Brevi considerazioni a margine della sentenza della Corte Di Cassazione n. 32774 del 13.12.2019
Sempre in tema di obbligo di protezione (si rimanda al post https://studiobeccani.it/diritto-bancario/la-richiesta-documentale-e-il-dovere-di-protezione-dellintermediario/) invitiamo a riflettere su alcuni principi regolanti l’articolato rapporto banca-utente, in particolare quelli tra fidejussore, debitore e banca, che vengono ben rimarcati nella sentenza della cassazione in commento.
La pronuncia è incentrata sull’obbligo, in capo al creditore “garantito” , di proteggere il fidejussore (se effettivamente lo è) ed i suoi interessi durante l’intera fase del rapporto fino alla sua interruzione, da cui scaturiscono:
- L’onere, in capo al creditore, di richiedere l’autorizzazione del fidejussore prima di far credito al terzo, nel momento in cui le cui condizioni patrimoniali di questo siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia.
- Il potere del fidejussore di sottrarsi – negando l’autorizzazione – all’adempimento di una obbligazione divenuta più gravosa senza sua colpa;
- L’obbligo del creditore garantito di proteggere l’interesse del fidejussore a vedere conservata la garanzia patrimoniale del debitore.
La violazione di tali regole di comportamento e di buona fede, costituzionalmente protetti, determina, ad avviso della Suprema Corte, la liberazione del fidejussore, con notevoli implicazioni, a tutela di quest’ultimo, in tutti quei casi, per nulla infrequenti, in cui il garante (o presunto tale) viene chiamato a rimborsare “crediti” bancari erogati (o mantenuti) ad imprese non più capaci di produrre marginalità a cui, ai fini della sana prudente gestione, gli affidamenti dovrebbero esser revocati.
In tal caso, il rischio di insolvenza viene inevitabilmente trasferito dal patrimonio aziendale a quello del “garante”.
Si allega la pronuncia al seguente link: