Con queste brevi note vogliamo soffermarci sull’annosa questione del sistema di ammortamento c.d. “alla francese”, in particolare sulle leggi matematiche che lo regolano.
Rilevanti studi di carattere tecnico e scientifico sono stati condotti sul tema, per cui lasciamo al lettore la curiosità nell’approfondirlo [1].
In questa sede, vogliamo tenere presente che non sempre nei contratti di finanziamento in genere (mutui e leasing finanziari) si rilevano gli esatti criteri di calcolo con cui gli intermediari bancari e finanziari costruiscono e proiettano nel futuro il rimborso delle somme erogate, viziando, di fatto, i rapporti da una effettiva indeterminatezza. Gli stessi intermediari, pertanto, tendono ad utilizzare il metodo a loro più favorevole. In tal senso, infatti, si evidenzia generalmente i piani di ammortamento dei prestiti di qualunque natura sono sviluppati in regime finanziario della c.d. “capitalizzazione composta”, basata dalla legge matematica dell’interesse composto (o esponenziale).
E’ noto ai matematici che tale legge fa sì che una parte degli interessi che maturano su un dato capitale iniziale siano essi stessi produttori di interessi, generando un indubbio svantaggio alla parte finanziata rispetto all’aspettativa che gli interessi regolati al tasso nominale contrattuale (TAN) maturino linearmente con il tempo con contabilizzazione separata e distinta dal capitale. La parte finanziata, dunque, sempre si aspetta che un’operazione finanziaria sia regolata in regime finanziario di “capitalizzazione semplice”. Questo perché l’ordinamento civilistico domestico, pur non vietando la pratica di “produzione di interessi su interessi” a meno che non si rientri nell’area dell’”anatocismo” ex art. 1283 C.C. (la norma, in tal caso, vieta la produzione di interessi sugli interessi scaduti), prevede che i “frutti civili” maturino giorno per giorno, in modo lineare (art. 821 C.C.).
Un regime finanziario che produce gli interessi non in modo “lineare” bensì in modo ESPONENZIALE e che regola la “capitalizzazione composta”, grava la mutuataria di un onere maggiore, spesso non dichiarato dal contratto, la quale aderisce agli schemi contrattuali formulati dalla controparte “forte” senza conoscerne i meccanismi tecnico-scientifici che regolano l’ammortamento alla “francese”, contraddistinto da una “rata costante” e composta da una quota crescente di capitale ed una decrescente di interessi.
Il semplice fatto che le parti optino per un piano di ammortamento “alla francese” (e, dunque, a rata costante) non è una condizione sufficientemente determinata, dal momento che la rata costante può essere sviluppata implementando più algoritmi di calcolo alternativi, tra cui:
- Regime di “capitalizzazione composta” (o dell’interesse composto o esponenziale);
- Regime di “capitalizzazione semplice” (o dell’interesse semplice o lineare).
E’ evidente che, nel silenzio del contratto, ad avviso degli scriventi, tale ultimo criterio sia quello preferibile e previsto dal Codice Civile.
La capitalizzazione composta, oltre che più svantaggiosa per la parte finanziata, costituisce l’eccezione alla regola generale della capitalizzazione semplice e, pertanto, dovrebbe essere espressamente convenzionata.
In ipotesi che non lo sia, l’esperimento di una CTP o CTU dovrebbe comportare la rideterminazione del piano di ammortamento alla francese applicando il regime finanziario dell’interesse semplice, ma non solo.
In ipotesi che il Consulente Tecnico rilevi che l’indeterminatezza ossia la mancata specificazione abbia generato un tasso d’interesse nominale (senza tener conto degli altri costi contrattuali) diverso, se non che maggiore, di quello indicato in contratto, potrebbe essere applicabile il tasso sostitutivo ex art. 117 c. 7 T.U.B. ovvero quello legale ex art. 1284 C.C.
Un tale principio già inizia ad essere evidenziato dalla più attenta giurisprudenza.
Recentissimamente, infatti, si segnala che il Tribunale di Napoli (sentenza del 13/02/2018) [2] abbia espressamente rilevato, tramite il CTU, una “capitalizzazione composta non dichiarata in contratto, ma risultante solo dal piano di ammortamento” che deve essere espunta dal piano di ammortamento stesso.
E’ da segnalare, inoltre, anche il provvedimento del Tribunale di Bari del 09/02/2018 di nomina del CTU con annessa formulazione del quesito, in cui il G.I. chiede espressamente di verificare se “il piano di ammortamento c.d. alla francese, ovvero se la rata di cui al medesimo piano sia stata determinata sulla base di una formula attuariale che sconta l’applicazione di un regime di capitalizzazione a tasso composto” e, in caso positivo, di quantificare ciascuna rata “mediante attualizzazione dei flussi finanziari a tasso semplice anziché composto”.
L’interpretazione corretta, dunque, è quella per cui ogni contratto di finanziamento, laddove venga sviluppato in regime finanziario di “capitalizzazione composta” da questo non espressamente prevista, dev’essere ricostruito nel regime naturale e civilistico della “capitalizzazione semplice”.
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Riferimenti
[1] cfr. ANNIBALI A., ANNIBALI A., BARRACCHINI C., Anatocismo e ammortamento di mutui “alla francese” in capitalizzazione semplice
[2] Tribunale Di Napoli, Sentenza del 13/02/2018, pubblicata sul sito ilcaso.it
[3] Tribunale Di Bari, 13/02/2018, pubblicata sul sito ilcaso.it