ripete da anni ed io, da umile operatore, non faccio altro che attenermi.
La 37800/2022 e la 18961/2023 sono molto chiare sul punto.
Ci ricordano che l’omessa produzione di estratti conto in periodi intermedi – che lasciano dei vuoti obiettivamente antipatici per chi è chiamato a ricostruire il rapporto – brucia un’opportunità. L’opportunità per il correntista di recuperare somme – anche ingenti – illegittime non dimostrate.
In tal caso, infatti, vanno presi per buoni i saldi di partenza contabilizzati sul primo estratto conto e su quelli intermedi.
Non lasciarti fregare.
Gli estratti conto non continuativi valgono come prova, sì, limitatamente al periodo che documentano, senza danneggiare te che hai fatto tutto quello che potevi per reperirli.
p.s.
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