Le cartolarizzazioni sembrerebbero proprio una gran bella torta “succulenta” (per chi, dipende dai punti di vista).
Sapevi che circa tre quarti dei crediti erogati negli ultimi anni classificati come “non performanti” sono in mano a società di cartolarizzazione?
Secondo un dato che ho potuto leggere su una nota rivista online in tema di ristrutturazioni aziendali, solo 90 miliardi di Euro su oltre 350 sono rimasti in mano alle banche.
Se ci pensi, il dato è abbastanza sconcertante, non trovi?
Sapere che la fetta più grossa della torta degli NPL è stata “cartolarizzata”, “pronta” per essere recuperata con azioni a “pioggia” nei prossimi mesi, è un po’ destabilizzante.
Obiettivo (per loro) ? Mangiare il più possibile.
Non te lo nascondo. Potevo aspettarmi questo dato “numerico” – viste le politiche di “pulizia” di bilancio che sono state incentivate nel tempo … per salvaguardare i patrimoni di vigilanza delle banche.
Come possiamo tradurre questi numeri in fatti e scenari futuri?
Un “fatto” è certo (che tu sia imprenditore, professionista o consumatore te ne sarai accorto già da un po’ di tempo, ormai).
Sarà sempre più probabile incontrare una “SPV” lungo il percorso di difesa dell’utente.
E bisogna esser pronti ad arginarli, a prendere il “toro per le corna”.
Alla fine del post ti dirò alcune mie strategie che utilizzo e che cerco di perfezionare.
Lascia però che ti anticipi due svantaggi principali conseguenti a questa realtà (ormai) consolidata.
Eccoli.
Svantaggio n. 1 – (solo) legittimazione “attiva”
Inutile girarci intorno.
L’obiettivo n. 1 delle SPV è quello di non avere troppi problemi nel recuperare i crediti acquisiti in “blocco”.
Mi capita di leggere difese sul fatto che la loro “proprietà” riguarda solamente il credito acquisito – eventuali “reclami” e “contestazioni” vanno rivolte gentilmente alla banca “cedente”.
Della serie…
… “io mi prendo il buono”
… il marcio “vattelo a recuperare dalla banca”.
Diciamoci la verità.
Se questa impostazione “passa”, potrebbe dare senz’altro darti noia in fase di opposizione ad intimazione di pagamento, precetto e (poi) pignoramento.
La difesa partirebbe in forte “salita” – con forti rischi di concludere con soffocanti ‘nulla’ di fatto.
Chi ha ragione?
Su questo, non ho ancora una risposta certa.
E’ solo un pensiero ed uno “stimolo” che vorrei condividere.
Svantaggio n. 2 – transazioni… con quali persone?
Quando son consapevole che – dopo analisi approfondite sulla (ir)regolarità dei rapporti sottostanti – la cliente resta comunque debitrice, tento sempre l’approccio “transattivo”. Ritengo che, in fin dei conti, sia la soluzione più efficaci (anche se non è detto che sia la migliore).
“una transazione fatta male, è sempre meglio di una causa vinta bene” – mi diceva sempre un avvocato fiorentino ormai in pensione.
Trattare con una SPV, complica un po’ la “storia” (rispetto ad una banca “classica”). Soprattutto quando non ho un contatto diretto con un funzionario che la rappresenta.
Non conoscendo bene la “struttura decisionale” dei “veicoli” (o dei loro gestori), spesso non riesco ad andare oltre al “primo anello” – mi capita molto spesso.
Questo rende difficile capire quale sia la cifra esatta per “chiudere” – tanto che il classico format di risposta può essere riassunto così:
‘proposta non accolta – attendiamo offerta migliorativa’ .
In altre partole…
… finché la proposta non viene accolta, non sai mai quale è la cifra giusta…
Se pensi che non sia uno bravo a “trattare”, probabilmente hai ragione (fammi sapere se hai esperienze diverse).
Ma passiamo ai vantaggi che puoi trarre da questo “background”.
Ne ho due molto caldi da sfornarti…
Eccoli.
Vantaggio n. 1 – “e provala, ‘sta cessione”
Sicuramente la prova della cessione è senza dubbio un vantaggio potenziale da sfruttare.
Per il momento, la giurisprudenza ti consente di mettere in discussione che la posizione non sia inclusa nel perimetro della cessione “pubblicizzata” dalla banca.
Se manca il contratto di cessione…
… puoi eccepire (o far eccepire al tuo legale) la prova della titolarità della “SPV” ad agire;
… l’intimazione di pagamento potrebbe (il condizionale è d’obbligo) infrangersi come un’onda su una scogliera (tipo quelle di “moher” – Irlanda). Ovvio, se il giudice è con te.
Non te lo nascondo.
Non è così semplice come può sembrare o come si legge nei tanti provvedimenti pubblicizzati sui “social”.
A volte basta che
… il giudice non sia preparato in materia
… la SPV produca a questo giudice una dichiarazione della cedente (sul fatto che il credito non sia più “suo”)
Per veder svanita ogni tua difesa (la tua scogliera…) – schiumando di rabbia.
Questo non significa che non dobbiamo provarci. L’interesse del cliente è per me molto più forte. E giustifica il rischio.
L’orientamento principale della Cassazione è dalla “nostra” parte – per il momento.
Vantaggio n. 2 – “chi risponde dei guai passati?”
Qualcuno dovrà pur rispondere delle “malefatte” passate.
Se per il GI non è la “cessionaria”, beh, allora non possiamo non “farsi sotto” con la “cedente”.
“se non è zuppa è pan bagnato” – diceva la mia insegnante di storia alle medie…
Poniamo, infatti, che…
… la cedente non ha più traccia del credito ceduto nei propri libri “contabili”
… la cessionaria asserisce di vantare solo il credito (e la sola possibilità di recuperarlo)
Qualcuno dovrà pur pagare, giusto?
Questo qualcuno, a rigor di logica, dev’essere la banca “cedente”.
Non trovi ?
Mi rendo conto che non c’è certezza nel modo di agire, per cui ti dico come procedo per i miei clienti e cosa ti consiglio di fare.
— oppongo l’intimazione di pagamento contestando prima di tutto la mancata prova della cessione del credito. In questo modo, la SPV dovrà (a rigor di logica) produrre il contratto, se vuol dimostrare che la posizione è inclusa nella “cessione in blocco”
— contesto tutte le illegittimità che posso rinvenire sia dai contratti di mutuo (avvalendomi dei “7 PASSI”), dai rapporti di conto corrente e/o di leasing (sempre con i “7 PASSI”) (parlo ovviamente dei contratti più frequenti).
— aziono (solo se il cliente se la sente di rischiare un giudizio ordinario con tutte le spese connesse) il rito civile volto a far accertare le illegittimità nei confronti della banca “cedente”- parallelamente all’opposizione
Nel frattempo cerco di capire se la “SPV” è disposta (e se sì, a quanto) a “conciliare”. Cliente permettendo.
Ciò che ti ho descritto è solo un modello di fare molto “standard” – che potrebbe darti una mano nelle situazioni più classiche.
Devi maneggiarlo con molta cura… c’è sempre in gioco – spesso – la “vita” del cliente, il suo patrimonio oltre che qualcosa di più “grande” ed immateriale…
… la sua motivazione, il suo ottimismo e (so per esperienza) la saluta “mentale” che a lungo andare non fa altro che logorare (lui stesso e – per osmosi – le persone a fianco).
Un abbraccio