Evita errori fuorvianti calcolando le rimesse solutorie con il CRITERIO FINANZIARIO “ISTANTANEO”
In questo post cercherò di parlarti ed illustrarti brevemente la tecnica di che mi permette di individuare e distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie mediante il criterio finanziario “istantaneo”.
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Ma torniamo a noi.
La diversa qualificazione è sempre più oggetto di scontro tra avvocati e consulenti tecnici di parte e, nonostante sia presente nelle controversie avente ad oggetto conti correnti ultradecennali, ho il sospetto che, pur nella complessità della materia, i dubbi e le diverse interpretazioni tendono sempre più ad inasprirsi piuttosto che a schiarirsi.
Nonostante sia semplice sollevare l’eccezione di “prescrizione”,
COME SI INDIVIDUANO EFFETTIVAMENTE LE RIMESSE SOLUTORIE?
Ma soprattutto, Una volta individuate,
Come è possibile definire con ragionevole certezza “cosa”, “quando” e “quanto” è stato pagato?
In base alla risposta data, il ricalcolo dei saldi di conto corrente può variare nell’ordine di decine o centinaia di migliaia di Euro solo per l’interpretazione scelta dal consulente tecnico d’ufficio e/o dal Giudice Istruttore.
Gli esempi specifici estrapolati da casi tratti dalla mia esperienza professionale sono a dir poco, in alcuni casi, eclatanti.
Ma procediamo con ordine.
Se tu sei avvocato, commercialista, professionista di altri settori o imprenditore, probabilmente certi tecnicismi non sono facili da intendere “al volo”.
Ad ogni modo, cercherò di guidarti per semplificarti la comprensione del procedimento.
Dunque, continua a leggere!
Iniziamo dalla fine, ossia dall’ultima pronuncia della Corte di Cassazione sul tema.
Con Ordinanza n. 19812/2022, la Corte Di Cassazione ha provveduto a ribadire e confermare dei principi di diritto essenziali, richiamando dei precedenti giurisprudenziali dalla stessa enunciati. Se correttamente applicati in tutti i casi specifici consentirebbero ai correntisti recuperi assai maggiori di quelli effettivamente verificatosi.
Mi riferisco in particolare ai criteri estrapolabili dalla lettura ai fini della corretta valutazione:
- Della natura di ogni singola rimessa in conto corrente;
- Della sua quantificazione;
- Del suo criterio di imputazione (abbattimento dello scoperto e/o pagamento di competenze indebite?).
Sulla scorta di questi, cercherò di esporti il mio parere personale sulla corretta modalità interpretativa traducendo ciascun principio sotto il corrispondente profilo tecnico.
Ebbene. Quale “saldo”?
Ritengo che l’elemento primario della procedura valutativa sia necessariamente il tipo di saldo di conto da prendere come riferimento per distinguere una rimessa (in tutto o in parte) “solutoria” da una meramente “ripristinatoria”.
Sul punto, l’ordinanza in commento ha ribadito che l’unico dato da prendere come riferimento per la valutazione richiesta è il c.d. saldo “rettificato”, ossia il saldo risultante dagli estratti conto previamente depurato dalle illegittimità riscontrate (anatocismo, interessi non pattuiti, spese, ecc.) ed accertate, anche sulla base delle risposte fornite al quesito posto dal GI al CTU.
Ad avviso della Corte, dunque, il c.d. “saldo banca” non assume alcun pregio.
Nelle mie analisi verifico sempre se, tra gli indebiti individuati per la “rettifica” del saldo, sussistono eventuali competenze “girocontate” da rapporti accessori (come conti anticipi) collegati. Questo perché, in caso di inesistenza di alcun tipo di autorizzazione sottoscritta dall’utente, influiscono in maniera rilevante sull’andamento del saldo del conto corrente d’appoggio nel corso del tempo.
So che ti starai domandando “ok, il concetto è teoricamente chiaro e semplice, ma come faccio materialmente a determinare il saldo ‘rettificato’?”
ECCO LA SOLUZIONE CHE HO POTUTO SPERIMENTARE IN NUMEROSE CONTROVERSIE.
Banalmente, lo crei rispettando fedelmente tale iter:
- ricostruendo analiticamente tutti i movimenti rappresentati sugli estratti conto a tua disposizione sul tuo foglio di calcolo, che sia un semplice file excel od un software di calcolo specifico, e per ciò intendo: data, valuta, importi e saldo, distinguendo quanto meno le causale legate all’addebito di interessi, competenze, commissioni, spese (anche se girocontate da altri rapporti accessori);
- eliminando tutte le annotazioni intervenute a titolo di interessi, competenze, commissioni, spese che hai diligentemente evidenziato come sopra suggerito (anche quelle girocontate da altri rapporti accessori);
- ricalcolando interessi, competenze, commissioni e spese in maniera fedele alle condizioni economiche ed alle clausole sottoscritte nei contratti disponibili , tenendo conto che le eventuali girocontazioni non autorizzate non possono far parte del saldo del conto corrente oggetto di ricostruzione.
Queste ultime dovrai ricalcolarle a parte, se disponi della documentazione per farlo, e tenerle distinte dal conto principale fino al termine della ricostruzione. In altre parole, il saldo “rettificato” escluderà tali voci di costo.
E’ evidente che nel caso:
- che uno o più contratti siano inesistenti;
- in quelli disponibili vi siano clausole illegittime e/o irregolari;
- risultano condizioni applicate in misura diversa da quelle sottoscritte dalla correntista.
Il saldo “rettificato” potrebbe differire in maniera significativa – e ti assicuro che è proprio quel che si verifica nei rapporti di durata decennale o ultra decennale – da quello risultante dagli estratti conto (che, per semplicità, chiameremo saldo “banca”).
L’ISTANTE CHE CONTA.
Per valutare se la competenza possa essere considerata come “pagata”, il mio consiglio personale è quello di verificare in maniera puntuale il momento esatto dell’annotazione di questa su conto corrente.
E quindi, come dovresti agire?
Banalmente, prendi la data in cui la competenza è stata annotata sull’estratto conto (quello della banca, non il tuo ricostruito) e trasferiscila, anche solo mentalmente o visivamente, sul file del “saldo rettificato”.
Dopodiché controlla se il saldo, in quel momento, ti risulta all’interno del limite di fido (saldo “entro fido”) o se invece supera tale limite (saldo “extra fido”). Posto che l’apertura di credito in conto corrente comporta l’inesigibilità del saldo fino al momento dell’estinzione del rapporto (vd. ultima Cass. Civ., ord. 19812/2022, cit.) tale distinzione è fondamentale per i seguenti motivi.
Caso 1) – rimesse ripristinatorie
Se l’annotazione delle competenze interviene nel momento in cui il saldo “rettificato” è contenuto entro il limite dell’affidamento, il versamento successivo è puramente ripristinatorio: la competenza annotata:
- non è da considerarsi “pagata”;
- riduce la disponibilità del correntista ad effettuare pagamenti fino a concorrenza del limite del fido;
- la quota illegittima in essa contenuta può senz’altro essere rettificata in favore della correntista.
Caso 2) – rimesse solutorie (in parte o totalmente)
Se, invece, l’annotazione interviene nel momento in cui il saldo “rettificato” è oltre il limite dell’affidamento rilevato (o comunque, la stessa induce il saldo a sconfinarlo), il versamento successivo può considerarsi (in tutto in parte) “solutorio” fino a concorrenza del rientro nei limiti dell’affidamento.
*
In base alla mia personale esperienza e conoscenza, è solo nel secondo caso, ai sensi del principio ex art. 1194 CC, che la competenza, addebitata sul conto con saldo extra fido, può ritenersi “pagata” e che irripetibile è la componente illegittima in essa contenuta.
Consiglio IMPORTANTE!
Stai attento a non duplicare (soprattutto se rivesti il ruolo di CTU) gli oneri a carico della correntista.
Non incappare in dannose duplicazioni di costi addebitati alla correntista all’esito della ricostruzione del saldo di conto.
Per questo, ti suggerisco di porre molta attenzione al momento in cui decidi di come attribuire le rimesse solutorie alle competenze applicate dalla banca. Tale processo, senza i giusti accorgimenti, potrebbe indurti a sovrastimare ingiustificatamente l’impatto della prescrizione a svantaggio della correntista.
In sede di calcolo, infatti, dovresti considerare “pagata” SOLO la DIFFERENZA tra le competenze valutate come coperte dalla rimessa solutoria (definiamole “x”), nel momento specifico:
- in cui essa è intervenuta; e
- SOLO SE il saldo rettificato risulta, in quel momento, extra fido;
e quelle già rideterminate al saggio sostitutivo (definiamole “y”).
Poiché la rideterminazione del “saldo rettificato” necessita, come abbiamo detto, la rideterminazione e l’addebito degli interessi nella misura contrattuale (se il contratto c’è ed esiste) o di legge (in caso di inesistenza comprovata di pattuizioni), è evidente che se procedi a rettificare interamente anche quelle ritenute “pagate” (da rimesse solutorie), commetteresti l’errore materiale di duplicare l’onere a carico del correntista, dato dalla quota di interesse (x) ricalcolata e già ricompresa nel monte interesse oggetto di rettifica.
Per evitare tale duplicazione, è sufficiente rettificare soltanto il differenziale (y-x) sopra descritto.
*
Seguendo fedelmente il procedimento che ti ho descritto mi è possibile quantificare in modo verosimilmente attendibile le competenze realmente assoggettabili a prescrizione in conformità dei principi espressi dalla Corte di Cassazione corrente, evitando, così, di concretizzare situazioni ambigue.
Ti invito a riflettere sul fatto che, se i CTU nominati nelle cause in cui assisto come CTP i clienti, impiegassero il criterio finanziario istantaneo, gli stessi clienti sarebbero stati decisamente più felici ed appagati, ed io con loro.
A questo punto, non mi resta che ringraziarti del tempo dedicato alla lettura del presente post.
Non esitare a contattarmi o a commentare nel caso tu abbia idee o interpretazioni diverse oppure se nutri ancora dubbi o perplessità sull’argomento.
Un abbraccio
Tommaso
p.s. Non perderti “pezzi” per strada. Ti consiglio inoltre di essere al corrente di ogni aggiornamento ed approfondimento. Ti basta compilare il modulo della NEWSLETTER periodica cliccando sul presente LINK. E’ facilissimo iscriversi, ancor più semplice cancellarsi.