In sede di opposizione a Decreto Ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, il Giudice ne ha sospeso l’esecutorietà in quanto il saldo finale di conto corrente oggetto di ingiunzione, come dimostrato dalla perizia tecnica redatta dallo Studio Beccani e sostenuto in giudizio dagli Avv. Bencini e Avv. Frosini dello Studio Bencini&Partners, risultava incerto e inquinato da “saldi negativi derivanti dai conti correnti girocontati”, da “addebiti relativi al conto anticipi” collegato dei quali non è stata fornita prova dalla Banca, oltre che da “applicazione illegittima della CMS, per indeterminatezza della relativa pattuizione”.
Il Giudice ha disposto, infine, l’esperimento del del procedimento di mediazione ex d.lgs. 28/2010, obbligatorio per la materia oggetto di lite a pena di improcedibilità.
Al seguente link è possibile scaricare l’ordinanza:
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