Leggendo questa storia capirai cosa perché il piano di ammortamento non sana un vizio di nullità – secondo il mio modesto punto di vista.
Un vizio di nullità subdolo e nascosto, ma che costa a imprenditori e consumatori paccate di soldi ogni anno.
Perché proprio un racconto?
Non sono certo Hemingway, che ne ha scritti a decine e decine, ma vorrei che dalla lettura passasse un messaggio molto critico e che possa farti riflettere. Qualunque sia il ruolo che tu rivesta.
Ho bisogno di piantare un chiodo nelle tua testa, nel miglior senso possibile.
Ecco la premessa.
Siamo alle “porte con i sassi”.
Ben presto la Corte di Cassazione si esprimerà sull’annosa questione in merito di regime finanziario e piano di ammortamento alla francese – un po’ come ti ho anticipato qui.
Una faccenda che ha dell’incredibile, se ci pensi.
Una questione molto politicizzata che ha suddiviso il popolo dei professionisti probanca e proutente in veri e propri partiti.
Sono i popoli dei “partiti presi”, molto duri a morire.
Tutto questo si riflette nelle more delle CTU a cui partecipo.
Lascia che te lo dica.
Il piano di ammortamento alla francese ha creato un mostro, generando molti dubbi all’intero ecosistema, composto da avvocati, giudici, commercialisti, ctp e, prima di tutto, clienti.
Ogni partito professa la propria verità – e non si schioda da lì.
Se non bazzichi nel mondo della contesa ogni verità potrà sembrarti buona e se cerchi di dar retta ad entrambe, impazzisci,
Proprio come John, l’imprenditore, con cui ti annoierò nelle prossime battute.
John è fondatore ed amministratore di un’impresa.
Non entro in altri dettagli. Ti basta sapere che la sua attività comporta la sottoscrizione di decine e decine di contratti tra mutui e leasing finanziari.
A un certo punto, John ritiene giusto far analizzare le sue carte incaricando dei professionisti di “settore” – magari “beccati” in blog come questo o perché assiduo lettore di una newsletter come questa.
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Entra in scena il CTP che raccoglie i documenti, gli analizza e convoca John per il consueto report di rito.
Il professionista racconta con grande abilità che …
… il piano di ammortamento allegato ad ogni contratto non corrisponde con quello determinabile in base alle condizioni contrattuali;
… il tasso di interesse praticato non corrisponde a quello pattuito;
… gli interessi preventivi non corrispondono con quelli
… addirittura, per i soli contratto a tasso fisso più anziani, c’è un periodo in cui l’Euribor è nullo per un’accertata manipolazione da parte della commissione antitrust europea
… le clausole di indicizzazione dei leasing rendono il tasso interno di attualizzazione ben maggiore, anche questo, rispetto a quello firmato.
Sai che c’è?
A John girano parecchio le “scatole”, per non dire peggio.
“ma come, io imprenditore, aggirato così? io che ho fatto pieno affidamento alla competenza e professionalità della banca? e mi ritrovo a pagare (anzi, ad aver pagato) somme in eccesso?”
Da imprenditore, non impiega molto a prendere una scelta. Sa che un indebito può compromettere il valore potenziale della propria azienda. Ma sa anche che un suo recupero può farlo crescere, il valore.
O meglio, quello che Warren Buffett chiama l’ “owner earning”.
John sceglie. Commissiona più perizie tecniche di parte e dà il via ai contenziosi. Sicuro e convinto dagli scenari prospettati dai consulenti.
Arrivano le mediazioni. Tutte negative.
John non capisce perché le banche non si siedono al “tavolo” per tentare una soluzione ad una causa futura lunga e costosa.
Dentro di sé, commercialista e avvocato sanno che nel 95% dei casi è così.
Fa niente, John è convinto delle sue ragioni e dà il via alle citazioni.
L’istruttoria procede spedita, la CTU viene ammessa.
“alla grande, ci siamo, giustizia quasi fatta”
Arriva la prima CTU.
Qualcosa non va.
Il CTU incaricato ritiene che il contratto non ha vizi, addirittura che …
… il tasso di interesse è indicato in contratto
… la rata è indicata
… il piano di ammortamento è allegato al contratto con tutta la serie precisa di quote di capitale – che il cliente ha firmato
… le quote interessi sono calcolate sul capitale residuo per i numeri di giorni, secondo l’ “interesse semplice”
???
Tutto il contrario di ciò che hanno prospettato i consulenti.
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John non capisce più nulla.
“Ma come”, pensa, “ho pagato per delle consulenze tecniche e legali farlocche?”
John legge la CTU.
“In effetti”, continua, “il piano di ammortamento è allegato in tutti i contratti che ho firmato. Certo, non ne capisco di matematica finanziaria, di piani di ammortamenti e tecniche di calcolo, però c’era.”
John è evidentemente perplesso. Non sa cosa ha firmato né tanto meno come ha fatto la banca a determinare la spirale crescente delle quote di capitale “allegate” in ciascun contratto.
Poteva essere crescente … in un altro modo e con altra progressione?
Lascia che te lo dica.
La risposta è sì. Questo è il punto.
John non saprebbe ricostruirlo, quel piano di ammortamento. Non ha l’informazione sul meccanismo di calcolo. Ma soprattutto non ha avuto l’informazione della “scelta”.
E per un imprenditore come John la scelta è tutto. Per lui, a parità di condizioni ed utilità, conta il contratto che “costa” meno. Per ottimizzare i costi gestione e far dilatare gli utili (e sì, anche l’owner earning).
Poniamo che John avesse potuto scegliere e che la banca avesse sottoposto due piani di ammortamento del prestito diversi.
Entrambi con la stessa scadenza e periodicità di pagamento e con il medesimo tasso di interesse sottostante. Entrambi caratterizzati da una rata costante con una spirale crescente di quote capitale.
Il primo propone una rata costante X. Il secondo Y.
Ma X è maggiore di Y.
Da buon imprenditore oculato, John non penserebbe due volte a scegliere il piano con rata Y. Avrebbe un risparmio di (X – Y) per ogni scadenza.
Un John informato avrebbe scelto la rata Y a mani basse.
Chi non lo farebbe, a parità di condizioni?
Eppure, anche il secondo piano Y non è chiaro al 100%. John non conosce i principi di matematica finanziaria, né le formule possibili ed alternative che possono attualizzare il rimborso di un prestito.
In questo caso però ha scelto consapevole Y – quello su cui la banca ha riportato regime “semplice”. Ha scartato il piano con rata X, maggiore di Y, su cui stava scritto “regime composto”.
Potrei scommettere che nulla importa a John delle formule matematiche impiegate dalla banca per determinare X e Y.
Gli basta però, questo sì, aver compreso che X è maggiore di Y perché il “composto” è più costoso rispetto al “semplice”.
E non nel senso di tasso di interesse. Almeno lì è arrivato da solo.
X e Y scontano il medesimo tasso di interesse.
Il primo viene declinato in “composto”, l’altro in “semplice”.
“Perché dovrei scegliere il regime composto per pagare una rata più alta e, alla fine, interessi in più?”
Il regime composto è in effetti un “optional” oneroso che, a John, non interessa. Come biasimarlo?
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Pensaci un attimo.
In un mondo fantastico John avrebbe scelto.
La banca ha proposto due alternative. Ma John ha scelto.
Magari non ci capisce nulla di regimi finanziari, interessi composti o semplice. Lui conosce bene i prodotti che produce e che vende.
Ma John ha potuto scegliere.
Non sa quale diavoleria sta sotto la quantificazione delle rate X e Y, né la formula alla base della spirale crescente delle quote di capitale.
Però, John, ha scelto.
Lo ha fatto, ha preso come criterio il “quanto mi costa”. “Y mi costa meno, a parità di condizioni. Scelgo quello”.
Facciamo un passo indietro e torniamo al John reale.
Lo immagino di fronte a me, proprio come tu potessi vedermi in questo momento.
Porgo a John, carta, penna e calcolatrice.
Gli snocciolo i dati del contratto di mutuo che ha sottoscritto
… debito residuo
… numero di rate
… periodicità di pagamento
… tasso di interesse di ingresso
Tutti elementi chiaramente indicati sul contratto.
“Costruisci il piano di ammortamento”
Silenzio.
“Vabbè, non importa che tu mi determini ogni singola rata. In effetti, a mano con sola carta e penna ti ci vorrebbe una giornata. Dammi solo il valore della rata costante alle condizioni iniziali”
Silenzio di nuovo.
“Ok, ti agevolo un po’. Ecco il piano di ammortamento che la banca ha allegato al contratto. Vedi che c’è già un valore indicato ed una serie di quote di capitale crescenti. Dai, su, dimmi che non riesci ad estrapolare una formula di equilibrio finanziario che mi riproduca quel piano lì”
Silenzio ancora.
“Vabbè, dai John … leggiti bene questa GUIDA E-BOOK. Ci sono tutti gli elementi per rispondere a quello che ti ho chiesto. Fai esattamente quello che ti dice. Con 7 passaggi ce la puoi fare”
Ecco che l’interlocutore si scarica la GUIDA e se la legge.
Un po’ inizia a capire.
Capisce quante alternative esistono per rispondere alla mia domanda. Capische che ci sono “tecniche” diverse – e che una esclude l’altra – per rispondere alla mia domanda.
Comprende anche un po’ il senso dell’art. 117 TUB e dell’art. 1370 CC
… che tutti i costi devono essere espressamente previsti nel contratto, pena l’indeterminatezza del “prezzo” (“quanto spendo?”)
… che in caso di dubbio si applica sempre l’interpretazione più favorevole al cliente.
A questo punto, John riprende in mano uno dei suoi contratti di mutuo.
Legge ogni singola clausola. Una per una.
Non vede scritto da nessuna parte quale regime finanziario avrebbe dovuto applicare e si appunta da una parte gli elementi noti del contratto
… il capitale erogato? ovvio
… la scadenza ed il numero di rate? ma certo
… il tasso di interesse ed i parametri per indicizzarlo, sì sì – la banca ha indicato perfino il tasso d’ingresso.
Ottimo, ho tutto quello che mi serve, pensa John.
Accende il PC. Prende il file excel estratto dalla GUIDA che ha estrapolato ed inizia a fare i conti.
[entro nelle testa di John]
Devo solo capire, pensa, quale diavoleria matematica devo applicare per ricavarmi
… la rata
… il piano di ammortamento di equilibrio fino a chiusura
In effetti non la trovo scritta.
Quindi?
Aspetta, il codice civile mi insegna che laddove vi siano clausole oscure nel contratto sono “costretto” ad utilizzare quello che mi agevola di più. Quello che mi fa spendere meno “dineri”.
La guida mi dice che il meglio che posso è il piano di ammortamento in regime semplice, continua la testa di John.
Tac
Fatto.
Sono riuscito a fatica a ricavarmi la rata ma…
… cavolo, non torna con quella che la banca riporta sul contratto di finanziamento
Aspetta un attimo.
Come è che le quote di capitale del piano di ammortamento allegato al contratto sono più basse di quelle “mie”?
[ora sono io che parlo]
Tutto questo sa molto di fregatura per John. Una bella fregatura.
Paga una rata più alta ma si accorge che in realtà, volta volta, rimborsa meno capitale rispetto al piano di ammortamento ricalcolato da solo in 7 PASSI.
Certo, in fin dei conti rimborsa lo stesso capitale nell’orizzonte temporale prefissato.
Ma…
… con un carico di interessi più alto.
Risfoglia la guida, dando una rapida lettura anche al post che aveva letto qualche tempo prima di conoscere i propri professionisti, e rilegge il testo dell’art. 117 TUB.
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Sa di non essere né avvocato né tantomeno commercialista, però cerca anche in via autonoma il testo dell’articolo.
Capisce che quel contratto che ha firmato non lo ha informato di tutti i prezzi legati al rimborso e quel piano di ammortamento non rispecchia le condizioni contrattuali.
O meglio, John si era fidato della banca. Pensava che la spirale progressiva di quote di capitale fosse corretta e che lo tutelasse.
In realtà sia accorse che lo aveva preso in tasca e che i suoi professionisti avevano ragione. Ha verificato lui stesso, attraverso dei passaggi che aveva letto e approfondito.
Alla faccia della trasparenza.
Certo, John sapeva di non aver competenze matematiche per capire nel profondo il funzionamento sottostante quelle formule che aveva applicato. Quella lettura lo aveva, però, aiutato a capire.
Capire che fino ad allora dava per scontato che la banca avesse ragione, ma che in realtà non era vero.
Capire anche che, di fatto, la banca praticava il regime composto come se fosse un uso ed una consuetudine. Ma che non le predicava per iscritto.
L’avesse letta prima, la guida, avrebbe potuto capire prima, per poi delegare con una consapevolezza migliore.
Ecco perché i professionisti insistevano nel dire che un tempo gli usi su piazza applicati nei rapporti di conto corrente erano stati bastonati dalla Cassazione.
Perché erano indeterminati, tanto che poi il testo unico bancario ha vietato con forza ogni uso.
Non era un esperto, John, però aveva notato che poco più sotto il comma 4 c’era il comma 6. Che, di fatto, vietava gli usi.
Ecco che allora, dopo un rapido calcolo mentale, arriva l’illuminazione (ma anche molta acidità di stomaco).
Il piano di ammortamento redatto in regime composto, come quello allegato al contratto, è solo frutto di un uso bancario. Di una pratica dettata dalla prassi consolidata da decenni.
Ma non è lecita nei contratti che ha firmato.
O meglio, SAREBBE STATA LECITA. Bastava che la banca lo avesse scritto da qualche parte su una della clausole dell’atto – quel benedetto regime. Oppure sul piano di ammortamento allegato.
Perché non lo ha fatto?
Solo in quel caso sarebbe stato certo di quale formula applicare. Quella in regime composto
Senza, si è sentito costretto a praticare quello semplice.
Manca solo un tassello nella test di John.
Ora però capiva cosa intendevano i professionisti quando predicavano la sostituzione del tasso di interesse “firmato” con quello “sostitutivo”.
“ma sostitutivo de’ che?”
Lipperlì non aveva afferrato proprio per nulla. Era solo contento di vedere tutto quel risparmio sia per il passato che per il futuro.
Un bel toccasana per i suoi bilanci e per la redditività futura.
Se solo il giudice avesse riconosciuto i plurimi vizi, il valore netto della propria azienda sarebbe aumentato a dismisura (o almeno credevo).
L’utile netto avrebbe avuto un incremento inatteso grazie ai minori oneri finanziari che avrebbe sopportato.
A parità di tasso di sconto, l’owner earning tanto caro a Warren Buffett (link libro) sarebbe schizzato in alto.
Ma questa è un’altra storia.
John era prima di tutto soddisfatto.
Aveva raggiunto un livello alto di comprensione che mai pensava prima di allora.
L’attività di impresa rende frenetica ogni singola ora del giorno, anche solo per il pensiero di farla crescere in Italia e nel mondo.
Mai pensava che, tra tutti i contratti – commerciali e non, quelli bancari erano i più “capestro”. Davvero incredibile.
Chissà quanti “oneri occulti” aveva pagato negli anni di attività della sua impresa.
Era comunque tranquillo. I suoi consulenti sembravano molto convinti che nulla era perso.
“tranquillo John, tutto quel che hai pagato di troppo negli anni può essere recuperato … basta solo che il rapporto non sia chiuso da più di dieci anni”
Questo era il loro mantra. E forse avevano ragione.
Era comunque soddisfatto.
Di matematica non ci capiva quasi nulla, se non dell’algebra classica che serviva per i suoi “calcoli” commerciali.
Però aveva ben compreso quanta differenza facesse per i mutui (e per i leasing).
L’ignoranza gli avrebbe fatto bruciare migliaia e migliaia di Euro. Tutto per colpa di un artifizio contabile.
Aveva imparato una lezione importantissima …
… il regime finanziario è un elemento essenziale per la determinatezza e determinabilità del costo del contratto;
… la capitalizzazione composta – se non utilizzata – è soltanto un uso, una consuetudine, una prassi bancaria
… la capitalizzazione composta è una prassi più onerosa di quella semplice
… il regime composto è un prezzo, che si concretizza nel differenziale tra la rata in regime composto e quella determinata in regime semplice
… senza la firma del regime composto, anche quel prezzo non lo è
… senza la firma del regime composto, il prezzo del credito non è determinato perché variabile, variabile in base al regime finanziario che utilizza
… il piano di ammortamento allegato al contratto non sana un vizio di nullità del contratto
… il piano di ammortamento è solo un riflesso di condizioni economiche su cui John non ha preso accordi con la banca – mentre la banca non ha fatto altro che una leva su dei “costumi” … ben più costosi
Però gli “usi” sono nulli, nel territorio del diritto bancario. O almeno, così gli sembra di aver capito.
Lo ha sperimentato sulla propria pelle. Tutto è molto ben chiaro, oggi.
Si sente di aver compiuto il percorso dell’eroe e di essere giunto in vetta all’Olimpo…
… insieme a (troppo) pochi altri, a quanto pare.
Ripensa alla perizia svolta dal CTU.
Come diavolo ha potuto essere così leggero e superficiale?
Come ha potuto omettere una verità che anche John ha capito leggendo una semplice e pratica guida ?
Compiendo un percorso fatto di soli 7 PASSI?
Ripensa a come se l’è cavata, il CTU.
… ha visto che c’è un tasso di interesse;
… ha visto che c’è un piano di ammortamento.
Non solo.
Ha pure preso una rata casuale e verificato che la quota interesse non era altro che il tasso di interesse moltiplicato per il debito residuo, per i giorni intercorsi tra una scadenza e l’altra, diviso i giorni dell’anno.
Le indagini si sono limitate a questo.
Dopo aver appreso quei singoli concetti, John ha capito perché il suo CTP era a “su di giri” a dir poco.
“se non recepisce le mie osservazioni o il giudice non dà retta a noi, si perde il primo grado per incompetenza” gli aveva detto.
La CTU semplicemente peccava di verità “omessa”
Non di falsità, solo di omissione. Che forse era anche peggio che dire una bugia.
Le bugie son zoppe, recita il detto popolare. Hanno le gambe corte.
Le gambe dell’ “omessa verità” quanto sono lunghe invece?
Se nessuno la cerca o, peggio, la vuol cercare, forse lunghe all’infinito.
John era ormai in vetta all’Olimpo, rallegrandosi. Ma vedendo pochi altri intorno a sé, si mise a piangere.
p.s.
Un post insolito, questo, non è vero?
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