Euribor manipolato: come scoprirlo?
Bella domanda.
Con questo articolo capirai alcuni aspetti dannatamente importanti su quando l’Euribor è stato manipolato e come fare a scoprirlo.
Comprenderai …
… per quale periodo storico puoi considerarlo nullo
… come dimostrare il fatto che sia nullo
… quali sono gli effetti (potenziali) dell’Euribor nullo
Perché è importante sapere se l’Euribor è stato manipolato oppure no?
E’ importante eccome, diamine.
Innanzi tutto credo sia meglio sfoltire un po’ i lettori. Il post è piuttosto lungo – circa 3.000 parole – e non ho intenzione di farti perdere tempo.
Ti consiglio di seguirmi se intrattieni:
… un mutuo
… un leasing finanziario
… un’apertura di credito in conto corrente
con tasso variabile indicizzato ad qualsiasi parametro Euribor sottostante stipulato tra Settembre 2005 e Maggio 2008 – poi ti spiegherò il motivo – o anche prima.
A condizione che …
… il rapporto sia tutt’ora pendente
… il rapporto non sia estinto da più di dieci anni da oggi.
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Ma partiamo con ordine.
Lascia che ti introduca un concetto.
Se sei atterrato su questo blog per la prima volta, forse non mastichi bene alcuni concetti.
Magari sei interessato perché ti sei reso conto di avere da anni un finanziamento indicizzato all’Euribor – tu o per conto della tua azienda – e hai capito che forse forse non era proprio in regola.
Permettimi di darti alcune informazioni flash.
Cos’è l’Euribor?
Bella domanda è?
Beh, non sono io l’esperto finanziario più adatto per descrivertelo. Lascio quindi ad un ente ben più titolato di me (che ne pensi di “Borsa Italiana” questo incombente.
L’EMMI – The European Money Markets Institute – è l’ente proprietario del logo – se ci fai caso, una ® spesso accompagna la scritta “Euribor”.
Ed è proprio dall’EMMI che ho sempre attinto i valori e le quotazioni che mi servivano per le mie indagini e le mie perizie.
Fin qui tutto chiaro.
Che è successo all’Euribor e perché dovresti interessarti al tuo (o tuoi) contratto/i se anteriore o pendente al Settembre 2005 – Maggio 2008?
Facciamo un salto indietro di un decennio.
Correva l’anno 2013. Ero laureato in Economia Aziendale da pochi mesi e già ero iscritto alla Magistrale.
Nel Dicembre di quell’anno la Commissione Antitrust Europea (Caso AT.39914) emette una decisione importante il 04/12/2013.
Segnati bene data e procedimento, vedrai più avanti il perché.
Non voglio raccontartela per filo e per segno perché piuttosto lunga. E per di più è tutta in inglese.
Ai nostri fini è sufficiente l’essenziale. E’ mia intenzione, come sempre, darti le più preziose informazioni in modo che tu possa prendere tutti gli spunti ed agire di conseguenza.
Se non hai problemi con gli anglo-sassoni ti consiglio di scaricarla QUI link e leggertela per l’interno.
Questa decisione è da un lato sconvolgente e dall’altro importante.
“su dimmi, non ho più voglio di aspettare”
La faccio molto ma molto semplice, per non far drizzare le i capelli ai massimi esperti della finanza.
Ti è sufficiente comprendere che le banche facenti parte il c.d. “panel” hanno manipolato con intenzione inequivoca le procedure di quotazione dei tassi interbancari.
Ne hanno alterato la misura in contrasto con i principi sanciti dall’EMMI.
Sono state sanzionate 4 banche per oltre un miliardo di Euro cumulativi. Non che sia cambiato molto negli anni successivi, se non che l’EMMI ha modificato alcune procedure sulla formazione delle quotazioni.
Ma a noi quest’aspetto non interessa.
Scopo di questo post è solo quello di farti capire
… se la manipolazione dell’Euribor ha colpito il tuo rapporto
… se sì, quali sono gli effetti economici che puoi rivendicare oggi
E’ evidente che se hai firmato il contratto dopo il periodo Settembre 2005 – Maggio 2008, tutto ciò che trovi qui dentro ha poca rilevanza.
Ti invito comunque a proseguire solo se resti incuriosito dal tema.
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Non che sia l’unico problema che potrebbe venir fuori da una analisi, parliamoci chiaro.
Non perdere l’occasione di valutare altre opportunità o di navigare altri lidi.
Se si tratta di un mutuo, il tuo, potrebbe avere …
… un regime finanziario non determinato per iscritto
… un tasso di interesse applicato difforme da quello concordato
Se è un leasing finanziario, vorresti poter capire …
… la corretta indicazione (se indicato) del tasso interno di attualizzazione
… se la clausola di indicizzazione nasconde costi occulti non dichiarati
… oppure, come nei mutui, se sussistono problemi di regime finanziario
Sei un consumatore?
Meglio controllare se il tuo contratto contiene clausole vessatorie, tipo un tasso di interesse “floor” (minimo) non controbilanciato da un “cap” (massimo)
Come vedi, non è solo un problema di Euribor. Di anomalie ce ne possono essere ben altre.
Anche i correntisti non sono immuni.
Leggi questo articolo e capirai perché.
Ti consiglio di continuare la lettura se il tuo rapporto nasce prima o durante il Settembre 2005 – Maggio 2008
Riprendiamo il ragionamento.
La Decisione del 04/12/2013 ha accertato la manipolazione del parametro Euribor.
Sarà un caso se proprio in questo periodo ha subito rialzi mai visti prima?
Guarda tu stesso:
Ho già fatto riferimento a questo grafico in un post in cui ti ho dato alcuni consigli su come tutelarti dall’incremento dei tassi di interesse.
In effetti non è mio compito correlare l’aumento proprio nel periodo di manipolazione.
Però non nascondo che è una curiosa coincidenza.
Anche perché la fine della manipolazione è coincisa con il crack di Lehman Brothers che ha di fatto dato inizio alla politica delle banche centrali di spuntare i tassi di interesse.
La cosa è buffa.
Venni a conoscenza della Decisione del 04/12/2013 ad un convegno.
Mi occupavo già di contesa all’epoca e questa novità costituiva un ulteriore elemento in più da poter spendere in difesa dell’utente.
Si trattava solo di capire come trasformarla in “numeri”.
Poi ci arriviamo.
La poca giurisprudenza in merito non ha mai consentito un recepimento convinto della violazione – soprattutto in termini di nullità del tasso di interesse.
Perché di questo si tratta, quanto meno nel periodo “manipolato”.
Una nullità.
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Eppure la Commissione Antitrust Europea (Caso AT.39914) tratta in modo specifico una violazione del “TUE” in materia specifica di concorrenza.
Sai che significa?
Che la giurisdizione nazionale dovrebbe recepire il contenuto a “mani basse”.
Eppure non è successo.
In passato ho letto di qualche sentenza qua e là ma, per quanto ne potevo sapere io, la questione era abbastanza circoscritta.
Poi è successo.
Nel 2022 la Corte D’Appello di Cagliari (n. 260/2022) ha tirato su il muso accertando la nullità del tasso di interesse con parametro “manipolato”.
… e sul finire dell’anno 2023 è arrivata pure la Cassazione.
Sbaaam
Molto interessante, davvero.
Lascia che rimetta i piedi per terra dopo quest’ultima esplosione.
I punti salienti che devi sempre tenere in mente sono due.
Tutto questo, secondo mia interpretazione personale. Non prendere ciò che ti dico come oro colato ma come seme da far germogliare nei tuoi pensieri.
La funzione di questo blog è proprio questa: una positiva contaminazione.
Eccoci dunque ai punti.
Il primo – la violazione c’è tutta ed è motivo di nullità del tasso di interesse
Il secondo – la prova è fondamentale. Ma non impossibile. La Decisione del 04/12/2013 è “prova privilegiata”.
Un po’ come per l’eccezione di nullità di una fidejussione conforme allo schema ABI.
Anche in quel caso, l’istruttoria di Banca D’Italia acquista una valenza di prova privilegiata – sempre secondo la Cassazione.
Devi allegarla.
Sopra ti ho linkato dove trovarla – rigorosamente in inglese.
Basta questo che per esser certi che l’Euribor caschi nel periodo “sospetto”?
E’ sempre meglio aver paura che buscarne.
Ecco come mi comporto, nella mia quotidianità da CTP.
… allego la decisione nella mia perizia tecnica di parte;
… estrapolo dal contratto un’immagine della clausola che stabilisce l’indicizzazione del tasso di interesse al parametro Euribor e lo incollo nel file elaborato – in modo che si veda, quel benedetto parametro
… in sede di ricostruzione applico il tasso d’interesse …
già, con quale misura?
Ecco una interessante domanda che può valere miliardi di euro.
NULLITA’ DEL PARAMETRO EURIBOR O DEL TASSO DI INTERESSE?
Lascia che ti dica il mio punto di vista.
Non sono un giurista, per cui non è detto che ci prenda.
Ebbene …
La Decisione del 04/12/2013 ci ha detto che il comportamento tenuto dalle banche facenti parte del “panel” ha violato le norme anticoncorrenziali comunitarie.
Per sterilizzare gli effetti del parametro “manipolato” nel periodo Settembre 2005 – Maggio 2008 non posso non tener conto di come si compone un tasso variabile.
… quota fissa (spread)
… quota variabile: l’Euribor, appunto.
Una soluzione prudente potrebbe azzerare nullo solo il parametro ma non lo “spread”.
Ecco perché scelgo di mantenere un’ipotesi ricalcolando gli interessi al tasso di interesse parificato al solo “spread”.
La seconda soluzione sta nella nullità parziale del tasso di interesse nel periodo sospetto …
… ma non solo dell’Euribor, bensì di tutto il tasso di interesse.
Manipolazione > indeterminatezza > nullità
Questa è la sequenza con cui cerco di darmi conforto..
Mi difendo con l’art. 117 TUB, applicando il minor tasso bot emesso nei 12 mesi precedenti ciascuna rata indicizzata al tasso manipolato.
Lascia che te lo dica con tutta onestà.
Sono sempre chiamato a difendere l’utente bancario, l’imprenditore, il consumatore e l’investitore. Mi piace essere prudente ma anche ragionevole.
E l’applicazione del tasso di interesse sostitutivo ex art. 117 TUB è un atto di ragionevolezza.
La sanzione giusta per un valore contrattuale al cui interno sta un parametro valorizzato in modo “anticoncorrenziale”.
Un accordo di “cartello”, che tu hai subito.
Anche per le fidejussioni è accaduto più o meno la stessa cosa.
Non è questo il post giusto per entrare nei meriti della questione. Anzi, se tu sei un giurista conoscerai la storia molto meglio di me.
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Però la Cassazione (a Sezioni Unite) ci ha fatto presente che la conformità di clausole a schemi accertati come lesivi della concorrenza – come il c.d. “schema ABI” – sono nulle, seppur in via parziale.
In quel caso la garanzia resta, ma la clausola “anticoncorrenziale” è nulla.
Sai che succede in quel caso?
La clausola nulla viene sostituita. Nel caso di una fidejussione, ad esempio, la deroga all’art. 1957 CC – nulla – viene sostituita dalla norma derogata.
Ma torniamo al nostro Euribor.
Una volta che la nullità del componente principale compromette l’intero tasso di interesse, dovrà pur esser sostituito con qualcosa. Quel qualcosa che la legge impone in caso di nullità.
Dunque…
… ebbene sì, il tasso di interesse previsto dall’art. 117 TUB.
In effetti, la giurisprudenza di merito che già ha deciso in favore dell’utente ha optato per questa seconda soluzione.
Nullità del tasso interesse nel periodo sospetto con applicazione del saggio ex art. 117 TUB.
E se la nullità fosse originaria?
Se l’operazione bancaria nasce all’interno del periodo “sospetto” ? Il tasso è nullo solo fino al Maggio 2008 o per sempre?
Sono onesto, su questo non mi prendo la briga di rispondere. Lascio la questione aperta in modo da rimetterci mano una volta che la giurisprudenza sarà più evoluta sul punto.
Potrebbe balenarti in testa anche questa idea
“la banca XY non partecipava all’atto manipolatorio, quindi non è interessata dalla nullità”
Detto in altro modo …
… visto che la banca non è tra quelle sanzionate, allora non può essere punita.
Questo in effetti è la sintesi di molte difese dei legali di banca innanzi all’eccezione di nullità per manipolazione dell’Euribor.
La Cassazione non si è mostrata proprio d’accordo.
Se la banca XY non ha fatto parte del panel… beh pazienza.
E’ il tasso Euribor ad essere viziato, non chi ha commesso il fatto. O meglio, le sanzioni inflitte ammontano ad oltre 1 miliardo.
Ma questo non salva gli altri istituti non puniti.
Il tasso manipolato è nullo per tutti.
Quindi non ti impaurire se la tua controparte fa la voce grossa deducendo che la propria assistita non c’entra nulla con gli atti manipolatori.
L’Euribor salta – almeno sulla carta. Anche se dovrai compiere molti sforzi per provarlo e per capire quali effetti benefici ti porta.
Nel dubbio, sottoponi nella perizia di parte entrambe le soluzioni che ti ho prospettato più sopra.
Anche la soluzione più prudente non è così residuale e poco impattante come può sembrare. Ti basta tornare al grafico che ti ho riportato poco più su per rendertene conto.
Nel periodo sospetto le quotazioni di Euribor hanno superato anche la vetta del 5%. Rettificarlo a zero comporta un beneficio non da poco nell’economia del contratto.
Pensaci.
Se si tratta di una apertura di credito in conto corrente, per esempio, i minori interessi ricalcolati generano un effetto “palla di neve” che si ripercuoterà in modo incredibile sul saldo di oggi (come scritto in questo articolo).
Il tuo mutuo è sorto durante il periodo sospetto o era nelle fasi iniziali in quel periodo?
Il risparmio di interessi generato in quegli anni in cui ogni Euribor era ai massimi potrebbe farti sudare.
Mettici anche il beneficio connesso al regime finanziario di capitalizzazione semplice e vedrai che l’effetto si amplifica.
Non da ultimo i leasing.
Vabbè che già di per sé una clausola di indicizzazione può rendere indeterminato il tasso interno di attualizzazione.
Ma sappiamo bene entrambi che (quasi) tutte le clausole di indicizzazione sono ancorate all’Euribor. Dunque c’è speranza anche per i leasing.
CONCLUSIONI
Bene bene bene, adesso siamo pronti per sintetizzare al massimo quanto ci siamo detti sin qui e concludere.
Lo faccio sempre, nel caso in cui tu stia leggendo il post da smartphone in un momento di pausa e non hai voglia di scrollare le paginate che sanno molto di noioso.
Qui in fondo trovi l’essenziale ridotto all’osso.
Segnati questi dati:
… Corte di Cassazione n. 34889/2023
…. Periodo storico: Settembre 2005 – Maggio 2008
Hai un rapporto pendente o non estinto da più di 10 anni sorto prima o durante quel periodo?
Se sì, bene
Il rapporto prevede un tasso di interesse indicizzato ad una qualunque quotazione dell’Euribor?
Ottimo.
Ci sono buone notizie per te.
La Corte di Cassazione 34889/2023 ha dato atto della manipolazione del tasso Euribor nel periodo che ti ho segnalato.
Hai un indubbio vantaggio se rientri nella casistica di sopra.
La manipolazione comporta la nullità del tasso di interesse quanto meno per le quotazioni avvenute nel periodo sospetto.
“se vabbè si sta parlando ormai di 15 anni fa, ormai è pura preistoria”
Non hai idea di quanti rapporti suddivisi tra mutui, leasing e conti correnti sorti all’epoca – o prima – siano tutt’ora pendenti.
Ad esempio, un mutuo ventennale per l’acquisto di una prima casa sarà tutt’ora in piedi, salvo estinzioni anticipate.
Così come un leasing immobiliare indicizzato al tasso Euribor. La durata media è di circa 15 anni – oltre alle proroghe che spesso ho potuto riscontrare.
E che dire dei rapporti di conto corrente? Sono gli strumenti di indebitamento più diffusi per le aziende e di durata indeterminata (quasi) per definizione.
La verità è questo post non è vintage o inutile, come non è la (seppur tarda) sentenza della Cassazione n. ***
… Quali vantaggi hai la possibilità di far accertare?
Il tasso di interesse manipolato diviene nullo. C’è solo da capire cosa diviene nullo e dargli un valore.
Solo il parametro Euribor manipolato o tutto l’intero tasso di interesse?
La mia visione sempre molto estensiva e pro-utente mi fa propendere verso una sanzione piena con applicazione del tasso di interesse sostitutivo ex art. 117 TUB.
Però anche il solo azzeramento del parametro Euribor, mantenendo intatto lo “spread” ha i suoi vantaggi. Nel 2008 l’Euribor 6 mesi, per esempio, ha superato il 5% … fai un po’ te.
Ti consiglio, nel dubbio, di proporre entrambi in modo alternativo – lasciando la palla al giudice.
… Con quali prove?
Beh, prima di tutto dai atto che il tasso di interesse variabile è indicizzato all’Euribor.
Nel dubbio, estrapola dal contratto la sezione o l’articolo che lo prevede ed appiccicala sulla perizia, memoria, citazione o quello che è.
Allega poi la “prova privilegiata”. La Decisione del 04/12/2013 da cui tutto è partito.
Questa descrive le pratiche manipolative poste in essere dalle banche che, appunto, sono state sanzionate.
Non dimenticarti di citare anche la sentenza della Cassazione n. 34889/2023 che ha permesso di chiudere l’anno col botto.
Ah, aspetta.
Non dimenticare la necessità di produrre le prove di pagamento (contabili delle rate, per mutui) o di annotazione (estratti conto, per i conti correnti).
… Contro quali banche?
Stando a ciò che ci dice la Cassazione, non c’è banca che si salvi da questo processo manipolativo.
La manipolazione ha truccato l’Euribor.
Le operazioni intercorse con i vari clienti hanno impiegato come parametro di riferimento l’Euribor truccato (prima) e quotato (poi).
Non è un problema di quale banca ha partecipato al misfatto. E’ un problema del prodotto frutto del “cartello”.
Il prodotto avariato non si salva. Per nessuna banca.
… Esistono dei limiti?
A me non sembra. Nel senso che la prova privilegiata ti semplifica molto l’assolvimento dell’onere della prova.
Forse è ancora un po’ presto per capire l’impatto della Cassazione sulla giurisprudenza di merito.
E soprattutto quando eccepisci il fatto ad una società di cartolarizzazione in sede di intimazione di pagamento .
Magari questo, per esempio, non ti blocca una esecuzione avviata da una SPV.
Alla peggio però potrai far valere le tue ragioni alla banca cedente.
Grazie per avermi seguito anche stavolta.
Alla prossima.
p.s.
Ricordati sempre di non tentare l’arrembaggio solo con un’unica carta. Anche se il problema dell’Euribor ha acquisito una rilevanza non di poco conto, non rischiare.
Mettici anche altro nel calderone della contesa. Che siano conti correnti affidati, mutui o leasing i vizi potenziali sono ben numerosi.
Per ottimizzare il rischio della contesa, non puoi ignorarne l’esistenza.
Approfondisci l’analisi.
Se si tratta di conto corrente vai QUI
Se di di mutuo – qui c’è una guida e-book
O magari un leasing – qui trovi l’altra.
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p.p.s.
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p.p.p.s.
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