Tribunale di Prato, sentenza del 01.10.2019
La curatela fallimentare, assistita dall’Avv. Maurizio Cavaliere, del foro di Prato, azionava, nelle more della procedura, il contenzioso finalizzato a far accertare: a) la nullità delle illegittime annotazioni avvenute su 4 conti correnti già estinti antecedentemente la dichiarazione di fallimento, e b) la ripetizione delle somme illegittime. All’esito della causa, il Tribunale, ritenendo fondata la domanda, ha condannato la banca al pagamento di oltre 130mila Euro oltre spese.
Di rilievo le motivazioni a fondamento della sentenza:
1) Sulla forma scritta dei contratti di affidamento. La forma scritta non è da ritenersi obbligatoria per le operazioni e servizi (es. apertura di credito) che fossero già previsti in contratti redatti per iscritto, tra cui il contratto di conto corrente, come previsto dalle disposizioni della Banca d’Italia , autorizzata dal CICR. Nel caso di specie, non sono stati prodotti i contratti di conto corrente di tre rapporti, né contratti di apertura di credito, con conseguente nullità di tutte poste contabili addebitate in misura superiore a quella legale.
2) Onere della prova (assolto dalla curatela). La società attrice ha dimostrato l’andamento dei conti correnti ed i pagamenti effettuati attraverso la produzione di serie continua di estratti conto, MENTRE la banca non ha dimostrato la sussistenza di una convenzione sulle competenze addebitate. La mancanza di alcuni estratti non ha impedito la ricostruzione del saldo con riferimento alle competenze nulle contabilizzate nei documenti prodotti, ferme le operazioni contabilizzate oramai definitive a norme dell’art. 1832 c.c. 3. Il Tribunale ha comunque ritenuto assolto l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda in tema di ripetizione d’indebito gravante su colui che agisce per ottenere la restituzione, essendo stati dimostrati, grazie agli estratti conto, sia gli avvenuti pagamenti e sia l’assenza di una causa idonea a giustificarlo.
4) Necessità di utilizzo dei tassi legali ex art. 1284 CC e Ius Variandi. Dalla mancata produzione in giudizio di contratti di apertura con determinata indicazione delle condizioni onerose, non può certamente assumersi che una convenzione di interessi ultralegali si sia formata per facta concludentia, ostandovi il disposto dell’art. 1284 c. 3 c.c., e neppure per l’anatocismo, comunque da concordare espressamente, e tanto meno per la C.M.S. e le spese. L’inesistenza di pattuzione scritta NON può essere sanata dall’invio periodico, da parte della banca, di lettere di modifica delle condizioni contrattuali, o di riepilogo dei tassi da applicare. Invero si tratta di comunicazioni che, da un lato, non consentono di ritenere che le nullità formali originarie siano stata oggetto di sanatoria; per altro verso, dimostrano in ogni caso come la banca abbia regolamentato la concessione di affidamenti sui conti, con ogni conseguenza in ordine alla eccezione di prescrizione sollevata in ordine alla domanda di ripetizione.
5) Prescrizioni. Il Tribunale, infine, rammenta che:
a) Il cliente , il quale agisce ex art 2033 c.c., per la ripetizione dell’indebito corrisposto alla banca nel corso del rapporto di conto corrente ha l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato, che può essere assolto – come detto – con l’indicazione dell’annotazioni di poste passive sul suo conto corrente costituenti dazione in debita;
b) la banca ha l’onere di allegare l’inerzia, il tempo del pagamento ed il tipo di prescrizione invocata ed è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare , e manifestato la volontà di avvalersene.
c) diviene onere del cliente provare il fatto impeditivo, consistente nell’esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, possa spostare l’inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto.
Sul punto, il GI ricorda (si rimanda al punto 1) di cui sopra) che l’apertura di credito non è di per sé un contratto necessariamente riconnesso a quello di conto corrente, potendo, dunque, al contrario di quest’ulitmo, esser provato per facta concludentia, come nel nel caso di specie, in cui gli elementi decisivi son stati:
– le varie comunicazioni “unilaterali” riepiloganti la concessione di affidamenti sui c/c;
– il fatto che la la banca abbia tollerato sconfinamenti con carattere duraturo e stabile.
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