In questo post cercherò di spiegarti perché dovresti sempre chiedere la documentazione ultradecennale. Avvalendoti ovviamente di una diffida (il più possibile) ben fatta.
Cosa succede quanto abitualmente richiedi la documentazione con diffida ex art. 117 e 119 TUB?
Scommetto che la banca non arriva più indietro di dieci anni, non è vero? Anche se la data di nascita del rapporto bancario è ben precedente
“beh, in effetti perché non posso consultare l’andamento del mio finanziamento dall’inizio”
E invece ti sei beccato…
… (solo) gli estratti conto degli ultimi dieci anni
… (solo) il piano di ammortamento dalla rata pagata dieci anni fa in poi
So che ti starai domandando in questo momento… “Ma è giusto o non è giusto?”
Potrei risponderti ambiguamente, dicendoti che è giusto ma anche non giusto – se si verificano precise condizioni.
In questo post cercherò di spiegarti queste “precise condizioni” – facendoti riflettere sul fatto che puoi sempre spingerti “oltre”. Puoi sempre cercare di farti consegnare non solo la documentazione “decennale”, ma anche quella “ultradecennale”.
Pronti, attenti, gasssss
Andiamo con ordine.
Devo darti un piccolo avvertimento, o meglio, consiglio.
Do per scontato che tu sappia già il motivo sul perché è importante “fare” una “diffida”. In qualunque ambito tu ti possa trovare.
Aaaalt
E’ la prima volta che atterri su questo blog e non hai la più pallida idea di cosa sia una “diffida”?
Non è un problema, puoi rimetterti in pari leggendo questi articoli:
- Diffida ex artt. 117 e 119 TUB: perché è sempre bene inviarla
- Conto corrente: Come Agire (parte 1)
- Onere della prova e conto corrente: come invertirlo a tuo favore
Ah, se poi ti interessa capire l’effetto che può avere ai fini di una “contesa” qui trovi quello che fa per te.
Ti raccomando di leggere i racconti e le storie che trovi lì dentro, prima di proseguire.
Fatto?
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Ri-fatto?
Molto bene, ora puoi continuare.
Dicevamo del (presunto) limite temporale di anzianità della documentazione che puoi richiedere alla banca.
Questo limite c’è o non c’è?
Per molti è una regola. Solo per pochi è un miraggio scavallare il limite.
Se non sei dentro al contenzioso bancario fino al collo come lo sono io ormai da più di dieci anni (messa così sembra quasi una condanna…), potresti aver notato le situazioni più disparate.
Lascia però che ti racconti le mie.
Una mia azienda cliente necessitava di recuperare tutti gli estratti conto e i contratti relativi a plurimi rapporti di conto corrente (e finanziamenti).
I rapporti avevano vita da più di vent’anni. A detta dell’imprenditore, erano sorti intorno agli anni 90’.
Molto bene, gli ho detto. Visto che tu hai solo gli ultimi anni e non disponi dei contratti, chiediamo tutto alla banca. Tempo 90 giorni e ce li consegnerà.
‘na cippa
Ti racconto cosa è accaduto.
I contratti gli ha consegnati per davvero. Effettivamente l’apertura del conto ordinario era risalente agli anni 90’ – con tutte le anomalie riscontrabili sugli accordi dell’epoca. E molte delle rinegoziazioni successive spesso non sanavano i vizi del contratto originario.
Ottimo. Potevo ricostruire le pattuizioni (o omesse pattuizioni) e stabilire i criteri di ricalcolo. Il conto era pure affidato da sempre (come dimostrava sia il primo contratto di credito, sia anche la “centrale dei rischi”). Non vi erano, dunque, grosse problematiche in termini di prescrizioni.
L’unico problema sarebbe eventualmente un CTU inesperto.
Da un punto di vista contrattuale, invece, il cliente poteva ritenersi in una botte di ferro.
Tutto liscio dunque?
Nemmeno per idea.
I contratti erano stati dati fin dall’inizio, gli estratti conto no.
Nossignore.
Gli estratti conto (con relativi scalari) arrivavano a dieci anni anteriori alla richiesta. Così come i rendiconti dei finanziamenti.
“che ti aspetti? tutti sanno che il limite per mantenere i documenti contabili sono dieci anni…”
Lascia che ti racconti un altro caso.
Stavolta rivest(iv)o i panni di curatore fallimentare. La banca aveva chiesto l’ insinuazione allo stato passivo per il saldo di un conto corrente e di un finanziamento.
Non l’ho ammessa per evidenti carenze probatorie che non starò a dirti qui – però te ne ho parlato – mancava il contratto originario, quelli di apertura di credito susseguitisi nel tempo, nonché parte degli estratti conto
A occhio mi sembrava un rapporto su cui sono passati parecchi soldi negli anni precedenti, compresi interessi, commissioni e spese. In effetti la “fallita” snoccialava diversi milioni di fatturato ai tempi “d’oro”.
“gatta ci cova”, pensai.
Ho, così, richiesto la documentazione ai sensi dell’art. 117 e 119 TUB. Ho atteso e … ho avuto una bella sorpresa.
Totalmente inaspettata.
In risposta alla diffida, la banca è arrivata a produrre documenti risalenti al 1996. Oltre vent’anni prima rispetto alla data della richiesta. Anche se non erano tutti.
Che differenza c’è rispetto al caso precedente?
Di fatto nulla. Non è che se ero curatore, nel secondo caso, cambiava qualcosa.
Si trattava di conti correnti – in entrambe le situazioni (nel prima c’era pure un finanziamento).
E’ stata chiesta la documentazione ultradecennale mediante gli stessi articoli di legge.
Nelle vesti di “puro” consulente, ho ottenuto solo “dieci anni di estratti conto” – sebbene i contratti erano ancor più datati,
Come curatore, un ventennio.
Dove sta l’inghippo?
Dove la verità?
Lascia che te lo dica.
Non ho la sfera magica e non sono io il legislatore. Ma una cosa è deducibile da tutto questo.
Se alle volte i giudici più attenti accolgono istanze di esibizione di documenti (o i decreti ingiuntivi) ultradecennali in corso di causa – o ricorsi per decreto ingiuntivo – intuisco come più corretto il caso del fallimento.
Non credi?
Guardiamoci nelle palle degli occhi e diciamoci la schietta verità.
C’è una gran confusione su questo benedetto art. 119 TUB.
A mio parere è uno diritti più sacrosanti dell’utente bancario. Dunque di tutti noi. Tutti noi siamo utenti bancari per un motivo o per un altro.
Dopo lunghe “meditazioni” sono giunto a punto di cambiamento.
Ho tolto dalle “mie” diffide ogni riferimento al comma 4 (dell’art. 119 TUB) – sebbene per un po’ di anni sia stato il cardine delle mie richieste.
Se ci pensi, è l’unico comma da cui si evince una limitazione temporale di 10 anni – parlo del TUB, ovviamente.
Ma tratta di singole “operazioni”.
Se ci spostiamo un pochino più a nord dell’articolo, ai commi 1 e 2 per esempio, cambiano i venti.
Non c’è nessuna limitazione temporale.
Anzi. Traspaiono delle esigenze di trasparenza nel rapporto banca-cliente che possono essere assolte solo con l’invio periodico di rendicontazione.
Il comma 1 infatti impone alla banca di rendicontare al proprio cliente lo svolgimento del rapporto – almeno una volta l’anno. E questo vale per tutti.
Il comma 2 è specifico proprio per i conti correnti, laddove la contesa sulla produzione dei documenti è assai maggiore rispetto a tutti gli altri tipi di rapporti bancari.
Tu puoi scegliere di ricevere l’estratto conto annuale, mensile, trimestrale o semestrale.
Chiamalo, se vuoi, obbligo di rendicontazione al cliente.
(Solo) poi c’è il comma 4.
Credo di aver commesso alcuni errori in questi anni, da cui forse solo adesso traggo degli insegnamenti.
Devo dirti la verità.
Dal 2011 e per molti anni successivi il comma 4 è stato il cavallo di battaglia di tutte le mie “diffide” inviate per conto dei clienti.
Le lettere si concludevano di solito con “(…) ai sensi dell’art. 119 c. 4 TUB si INVITA E DIFFIDA la banca a produrre (…)”
Ciò che ottenevo era solitamente un periodo limitato a dieci anni – non sempre ma quasi. Il che mi andava anche bene, se il cliente era stato un buon conservatore di carta.
Oggi interpreto la norma con un po’ più di accortezza – grazie all’evoluzione della giurisprudenza letta in questi anni.
L’art. 119 c. 4 TUB parla di “singole operazioni” poste in essere negli “ultimi 10 anni”.
Ne convieni?
… singole operazioni …
… non rendicontazione…
… non saldo dare avere …
“dotto’ arriva al punto, che vuoi dire?”
Cerchiamo di andare un po’ più verso la sorgente, dove l’acqua è più “fresca”.
Sappiamo che il TUB è norma speciale.
Se tu sei giurista, mi insegnerai che quando una norma speciale non ti soddisfa appieno, punti gli occhi sulle norme “generali” madri, da cui comunque nasce la “figlia” speciale.
In questo caso mi sono chiesto…
Esiste qualche clausola “generale” da cui possiamo trarre un po’ di ispirazione in più?
Per me sì. L’ho appreso leggendo diverse sentenze e provvedimenti mirati dove la questione della richiesta di documentazione ultradecennale era alla base. L’origine non erano altro che giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi…
… decreti ingiuntivi notificati in seguito all’omessa risposta da parte dell’istituto nel termine di 90 giorni dalla richiesta.
Di quale clausola sto parlando?
Di una tra le più generiche in assoluto e che potrebbero voler dire tutto o nulla, a seconda dei punti di vista.
“?! sii più specifico !!?”
Ma certo, l’obbligo del rendiconto!
Pensaci.
Per il principio dell’obbligo del rendiconto, l’art. 1713 CC (segnatelo subito) “il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato”
Taaac
Non solo. La banca dovrebbe rispondere secondo le regole del mandato, per l’esecuzione d’incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente – così recita l’art. 1856 CC.
Secondo la mia umile interpretzione…
… L’ONERE DI RENDICONTAZIONE DEL RAPPORTO è da distinguere dal diritto di ottenere copia della documentazione concernente singole operazioni.
Ed infatti è proprio questo che viene richiesto alla banca quando è lei ad azionare il “credito”.
Lo si vede, ad esempio, nei ricorsi per decreto ingiuntivo – ove la banca è tenuta a rendicontare il rapporto fin dall’origine, in termine di estratti conto. Ne avevo parlato qui.
Anche in ambito fallimentare le regole probatorie sono a dir poco ferree – vedi qui.
La mancanza di estratti conto non rende il loro credito certo – con tutte le conseguenze che non starò qui a ribadirti.
Per semplicità, rileggiti i due post che ti ho linkato sopra ????
Non capisco perché, viceversa, non vale lo stesso principio.
La “buona fede” contrattuale dovrebbe teoricamente garantire la ricostruzione del (dei) rapporto (rapporti) fin dall’origine.
E’ un po’ quel che ci dice (anche) la recente sentenza del Tribunale di Napoli n. 6018 del 12/06/2023 – “La pretesa del correntista per la documentazione ultradecennale si fonda sull’art. 119 c. 1 TUB e sull’art. 119 c. 2 TUB. Sono stati chiesti estratti conto. Non singole operazioni.
Ecco come l’ho risolta…
Abbiamo detto che solo l’art. 4 fa riferimento a “dieci anni” e “singole operazioni”, giusto?
Bene, da adesso in poi ho deciso di toglierlo – quando si tratta di estratti conto bancari o rendicontazione dei pagamenti effettuati in forza di un finanziamento.
Le “premesse”, adesso, sono così…
Condivido l’aspetto per cui estratti conto e rendiconti non sono contabilità. E pertanto non soggiacciono al precetto “decennale” ex art. 2220 CC.
Sono (solo) dei rendiconti. E non delle singole operazioni.
Pertanto, saresti ben felice di richiederne la produzione fin dall’inizio. E la banca dovrebbe consegnarteli.
Ricordi quanto ti ho detto all’inizio?
Nelle vesti di curatore, la banca mi ha prodotto estratti conto per vent’anni – tanto per intendersi, i saldi dei più “antichi” erano in Lire.
Come consulente della correntista – solo 10 anni… Però i contratti erano degli anni ‘90.
Quindi non tutto era stato evidentemente “buttato”. Forse (dico, forse) la banca aveva proprio tutto.
Nel dubbio, ho tolto ogni riferimento all’art. 4 – che non è detto che non produca effetti indesiderati.
Ad esempio la concessione temporale di 90 giorni per evadere la richiesta.
Se (solo) le operazioni sono vincolate a 10 anni di anzianità e la banca ha 90 giorni di tempo per fornirtele, è evidente che se richiedi i “rendiconti” ai sensi dell’art. 119 c. 1 e c. 2 TUB, il limite temporale dei 90 giorni tecnicamente sparisce.
Non mi fraintendere.
Non dico che la banca debba fornirti il “richiesto” in pochi giorni – il personale ha ben altro da fare rispetto a smazzare rendiconti per te.
Potresti però attenderti tempi di evasione più brevi.
Ma da questo punto di vista, meglio essere “signori”.
In questo articolo ti ho descritto tutte le motivazioni per cui conviene fare una diffida ex art. 119 (e 117 TUB) – soprattutto in chiave probatoria.
Ti permette di ricorrere per decreto ingiuntivo, se vuoi. Oppure di attendere il giudizio per ordinare l’esibizione di documenti.
Oppure (ancora) di trarre alcuni elementi di prova – dalla “non risposta” – che potrebbero essere alla base delle tue ricostruzioni.
I miei argomenti preferiti sono …
… la carenza di pattuizioni delle condizioni “entro fido” – se la banca non produce contratti di affidamento e verifico che la correntista godeva di linee di credito
… la contestazione del primo saldo riportato sul conto corrente – se negativo per la correntista – prospettando (anche) una ricostruzione partendo da un saldo iniziale “rettificato” a zero.
So già che ti stai fregando le mani, tuttavia…
… vacci piano col “saldo zero”. E’ un consiglio spassionato.
Spesso il primo saldo iniziale – se proprio non riesci ad ottenere tutti gli estratti conto fin dall’inizio – è talmente “ampio” da generare un recupero (potenziale) per il cliente davvero importante rispetto al “semplice” ricalcolo.
Sii pertanto prudente.
Formula sempre due ipotesi,
- una mantenendo intatto il “saldo iniziale”,
- una “azzerandolo”
CONCLUSIONI
E’ il momento di concludere questo minestrone.
Se hai letto dall’inizio alla fine passando per i vari post linkati (quelli in grassetto e sottolineati) ti sarai reso conto che da queste righe è passato un po’ di tutto.
Abbiamo parlato di diffide, documentazione ultradecennale, ma anche di prove e… di saldo zero.
Sta a me aiutarti a tirare il filo.
Tutto ciò che ho estratto dal cilindro è un contorno per cercare di rendere molto più fruttuoso il nocciolo del post.
Ed il nocciolo su cui vorrei che ti focalizzassi è il “decennio”. La barriera in cui moltissimi si scontrano.
Tutti vorrebbero la benedizione di disporre documenti fin dall’inzio di ogni rapporto. Soprattutto noi consulenti tecnici.
La verità (mia personale) è che risulta più facile avere i contratti di trent’anni fa che gli estratti conto. E questo la dice molto lunga sulle sorti della contesa.
Se posso riassumere i punti essenziali del post in queste ultime poche righe potrei dire che
- Il limite decennale non è una regola – è piuttosto una prassi “consolidata”
- La documentazione ultradecennale può essere reperita – con alcuni accorgimenti
- L’omessa produzione di documentazione ultradecennale può comportare alcuni vantaggi in termini di prova – da sfruttare senza indugio.
Della serie, se non posso analizzare cosa è successo per un determinato rapporto fin dall’inizio, potrei almeno godere alcuni vantaggi.
Ho fatto l’esempio del “saldo zero” – comune per tutti i conti correnti storici
Ma non è l’unico, come ti sarai reso conto leggendo la newsletter settimanale che ho cura di inviarti ogni Venerdì – se sei iscritto.
Non lo sei?
Rimedia subito:
Tommaso