Tribunale di Firenze, ordinanza del 27.12.2018
Segnaliamo la seguente pronuncia ottenuta dall’Avv. Alfonso Leccese, foro di Pistoia..
Con ordinanza ex art. art. 186 quater CPC il GI ha condannato la Banca al pagamento di somme illegittimamente addebitate a titolo di interessi anatocistici illeciti, interessi ultralegali e CMS non sottoscritte. In questa sede, GI ha evidenziato e ribadito i seguenti ed interessanti aspetti:
1) è possibile parlare di ripetizione dell’indebito soltanto dopo che, conclusosi il rapporto, la Banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti;
2) le considerazioni generali sulla domanda di ripetizione svolta nel merito, sono preliminari rispetto alla valutazione sull’ammissibilità dell’istanza ex art. 186 quater CPC (“tutte le domande di pagamento presuppongono, in modo principale o in modo incidentale, delle domande di accertamento”);
3) è da ritenersi inefficace l’eccezione di prescrizione in difetto di specifica individuazione delle rimesse solutorie.
Si evidenzia, infine, che, trattandosi di causa iniziata dopo il 2014, il GI ha liquidato, con calcolo sulla somma da restituire alla correntista, interessi di mora secondo le misure previste dal D.Lgs 231/2002, regolante il ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.
Al seguente link è possibile scaricare il provvedimento:




