NEWS: INTERESSI LEGALI DI MORA PER I TARDIVI PAGAMENTI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI
CIRCOLARE N.1/2023
Per il periodo 01/07/2023– 31/12/2023 il MEF ha comunicato il saggio degli interessi moratori, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 D.Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. La decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora.
INTERESSI DI MORA NELLE TRANSAZIONI TRA IMPRESE PRIVATE
Gli interessi in questione si applicano ai contratti tra imprese che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo e decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento:
- qualora non vi sia un accordo contrattuale sulla scadenza di pagamento, decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento;
- qualora vi sia un accordo verbale sulla scadenza di pagamento, il termine può essere portato a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento;
- qualora vi sia un accordo scritto sulla scadenza di pagamento, il termine può essere portato anche oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento, purché l’allungamento non risulti iniquo per il creditore.
INTERESSI DI MORA NELLE TRANSAZIONI TRA IMPRESE PRIVATE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Gli interessi moratori nei rapporti commerciali fra impresa e pubblica amministrazione decorrono, invece, dal 31° giorno successivo al ricevimento della fattura o dal 61° giorno successivo al ricevimento della fattura se sia pattuito tra le parti il termine di pagamento in 60 giorni e l’accordo di allungamento sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.
COME CALCOLARE GLI INTERESSI DI MORA?
Gli interessi moratori possono essere:
- interessi legali di mora, che vengono definiti semestralmente dal MEF sulla base del saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea maggiorato di 8 punti percentuali;
- interessi concordati dalle imprese in fase contrattuale, prima del mancato pagamento.
Vanno calcolati sulla somma che doveva essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, al lordo di eventuali imposte, dazi, tasse od oneri indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.
Elenchiamo, qui di seguito, i tassi di interesse di mora applicabili:
1° semestre 2023 | 2,50% | 2,50% + 8% = 10,50% |
2° semestre 2023 | 4,00% | 4,00% + 8% = 12,00% |
ASPETTO CONTABILE
Ne consegue che, sotto l’aspetto contabile le imprese devono rilevare gli interessi moratori, anche se non vi è l’intenzione di richiederne il pagamento al cliente.
L’iscrizione contabile degli interessi attivi moratori va effettuata al valore presumibile di realizzazione, imputando a conto economico la quota maturata di competenza (con contropartita il credito per interessi attivi maturati). Il creditore potrà, ovviamente, stralciare il credito per interessi di mora maturati solo dopo aver comunicato che rimette il debito al proprio debitore ai sensi dell’articolo 1236, C.C.
L’iscrizione contabile degli interessi passivi moratori va effettuata, invece, al valore nominale imputando a conto economico la quota maturata di competenza (con contropartita il debito per interessi passivi maturati).
STUDIO BECCANI