Distinguere rimesse solutorie da quelle ripristinatorie risulta ancora faticoso, a distanza di molti anni dalla preponderante teoria (e pratica) del “saldo rettificato”.
Mi interesso di “contesa bancaria” da ben oltre 10 anni e ti posso assicurare che, tra tutti, la teoria che investe – non mi viene in mente un termine migliore – rimesse solutorie, ripristinatorie, fidi, prescrizioni è una tra quelle che si è sviluppata più di tutti.
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La teoria appunto.
Che dire invece della pratica?
Credimi se ti dico che si tratta di una attività diabolica e succhiatrice di energia.
Sul piano pratico, infatti, ci sono degli alcuni accorgimenti di cui non puoi assolutamente farne a meno, se vuoi “svoltare” la ricostruzione del saldo dare avere di uno (o più) conto corrente ed avere la sicurezza di avere un dato il più puntuale possibile.
Eppure…
L’attività è tanto diabolica che non tutti sono disposti a perseguire, vuoi per il poco tempo a disposizione, vuoi perché richiede una certa preparazione e … parecchia pazienza.
Pensa a un incarico dato a un CTU. Magari ha 90 giorni di tempo per fare il lavoro – salvo proroghe, ovvio – e già di per sé potrebbero essere pochi, se deve analizzare migliaia e migliaia di movimenti di conto.
Alzi la mano chi ci mette mano il giorno dopo l’accettazione di incarico. Io stesso – ahimè – non sono tra questi pochi eletti.
Ma mettiamo da parte i nostri peccattucci di procrastrinazione per un momento e concentriamoci sulla realtà.
Checché se ne dica, c’è un grande fraintendimento alla base, per come la vedo io.
Diciamocelo pure, le nozioni di rimesse solutorie, rimesse solutorie e prescrizioni sono concetti molto semplici … finché si tratta di descriverli in teoria.
Vuoi un esempio?
Te li descrivo a parole mie, di getto, senza pensarci troppo.
Rimessa solutoria: accredito su conto corrente (bonifico, assegno, contanti, maturazioni effetti, ecc.) finalizzato a riportare il saldo (“extra” fido) entro il LIMITE del fido – o a “zero”, se il fido non c’è.
Rimessa ripristinatoria: accredito su conto corrente (idem come sopra) finalizzato a ridurre l’utilizzo del fido in modo da poterlo espandere di nuovo fino a concorrenza del LIMITE.
Prescrizione (di interessi e competenze): interesse, commissione e/o spesa coperta da una rimessa solutoria in un’epoca di oltre dieci anni da oggi o da un atto anteriore che ha interrotto il termine.
Ora …
So che ti starai facendo una domanda (solo all’apparenza) banale.
Di quale LIMITE si sta parlando?
Avrai notato infatti di come l’abbia riportato in MAIUSCOLO.
La risposta, anche a ‘sto giro, è davvero banale: di quello “accordato” dalla banca.
E come fai a sapere a quanto ammonta, ‘sto benedetto limite?
Beh, “leggiti il contratto, no? “, starai pensando.
“Ma se non c’è contratto, non c’è fido?”
Vacci piano. Per esperienza ti dico che “bancari” e i CTU faciloni – per risparmiarsi ore e ore di lavoro – ti diranno di sì, a mani basse.
La buona notizia, però, e purtroppo per loro, aggiungerei, è questa.
Il LIMITE di fido, se c’è, puoi dimostrarlo. E con molti strumenti.
Ti ricordano qualcosa i 5 elementi a me cari?
Te li riassumo:
- Applicazione di tassi d’interesse differenziati
- Commissioni di massimo scoperto e/o Commissioni di Affidamento
- Addebito di spese e/o commissioni per remunerare “fidi” o “affidamenti”
- Scoperture strutturali tollerate nel tempo
- Analisi delle centrale dei rischi
Per ogni dettaglio ulteriore, ti lascio il link a questo post per ogni dettaglio.
La buona notizia che ti suggerisco di tenere bene in testa è che puoi dimostrare l’esistenza di un affidamento. Anche se manca qualunque contratto – sia di conto corrente che – appunto – di apertura di credito in conto corrente.
Non sempre, ovvio.
Metti bene in zucca: tutto quello che ci stiamo dicendo vale solo se tu dimostri di aver chiesto documenti alla banca.
Come?
Con una bella diffida – appellandoti agli artt. 117 e 119 TUB.
Taaac
Ma perché pensi sia importante conoscere tutti i trucchi per dimostrare l’esistenza del fido?
E qui torniamo all’inizio del post.
Conoscere il limite del fido è il primo elemento essenziale per poi procedere con l’accertamento dei vari tipi di rimessa: solutoria o ripristinatoria?
Un limite di fido ne presuppone l’esistenza. E l’esistenza di un fido presuppone (sempre) che una rimessa sia di tipo ripristinatorio. A patto che qualcuno dimostri che la rimessa (accredito) sia servita per abbattere il saldo, in quel momento oltre il limite del fido, dentro il limite.
Fino a qui ci siamo?
Scommetto di sì, ma facciamo comunque un esempio.
Segna questi dati essenziali e seguimi.
Fido di 10.000, saldo di conto ad una data x di 12.000, extra fido di (12.000 – 10.000 =) 2.000. Interviene un versamento di 3.000 Euro.
Abbiamo una rimessa di 3.000, quindi, giusto?
Come noti, è in parte solutoria (per 2.000) e in parte ripristinatoria (1.000). I 2.000 ti servono, infatti, per riportare il saldo entro fido e 1.000 per ridurre il fido utilizzato. In altre parole, dopo questa rimessa puoi spendere di nuovo 1.000 (fino a concorrenza dell’accordato).
Il concetto appare molto chiaro, e lo è, dannazione!
Da qui in poi vedi di non perderti.
Procediamo.
Se rilevi una solutoria di 2.000 come nell’esempio, non significa che se sul conto ci sono 500 euro di interessi addebitati (prima di quella rimessa) devi considerarli “pagati”. Quando pende un fido, infatti, non devi considerare nulla di pagato, fino a che non chiudi il conto.
Almeno non prima di aver verificato un aspetto.
Metti, per esempio, che di questi 500, 300 sono frutto di tassi di interessi ultralegali non pattuiti e/o di anatocismo irregolare.
Se tu li consideri coperti da rimesse solutorie, beh allora sono “pagati”. Non c’è altra storia. E se il pagamento è accaduto nel decennio anteriore il termine di prescrizione, non puoi recuperare la quota illecita in essi compresi (i 300). Il credito resta, solo che non puoi “incassarlo”, mettiamola così.
Capisci quindi quanto sia importante che tu sappia per certo che i 500 siano davvero pagati. E come fai a scoprirlo?
Innanzi tutto non devi prendere per buono il saldo (ricostruito giorno per giorno, movimento per movimento) dell’estratto conto. Devi prima ricostruirlo tu, attenendoti alle condizioni contrattuali che ti sei procurato con la diffida che ti dicevo poc’anzi.
Per esempio, devi togliere anatocismo, interessi ultralegali e commissioni, (solo) se ne ricorrono i presupposti. Leggi qui come fare.
Una volta ricostruito, quello è il saldo vero da tenere presente.
Bene, ora tieni a mente il limite del fido e, cosa non meno importante, segnati le date in cui la banca ha annotato le competenze sull’estratto conto “suo”.
Riporta le date e le competenze sul conto ricostruito da te.
Se il saldo vero è entro il limite del fido, le competenze annotate in quel momento non si considerano pagate fino alla data di estinzione del conto. Semplicemente perché non è una partita liquida ed esigibile.
Se il saldo vero è oltre fido nel momento dell’addebito, allora sì che diviene liquida ed esigibile (per l’intero). Solo quella. Nel momento in cui interviene la prima rimessa utile, sarà senza dubbio solutoria. E servirà per …
- pagare le (sole) competenze annotate fuori fido
- ridurre l’esposizione entro i limiti.
Torniamo all’esempio di prima.
Ricordi i 500 di competenze?
Bene, se l’annotazione avviene quando il saldo sta(va) sotto i 10.000 – ossia prima di divenire extra fido – la quota di rimessa solutoria di 2.000 abbatte solo il capitale, ma non paga interessi. Non c’è prescrizione in questo caso (se si tratta di fatto accaduto ante decennio).
Se invece l’annotazione avviene quando il saldo sta(va) già oltre fido, la quota di rimessa solutoria paga prima i 500 prima di ridurre il fido per riportarlo nel limite.
Nel primo caso, puoi recuperare l’indebito di 300 – perché non è prescritto. Nel secondo caso (ahitè), NO.
Puoi tuttavia vivere in serenità, perché hai compiuto la procedura giusta.
Adesso tocca a te, alla prossima
p.s.
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