Tribunale Di Prato, sentenza del 27.12.2018
Con sentenza pubblicata in data 28.12.2018, grazie all’assistenza legale e tecnica dell’Avv. Cavaliere e dello Studio Beccani, il Tribunale Di Prato ha accertato la pattuizione originaria di interessi superiori al tasso soglia in rapporto di apertura di credito in c/c, nonché l’applicazione di interessi non pattuiti nel contratto collegato di anticipi s.b.f., condannando l’istituto di credito ad espungere integralmente le competenze addebitate in esecuzione dell’apertura di credito in c/c (con applicazione dell’art. 1815 c. 2 c.c.) e le maggior somme emergenti dal ricalcolo del conto anticipi ai tassi sostitutivi ex art. 117 c. 7 T.U.B., oltre a pagare interamente le spese di lite.
Il G.I. richiama l’irrilevanza della clausola di salvaguardia, secondo il principio espresso dalla Cassazione n. 12965/2016, laddove evidenzia che: “l’art. 1815, co.2, cod. civ., come novellato dalla legge n. 108 del 1996, è norma applicabile a tutti i contratti bancari, compresa l’apertura di credito in conto corrente e che è nulla, per contrarietà a norme imperative, la clausola ivi contenuta [ndr. nel contratto] che preveda l’applicazione di un tasso sugli interessi con fluttuazione tendenzialmente aperta, da correggere con mera automatica riduzione in caso di superamento della soglia usuraria, cioè solo mediante l’astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista.”
Qui di seguito, trovate il link per la sentenza completa delle motivazioni:




