Commento alla sentenza emessa dal Tribunale di Prato il giorno 20.04.2020
In seguito alla richiesta di accertamento di nullità parziale delle clausole determinative degli interessi con conseguente ri-determinazione del saldo dare avere di un rapporto di mutuo, il Tribunale di Prato ha accolto le domande dei mutuatari, assisti dallo Studio Beccani e dall’Avv. Cavaliere (foro di Prato), avvalendosi delle seguenti motivazioni, che riassumiamo.
La lite ebbe inizio in epoca anteriore all’intervenuta liquidazione coatta amministrativa dell’istituto contraente e alla cessione del rapporto, tutt’ora pendente. Sul punto, il GI, in ottemperanza al contratto di cessione, ha ritenuto legittima la chiamata in giudizio dell’istituto cessionario ai sensi dell’art. 111 CPC.
A fronte della contestata pattuizione del tasso moratorio in misura superiore al Tasso Soglia, il GI interpreta, a nostro modesto avviso, correttamente il combinato disposto ex artt. 644 CP e 1815 c. 2 CC , dichiarando nulla la clausola determinativa la misura del saggio d’interesse, sia corrispettivo che moratorio. Ad avviso del Tribunale, il riferimento normativo investe esclusivamente l’ipotesi di nullità della clausola con conseguente esclusione della debenza di alcun interesse.
L’interpretazione sistematica della norma, infatti, non consente distinzioni tra interessi corrispettivi e moratori, e, poiché ai fini della qualificazione come usurari è sufficiente che gli interessi siano solo promessi, ne deriva ineludibilmente la nullità della pattuizione che prevede l’applicazione di un tasso superiore, indipendentemente dalla sua concreta applicazione. In particolare, il Giudicante motiva la decisione assumendo che, nel momento in cui la mutuataria viene costituita in mora,“gli interessi che il cliente è tenuto a corrispondere hanno tutti natura moratoria, a prescindere dai criteri negoziali di determinazione del tasso convenzionale di mora, sia nel caso il cui il rapporto sia stato definitivamente “chiuso”, sia quando il rapporto risulti ancora pendente.” Dunque, anche nell’ipotesi di mero ritardo nelle singole rate del piano di ammortamento – senza che ciò determini risoluzione del rapporto – gli interessi corrisposti dal cliente moroso mantengono esclusivamente natura moratoria, sia per quel che concerne la maggiorazione prevista dal contratto nel caso di ritardato pagamento, sia per la parte corrispondente, nell’ammontare, agli interessi corrispettivi previsti “prima della mora”.
In conclusione, acclarata la non conformità del contratto alla L. 108/96, il GI accoglie la domanda degli attori dichiarando 1) nulla la clausola determinativa degli interessi (a qualunque titolo previsti sul contratto) e 2) convertendo il mutuo da oneroso in gratuito.
Se interessato, richiedi il testo del provvedimento integrale all’indirizzo mail dello studio: segreteria@studiobeccani.it




