Tribunale di Firenze, sentenza del 25.09.2020
In seguito alla domanda di accertamento del saldo negativo di conto corrente, il Tribunale condanna l’intermediario a rettificare il saldo del rapporto in favore della correntista, assistita dallo Studio Beccani e dall’Avv. Paolo Natali (foro di Firenze), optando, tra le ipotesi proposte dal CTU, per la ricostruzione contraddistinta dalla rettifica a “zero” del saldo trascritto sul primo estratto conto, a debito per l’utente.
Ad avviso del Magistrato, infatti, è vero che l’onere della prova grava sull’attore che agisce, ma è altrettanto vero che nella causa in oggetto la Banca non ha prodotto in giudizio tutti gli estratti conto relativi al conto impugnato, nonostante sussistesse un ordine di esibizione ex art. 210 CPC.
Tale condotta, non avendo la banca adempiuto all’ordine impartito dal tribunale, è stata valutata ai sensi dell’art 116 CPC, sollevando l’attrice dall’obbligo di produrre tutti gli estratti conto relativi al rapporto de quo. Conseguentemente, è stato ritenuto corretto applicare la regola del cd. “saldo zero” (cfr. anche Trib. Bari con sent. N.845/2019), anche perché, in forza del principio della vicinanza della prova che impone alla parte che è in condizioni più favorevoli di allegare i fatti e i documenti inerenti il diritto fatto valere in giudizio, gravava sulla banca l’onere di produrre tutta la documentazione inerente il rapporto in contestazione.
Aggiunge, il Tribunale, che, a causa dell’obbligo imposto di tenuta delle scritture contabili, nonché della propria organizzazione imprenditoriale, la banca si trovava verosimilmente nella condizione più favorevole rispetto, al cliente, per reperire e fornire la documentazione inerente il rapporto. In ogni caso gravava sulla banca, al pari di ogni contraente, l’obbligo di comportarsi secondo buona fede nell’esecuzione del contratto, comportando l’onere a suo carico di mettere a disposizione ogni documentazione del rapporto contrattuale.
Si segnala soltanto di come il risultato sia sottostimato per aver, il Magistrato, ritenuto sufficientemente determinati e giustificati alcuni oneri, tra cui la Commissione di Massimo Scoperto, nonostante che nessuna clausola contrattuale ne prevedesse l’esatto meccanismo di calcolo.
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