Note a margine dell’’Ordinanza n. 6975/2020 (rel. Dolmetta) pubblicata il 11.03.2020
La pubblicazione della recente Ordinanza della Suprema Corte (Cass. Civ. 6975/2020 – est. Dolmetta) può esser una utile occasione per riflettere su alcuni tra i principi e diritti fondamentali di cui l’utente bancario può disporre in ogni fase contenziosa e pre-contenziosa, che non sempre vengono condivisi dai tribunali né tanto meno riscontrati dagli istituti di credito nel momento in cui sono chiamati ad evadere una richiesta documentale.
A nostro avviso, l’Ordinanza in commento ben ribadisce le funzioni dell’art. 119 c. 4 TUB e dell’art. 210 CPC, riassumendole nel modo che segue:
- L’art. 119 c. 4 TUB, nell’ammettere il diritto del cliente di ottenere copia dei documenti di contratto e di esecuzione dei rapporti bancari, non contempla alcuna limitazione che risulti in qualche modo attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale. La legge dà vita, in favore dell’utente bancario, a una facoltà non soggetta a restrizioni, con DOVERE DI PROTEZIONE in capo all’intermediario.
- L’esercizio del potere non è limitato alla sola fase anteriore all’avvio giudizio. Fosse vera tale limitazione, tale potere si trasformerebbe, da strumento di protezione a strumento di penalizzazione per l’utente.
- L’eventuale mancato espletamento della procedura ex art. 119 c. 4 TUB, non rende inammissibile l’istanza di esibizione ex art. 210 CPC, posto che il titolare di un rapporto bancario ha sempre diritto ad ottenere copia della documentazione dei rapporti bancari, anche in sede giudiziaria.
L’Ordinanza, inoltre, ha il pregio di ribadire che l’art. 119 c. 4 TUB e l’art. 210 CPC non sono strumenti alternativi, in quanto:
- L’art. 119 c. 4 TUB conferisce un diritto e rileva sul piano del rapporto banca-cliente;
- L’art. 210 CPC opera sul piano del processo e costituisce al più il mezzo attraverso cui il diritto sancito dall’art. 119 c. 4 TUB potrebbe esplicarsi.
Dando seguito ai su esposti principi, è condivisibile l’assunto secondo cui il dovere di protezione si estende anche all’obbligo, in capo all’intermediario, di produrre i contratti di apertura di conto corrente e di credito, anche se sottoscritti in epoca anteriore al decennio dalla richiesta. Ciò in quanto, al di là del diritto ex art. 119 c. 4 TUB summenzionato, il contratto di conto corrente bancario, per sua stessa natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, “non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non siano prescritti” (Corte D’Appello Milano, n. 1796/2012). Il diritto alla consegna del contratto, anche in epoca successiva al perfezionamento trae origine anche dal l’art. 117 TUB, che impone non solo la forma scritta del contratto bancario a pena di nullità (comma 1), ma anche la consegna di un esemplare al cliente che lo sottoscrive (comma 3).
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