Tribunale di Pistoia, 14.02.2019
Segnaliamo la seguente pronuncia ottenuta dall’Avv. Alfonso Leccese, foro di Pistoia.
Il giudice dell’esecuzione ha sospeso il procedimento azionato dall’intermediario in forza di contratto di mutuo condizionato basandosi sui seguenti presupposti.
L’atto pubblico può costituire titolo esecutivo purché rechi l’indicazione di un diritto certo (cioè incontroverso nella sua esistenza), liquido (ossia determinata nel suo ammontare) ed esigibile (in quanto non sussistano ostacoli, quale la condizione o il termine, alla sua riscossione). Tali requisiti del diritto non solo devono esistere, ma devono altresì risultare dal titolo.
Dopo aver ribadito le modalità con cui la Cassazione (tra cui, Cass. Civ. ord 25632/17; Cass. Civ. ord. 17194/15) ritiene corretto configurare la traditio rei – quale requisito necessario per perfezionare la realità del mutuo – ricorda anche il consolidato orientamento secondo cui il “mutuo condizionato” concretizza un valido titolo esecutivo solo se viene INTEGRATO da una quietanza rilasciata dal debitore nella forma di ATTO PUBBLICO (ovvero nella forma di scrittura privata autenticata). Ciò in quanto “affinché il contratto di mutuo e l’atto di erogazione, unitamente considerati, costituiscono titolo esecutivo ex art. 474 CPC, è necessario che sia rispettato il requisito imposto dalla legge”.
Poiché nel caso di specie, la mutante rimane nella disponibilità materiale e giuridica del denaro fino al realizzarsi delle condizioni pattuite, il giudice ha ritenuto condivisibilmente che il contratto non potesse essere suscettibile di assumere valore esecutivo.
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