Tribunale Di Pistoia, 08.02.2019
Segnaliamo la seguente pronuncia ottenuta dall’Avv. Alfonso Leccese, foro di Pistoia.
In sede di opposizione a Decreto Ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale ne ha sospeso la provvisoria esecuzione.
Coerentemente con la maggioritaria giurisprudenza (si veda anche, Tribunale Di Firenze, ord. 03.10.2018, già pubblicata su https://studiobeccani.it/news/opposizione-a-decreto-ingiuntivo-e-disposizione-di-tentativo-di-mediazione/, sez. news), il Giudice ha ritenuto fondata l’opposizione sul presupposto che il “credito” azionato dalla banca non è apparso “certo e/o liquido” in seguito all’eccepita violazione, da parte dell’intermediario stesso, delle norme sul divieto di anatocismo. Tale aspetto ha reso opportuno, ad avviso del GE, definire “la controversia previo espletamento di contenzioso pieno, senza determinazioni anticipatorie”.
Il Giudice ha disposto, infine, l’esperimento del del procedimento di mediazione ex d.lgs. 28/2010, obbligatorio per la materia oggetto di lite a pena di improcedibilità.
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