In questo post ti rivelerò i 5 elementi strategici che quotidianamente utilizzo per dimostrare l’esistenza di affidamenti in costanza di rapporto di conto corrente.
Nel precedente articolo ti ho parlato della tecnica che prediligo per la rideterminazione del c.d ‘saldo rettificato’.
Non dirmi che te lo sei perso…
Per rimediare, non ti resta che compilare il modulo della NEWSLETTER periodica cliccando sul presente LINK. E’ facilissimo iscriversi, ancor più semplice cancellarsi. Riceverai aggiornamenti e materiali utili senza “far nulla” (tranne che leggerli).
Non vorrei ripetermi, ma l’implementazione del ‘saldo rettificato’ ti consente, quanto meno secondo la mia esperienza professionale, di distinguere realmente una rimessa solutoria da una ripristinatoria. Il tutto trascendendo dal c.d. ‘saldo banca’ o da ‘estratto conto’ ed in conformità al più recente orientamento della Corte di Cassazione.
A questo punto, non sono io a spiegarti il perché è importante capire e stabilire il limite di affidamento goduto nel corso del tempo dalla correntista.
La mia intenzione, piuttosto, è quella di condividere con te gli elementi principali per dar prova della sua esistenza.
Come, dunque, avrai capito, la prima indagine essenziale (ossia la seconda, dopo aver svolto il lavoro di rettifica del saldo) che dovrai fare consiste nel cercare di capire quale limite di affidamento gode l’azienda che stai analizzando.
E allora…poniti le seguenti domande…
COME SI CAPISCE SE UN CONTO CORRENTE E’ AFFIDATO OPPURE NO?
Se sì, quale fino a concorrenza di quale importo?
Prima di fasciarti la testa, ti consiglio vivamente di analizzare i documenti che hai a disposizione.
Nel caso in cui il tuo cliente (o per lui il suo avvocato) ti consegna contratti di apertura di credito sottoscritti (magari perfino consegnati dalla banca previa richiesta espressa ex artt. 119 e 117 TUB), è sufficiente controllare:
- limite del credito accordato;
- eventuale data di scadenza (se la concessione non è a revoca).
Lo stesso ragionamento vale se sei CTU: ti basterà eseguire la medesima indagine sulla documentazione prodotta dalle parti in giudizio.
In questo caso, non avrai problemi a dimostrare l’esistenza del fido: c’è un bel contratto firmato dalle parti. Puoi ritenerti (abbastanza) fortunato.
Ma cosa accade se tale contratto (o contratti) è inesistente perché non rinvenuto né dal tuo cliente né tantomeno dall’intermediario? Come ti devi comportare, soprattutto se sei CTU e non rinvieni contratti di credito nel fascicolo di causa?
Adesso le cose iniziano a complicarsi. Ma fino ad un certo punto.
Ad esso ti spiego.
Può capitare, e ti sarai accorto che capita spesso, che nessun contratto è a tua disposizione.
In un prossimo articolo ti argomenterò il motivo per cui penso sia importante notificare una lettera di richiesta formale ex artt. 117 e 119 TUB per far consegnare dalla banca:
- i contratti di conto corrente o di conto anticipi
- i contratti di aperture di credito
- gli estratti conto
- le (eventuali) modifiche contrattuali intercorse.
In questo momento, sappi che se rivesti la figura di attore e la richiesta rimarrà inevasa, godrai già di un “mezzo” vantaggio. In tal caso, infatti, manca del tutto la prova che il tuo cliente ha sottoscritto le condizioni economiche effettivamente applicate dalla banca.
Ma di questo te ne parlerò in un altro post.
In questa sede cercherò di consigliarti gli strumenti che utilizzo costantemente per aiutarti a verificare la presenza di affidamenti in conto corrente, per cui, mi focalizzerò su questo.
Ebbene, quando manca la documentazione contrattuale, come puoi agire?
Se non hai documentazione contrattuale su cui appoggiarti, allora non potrai fare a meno di apprezzare quanto sto per dirti, sia che tu rivesta il ruolo di CTU, CTP, avvocato o, perché no, imprenditore.
Cercherò di guidarti passo per passo.
So che ti domanderai: “Senza un valido contratto, possiamo considerare un rapporto come non affidato?”
No di certo. O quanto meno, non se sussistono alcuni elementi induttivi e/o fattuali.
Personalmente, cerco sempre di valorizzarne 5, i miei preferiti in assoluto.
I 5 ELEMENTI
Assicurati di avere sulla tua scrivania gli estratti del conto corrente che stai analizzando, senza i quali non potrai verificare i primi 4 elementi.
Sei pronto? Bene, adesso ti fornisco i 5 elementi per me essenziali.
1) Applicazione di tassi d’interesse differenziati
Questo è senza dubbio il primo elemento chiave per desumere l’esistenza di affidamenti. Se non altro il più semplice ed intuitivo.
Ti basta infatti verificare se sull’estratto conto scalare, nel momento in cui la banca calcola gli interessi debitori, sono applicati più tassi d’interesse contemporaneamente.
Ovviamente non sulla medesima base di calcolo bensì su quote distinte della stessa.
Il concetto ti è poco chiaro?
Te lo spiego in parole molto povere.
Sappiamo entrambi che ogni giorno il saldo debitore di conto corrente matura interessi, per legge. Giusto?.
Domandati, a questo punto, se gli interessi maturati su quel saldo:
- sono calcolati mediante applicazione di un unico tasso d’interesse (caso 1);
- oppure, sono calcolati mediante applicazione di più tassi d’interesse su quote distinte del saldo (caso 2), come nell’immagine seguente estrapolata direttamente da uno “scalare” da me recentemente periziato
Nel primo caso, il tasso d’interesse potrebbe essere interamente “entro fido” o interamente “extra fido”.
Nel secondo, invece, è molto probabile che:
- l’aliquota più bassa viene applicata sulla quota di indebitamento entro fido;
- quella più alta sulla quota extra fido.
Eventuali aliquote di valore intermedio possono far desumere la presenza di affidamenti con gradi di rischio differenti (per distinguerli, vai al punto 5, più avanti).
2) Commissioni di massimo scoperto e/o Commissioni di Affidamento
Anche tale elemento è abbastanza semplice da indivuidare.
Tieni a mente che:
- L’applicazione continuativa di una “Commissione di Massimo Scoperto”, la cui validità deve essere comunque verificata, non rappresenta un corrispettivo per aver, la banca, messo a disposizione dei fondi (Cass. Civ. 870/2006);
- La Commissione di Affidamento, regolata dal DL 185/2008 dall’art. 117-bis TUB, rappresenta una remunerazione dei fidi per definizione.
E’ evidente che, in costanza di addebiti a tale titolo, sarebbe difficile sostenere che il conto corrente non sia affidato. Per me lo è, eccome.
Andiamo avanti con il terzo elemento.
3) Addebito di spese e/o commissioni per remunerare “fidi” o “affidamenti”
Se il conto corrente è assistito da uno o più affidamenti, controlla su ogni estratto conto trimestrale se vi sono annotazioni di spese o commissioni correlate a:
- istruttoria “fidi”; e/o
- revisione “fidi”; e/o
- gestione “fidi”.
Normalmente, si trovano alla fine del trimestre di competenze oppure all’inizio di quello successivo.
A volte, tale spesa viene liquidata unitamente agli interessi. In tal caso, ti consiglio di far caso al dettaglio delle competenze riportato sull’estratto scalare.
4) Scoperture strutturali tollerate nel tempo
Questo elemento merita leggermente più attenzione.
Verifica il saldo di conto corrente trimestre per trimestre e rispondi a queste domande:
- Il saldo è molto spesso a debito per la correntista?
- La banca ha consentito ripetutamente pagamenti (addebito di assegni, autorizzazione di bonifici, pagamento imposte o rate di finanziamenti) pur quando il saldo era a debito?
Se la risposta a queste domande è sì, è molto probabile che il rapporto sia affidato.
5) Analisi delle centrale dei rischi
Questo ultimo punto è quello che prediligo senza alcun ombra di dubbio.
Perché ti sto parlando della Centrale Rischi?
Beh, per me è una fonte di informazione eccezionale e, tra quelle ricavabili dagli altri quattro punti, è quella che, anche presa da sola, può tornarti più utile in assoluto.
Il perché cercherò di spiegartelo in maniera semplice.
Ti chiedo soltanto un ulteriore sforzo e di perseverare nella lettura.
Se disponi già di una Centrale Rischi, prendila immediatamente. Ti sarà più semplice seguire ciò che ti dico.
Sei pronto? Bene.
Come probabilmente saprai, la Circolare n. 139 del 1991 prevede che ciascun istituto segnali, a certe condizioni, l’importo del credito accordato a ciascuna azienda (o persona fisica) cliente.
La serie storica dei dati rileva sotto il profilo:
- dell’importo numerico;
- della forma tecnica;
- dell’importo utilizzato;
- del grado di contestazione (contestato o non contestato?).
Se ti occupi di contenzioso bancario e non conosci i meccanismi che governano la centrale rischi, ti consiglio di interrompere la lettura e di riprenderla dopo aver approfondito il documento scaricandolo dal sito istituzionale di Banca D’Italia.
In questo post, infatti, non analizzerò il funzionamento né la finalità della centrale dei rischi. Mi soffermerò, piuttosto, del perché è importante per me nella valutazione delle rimesse solutorie. In alcune controversie, può fare davvero la differenza. Per me lo è stato.
Dunque, perché ti consiglio di leggere ed analizzare la Centrale dei Rischi?
Ecco i due punti principali che dovrai tenere a mente.
Punto 1) – la qualità della “segnalazione” ha un valore confessorio
Pur in assenza di contratti, è la banca stessa che “confessa” di aver accordato al cliente un affidamento per l’importo indicato.
L’importo massimo utilizzabile lo puoi leggere nella sezione “accordato operativo”, ossia “l’ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace”, come ci dice la Circolare n. 139/1991 in commento (Sezione IV, par. 1., pag. 61)
Per come la penso, se c’è un “accordato operativo”, c’è un contratto di apertura di credito a monte e che la stessa banca confessa, con la esatta e precisa classificazione, di aver deliberato.
Altrimenti che motivo c’era di inviare la segnalazione alla banca dati c.d. Centrale Rischi?
Per quanto mi riguarda, nessuno.
Punto 2) – la “segnalazione” ti permette di interpretare anche la forma tecnica
La forma tecnica la interpreti leggendo la tipologia di rischio in cui tale accordato è stato classificato, ossia:
- rischio a revoca;
- rischio autoliquidante;
- rischio a scadenza.
Conoscendo il meccanismo che regola la centrale dei rischi, saprai già che l’apertura di credito in conto corrente è ricompresa nel “rischio a revoca”, mentre l’anticipo salvo buon fine nel “rischio autoliquidante”.
Pertanto, se stai analizzando uno o più conti correnti e/o conti anticipi, dovrai soffermarti sulle segnalazioni di “revoca” ed “autoliquidante”.
Come fare?
La risposta è semplice.
Se la Centrale Rischi espone un valore numerico nella voce “accordato operativo” classificato come rischio a “revoca”, è dimostrabile che un affidamento in conto corrente esiste nel periodo storico indicato.
Tutto chiaro?
Se vuoi incrementare le probabilità che un Magistrato la pensi come te, il mio suggerimento è quello di non soffermarti ad un unico elemento. Cerca, piuttosto, di porre in evidenza almeno 3 dei 5 elementi chiave. Otterrai ampi vantaggi e molta più chiarezza nelle indagini.
Per me è così.
Adesso posso concludere.
Ecco come.
Se il rapporto che stai analizzando ha una durata ultradecennale, le segnalazioni storiche nel decennio anteriore ti aiuteranno a provare e dimostrare (al GI, al tuo cliente, o al legale che ti assiste) che:
- non solo l’azienda era già affidata (troverai riscontro sull’estratto conto di periodo);
- ma anche di quanto; ed, in definitiva,
quale limite numerico può essere preso in considerazione per distinguere se una rimessa in conto corrente può essere classificata:
- ripristinatoria (in tutto o in parte); o
- solutoria (in tutto o in parte).
Per procedere, ti invito a seguire i miei spunti pratici sul metodo che preferisco chiamare criterio finanziario “istantaneo”.
A questo punto, non mi resta che ringraziarti del tempo dedicato alla lettura del presente post.
Non esitare a contattarmi o a commentare nel caso tu abbia idee o interpretazioni diverse oppure se nutri ancora dubbi o perplessità sull’argomento.
Se sei interessato a ricevere e-mail su ulteriori aggiornamenti e approfondimenti,
non ti resta che compilare il modulo della NEWSLETTER periodica cliccando sul presente LINK. E’ facilissimo iscriversi, ancor più semplice cancellarsi.
Alla prossima!