Tribunale di Pistoia, Sentenza del 03.10.2019
Segnaliamo la seguente pronuncia ottenuta dell’Avv. Alfonso Leccese, foro di Pistoia
In accoglimento del ricorso ex art. 702-bis CPC, il Tribunale condanna l’intermediario al pagamento di circa Euro 95.000 in favore della società ricorrente, oltre interessi moratori ex DLGS 231/2002, previa dichiarazione di nullità della pattuizione degli interessi ultralegali (in quanto ritenuta – correttamente – indeterminata la clausola c.d. “uso su piazza” inserita nel contratto di apertura), della capitalizzazione composta degli interessi, delle CMS (poiché indeterminata la relativa modalità di calcolo, tale da rendere incerto l’onere addebitabile a tale titolo); dello ius variandi, giorni valuta e spese.
La sentenza in commento ha, a nostro avviso, il pregio di confermare i seguenti principi:
- non è necessaria la forma scritta del contratto di apertura di credito (contrariamente a quello di apertura di conto corrente). L’affidamento è ben dimostrabile induttivamente – anche dall’esame dagli esami degli estratti conto prodotti – da alcuni elementi quali: 1) il fatto che sul c/c ordinario confluissero le competenze dovute per i conti anticipi; 2) la mancanza di richieste di rientro o di revoca, recesso o diffida da parte della Banca; 3) la mancanza di segnalazione a sofferenza alla CR del rapporto, 4) l’applicazione di distinti tassi debitori; 5) l’applicazione della c.m.s. Tale dimostrazione oppone efficaciemente l’eccezione di prescrizione sollevata dall’istituto, anche nel caso in cui essa produca un “prospetto delle rimesse solutorie elaborato” da un proprio consulente.
- la mancata contestazione dell’estratto conto rende inoppugnabili le operazioni in esso annotate sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quello della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti avverso i quali è ben possibile formulare censure ad opera del correntista (cfr. Cass. ord. n. 30000/2018, Cass. n. 11626/2011, Cass. n. 3574/2011, Cass. n. 6514/2007, Cass. n. 11749/2006).
- la prova dell’avvenuto pagamento, ossia dell’effettivo spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens, è logicamente contenuta nel fatto che gli estratti conto sono stati chiusi con saldo zero poiché, se non fossero stati pagati gli addebiti a carico della correntista, il conto si sarebbe chiuso con saldo negativo.
- l’onere probatorio della ricorrente è senz’altro assolto qualora sia stato avanzato, in epoca anteriore all’instaurazione del contenzioso, richiesta stragiudiziale di consegna di documentazione bancaria ex art. 119 c. 4 TUB, anche se l’intermediario abbia fornito risposta parziale. Nel caso di specie,la banca, a fronte della citata richiesta, non ha prodotto alcun contratto di apertura, provvedendo, però, a depositarlo solo in corso di causa ed a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 CPC.
- oltre alla somma oggetto di condanna, son dovuti anche gli interessi di mora ex DLGS n. 231/2002 dalla data del deposito della domanda giudiziale (25.2.2016) fino al soddisfo.
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