In questo post ti spiegherò il mio punto di vista sul perché derivati e mutui si somigliano (e perché lo ritengo importante proprio oggi).
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Ma ora… andiamo avanti.
Una parte fondamentale del mio lavoro da CTP consiste nel predisporre le osservazioni alle relazioni preliminari scritte dai vari CTU.
Le ultime che ho trasmesso mi hanno fatto riflettere molto sul concetto ed importanza della formula matematica.
Oggetto di causa era un mutuo azionato da una cessionario con atto di precetto e per il quale pende oggi una esecuzione immobiliare.
Un caso come molti di quelli che ti ho raccontato nelle precedenti edizioni di questa newsletter. Qui, però, non posso non essere contento di come sta procedendo.
Il CTU ha scoperchiato il vaso di pandora deducendo
… l’omessa pattuizione del regime finanziario
… l’indeterminato criterio di quantificazione della quota interesse ricompresa in ciascuna rata
… l’applicazione, da parte della banca erogante, del regime composto in assenza di pattuizione scritta
Con tutte le conseguenze nefaste per il cliente, che si è trovato a pagare
… rate illegittimamente sovrastimate
… interessi maggiori e non dovuti
In effetti, non avevo particolari osservazioni da fare in questo caso. La CTU ha recepito i contenuti della perizia di parte prodotta in atti (ecco perché è sempre bene produrla), compiendo a sua volta i “7 PASSI” che ritengo necessari per un’analisi esaustiva.
In questa guida trovi tutti i dettagli che ti servono per gestirli.
La CTU, tuttavia, non quantifica il saldo dare avere al netto delle illegittimità per carenza di documentazione a supporto del “credito” azionato.
Non voglio però annoiarti sulle particolarità della controversia.
Arrivo al punto.
C’è un passaggio della relazione che mi ha fatto riflettere.
Ci stiamo avvicinando al fatidico provvedimento della Cassazione e ancora non mi capacito sull’esito che possa avere.
Lascia però che ti rinfreschi la memoria.
In parole semplici, la “Corte” si esprimerà sulle sorti dei mutui carenti di un regime finanziario pattuito per iscritto.
Pensaci bene firstname
Il regime finanziario, alla fine, non è altro che una dannata formula.
E allora…
Può una formula compromettere la determinatezza e la determinabilità del tasso d’interesse – oggetto essenziale del contratto?
Beh, se devo proprio essere onesto, la Cassazione (a Sezioni Unite) si è già espressa….
… quando si trattava di un derivato IRS (un “amore” che piano piano ritorna)
Se ci pensi, infatti, già la 8770/2020 ha sancito il principio di diritto per cui …
… senza formula di calcolo del “mark to market” l’IRS è nullo
In quella sede fu ribadito che la tecnica matematica prevede troppe formule per calcolare il “prezzo” teorico del derivato. Dunque è necessario dire con quale bisogna fare i calcoli.
Capito?
Nel caso degli IRS, la formula conta … se non c’è. Al diavolo se poi il derivato è di copertura o meno (di questo, non basta una mail per parlarne).
Per i mutui, finanziamenti e leasing dovrebbe valere la stessa cosa, quanto meno da un punto di vista teorico.
Pensaci un attimo.
Abbiamo detto più volte che esistono tanti piani di ammortamento quante sono le formule di calcolo – a parità di condizioni.
Utilizzando il medesimo TAN, scadenze, periodicità, avremmo:
… rate diverse
… quote interessi diverse
… prezzo diverso
Figuriamoci se il cliente ha tempo per pensare a ‘ste cose, se nessuno lo mette in guardia. A lui in quel momento interessa portare a casa i “sordi” (al più, sapere la misura del TAN d’ingresso). E’ entusiasta per quello. Non gli interessa un fico secco della formula sottostante il piano di ammortamento.
… eppure la formula conta.
Come conta – per gli “ermellini” – in tema di derivati.
E allora, se il principio di fondo è lo stesso, la “ragione” mi spinge a pensare che (anche) la Cassazione stessa non avrebbe motivo di discostarsi dalle logiche della “8770/2020”
In fin dei conti, IRS e finanziamenti si somigliano. Se ci pensi, entrambi hanno un prezzo.
Quello dell’IRS si misura col Mark to Market (che dovrebbe essere zero, se è uno strumento di copertura).
Quello del finanziamento, con la rata iniziale.
Ma per determinarli, serve una stramaledetta formula. Altrimenti la “determinatezza” sfugge al cliente. Così come sfugge la possibilità all’investitore/mutuatario di “calcolarsi” il prezzo da solo.
Solo con la formula può essere messo in guarda dai possibili rischi intrinsechi di ciò che firma (nel caso dell’IRS) e del tipo di rimborso che sceglie (nel caso del mutuo).
Altrimenti, la vedo dura che possa trovarla da sé. Il mio mantra è che il cliente (consumatore e non) NON E’ UN CTP.
Mi sbaglierò, ma mi sento di essere fiducioso…
Tu che ne pensi? Fammelo sapere scrivendo nel form in calce alla pagina.
Un abbraccio