Tribunale di Pistoia, 20.12.2018
In sede di opposizione, il G.E. ha concesso la sospensione dell’esecuzione immobiliare in favore della cliente, difesa dall’Avv. Alfonso Leccese, dando seguito al corrente orientamento giurisprudenziale della Corte Di Cassazione secondo cui il limite massimo di finanziabilità fissato nella misura dell’80% del bene concesso in ipoteca – previsto dalla Delibera CICR del 22.04.1995 in attuazione dell’art. 38 c. 2 TUB – costituisce una norma imperativa di validità e non di comportamento. Il superamento del limite, pertanto, non può che determinare la nullità integrale del mutuo fondiario ex art. 1418 CC, “con possibilità in capo alle parti di chiedere la conversione del mutuo fondiario integralmente nullo in un finanziamento ipotecario ordinario ai sensi dell’art. 1424 CC”.
Nel caso di specie, la banca opposta non ha dedotto la sussistenza delle condizioni per la conversione del contratto di mutuo fondiario nullo in un contratto diverso, limitandosi ad ipotizzare tale conversione solo per la parte eccedente il limite dell”80% (effettivamente superato in sede di concessione ed erogazione del credito), deducendo l’ipotesi, non accolta dal G.E., di nullità parziale.
Al seguente link è possibile scaricare il provvedimento:
Pistoia-20_12_2018-sospensione-esecuzione-limiti-finanziabilità-38tub