Sei un CTU e ti stai chiedendo quali documenti puoi usare per svolgere l’incarico.
Ti può sembrare un po ‘ una provocazione.
“tommà, ma che domande…uso la documentazione che c’è nel fascicolo no?”
Capisco che può sembrare una banalità, ma adesso ti spiego perché in realtà non lo è poi più di tanto.
Ma andiamo con ordine.
Sei un CTU nominato. Accetti l’incarico e scarichi dal fascicolo telematico (io utilizzo QUADRA di visura.it).
Mi raccomando, controlla nell’ordinanza di nomina quali sono modalità e tempistiche per comunicare l’accettazione e la data di inizio operazioni peritali. Può anche essere che tu debba depositare un file firmato digitalmente.
Fai l’elenco della documentazione presente in atti da rappresentare ai CTP, se nominati.
Leggi poi attentamente il quesito. Punto per punto.
Hai tutto quel che serve?
Se sì, puoi rispondere compiutamente ai quesiti posti dal GI?
E ancora, puoi attingere a documenti che le parti non hanno allegato?
Tutte belle domande, non trovi?
Con questo post mi impegno a darti una risposta esaustiva a tutte queste domande, non tanto perché ho letto qualche informazione da qualche parte, ma perché ho vissuto qualche esperienza che mi ha fatto riflettere.
Del resto come potrebbe essere altrimenti.
Allo scoccare del 13esimo che vivo questa passione della “contesa bancaria” penso che un po’ di aver visto un po’ di cosette interessanti.
Devo dirti la verità.
Non è che abbia avuto molti incarichi come CTU in tutti questi anni. Io rivesto quasi sempre il ruolo di CTP in difesa dell’utente bancario. Il che significa (anche) assistere il CTU in tutte le fasi delle operazioni peritali.
Adoro infatti redigere le memorie scritte. In quelle poche pagine si riassume tutto il lavoro svolto negli anni precedenti che vanno dalle indagini preliminari, alla redazione della perizia, all’assistenza al legale in tutta la fase istruttoria e poi. Oltre che, naturalmente, la CTU vera e propria.
Come ho scritto in una recente newsletter che trasmetto solo agli iscritti ogni Venerdì mattina, la CTU è per me l’elemento principe per capire se la causa ti va bene o ti va male.
Lascia che te lo dica.
Nella “contesa” il CTU fa la differenza, c’è poco da fare. E’ vero che il giudice è “peritus peritorum”, ma dove non può arrivare per limiti “tecnici” nomina il suo consulente.
E, nelle “mie” cause, prego sempre che sia preparato, che sia pratico e che sia … umile. Perché l’umiltà è una di quelle soft skill che nel mondo delle professioni (e non solo) per me fa molto la differenza.
L’umiltà spesso può compensare i difettucci della competenza e della preparazione. Ti fa ammettere che sì, certo, fa piacere ricevere incarichi dal tribunale ma approfitti dell’esperienza dei CTP per assumere informazioni utili per portare avanti l’incarico.
Non sai quante volte mi è capitato di “collaborare” con CTU impreparati (nel senso buono del termine, non mi fraintendere) che hanno rifiutato ogni tipo di osservazione volta a far correggere propri errori madornali. Ovvio, se il GI capisce il frainteso rimette sul ruolo e convoca il perito..
Ma non sempre avviene. Il GI poco esperto può recepire CTU interamente sbagliate e compromettere la bontà della causa.
Potranno sembrarti “cose dell’altro mondo”, ma ti assicuro che non sono per nulla infrequenti.
Il ruolo del CTP serve proprio (anche) a questo. Mitigare il rischio che il CTU faccia danni, cercando di tirarlo per la giacchetta quando ritiene che stia commettendo dei pasticci.
Come ho scritto in una guida di prossima pubblicazione (spoilerone!), il mio obiettivo è quello di ottimizzare i rischi di causa. E uno di questi è proprio l’operato del CTU.
E se tu sei solito accettare incarichi o è la prima volta che ti accade, sei atterrato nel posto giusto.
COSA RISCHIA IL CTU? FINO A DOVE PUO’ SPINGERSI?
Una volta che hai accettato l’incarico, la cosa principale da fare è prender cognizione della documentazione che le parti hanno allegato nei fascicoli di causa.
Oggigiorno, scarichi tutto dal portale telematico che tu hai prescelto. Il problema è solo quello di scaricare puntualmente i fascicoli.
Con QUADRA – che io utilizzo – devi entrare in ciascun allegato e scaricarne i contenuti, uno per uno. Se la documentazione è rilevante puoi impiegare diverso tempo per avere tutto a tua disposizione.
Tanto per farti un esempio, in una recente “consulenza” vi erano oltre 100 allegati. Un fascicolo immane.
Il “download” è una fase molto delicata e da condurre con molta attenzione. Il rischio grosso è quello di perdere qualcosa per strada. E questo non deve proprio accadere.
Pertanto, abbi cura di ricontrollare almeno due volte gli allegati che hai scaricato. So che richiede tempo, ma purtroppo è meglio aver paura (subito) che buscarne (dopo).
Una volta, per esempio, produssi una perizia di parte relativa a 4 conti correnti ventennali come durata. Tra contratti, estratti conto e scalari ho perso il conto delle decine di file che ho prodotto all’avvocato…
… che a sua volta ha caricato contestualmente all’atto di citazione
… e che il CTU, infine, ha scaricato a sua volta.
Metti che l’avvocato si perda qualcosa – non succede, ma magari il portale fa le bizze – oppure che il CTU non rinvenga dei documenti.
Le indagini peritali saranno zoppe e non potranno essere rimediate tanto facilmente.
Non temere, c’è una via di fuga da maneggiare con molta attenzione.
Negli ultimi due anni la Cassazione ha sparato due sentenze – 3086/2022 e 5370/2023 – di cui una a sezioni unite (la 3086/2022), in cui ha messo nero su bianco alcune istruzioni su ciò che il Consulente può o non può fare.
In questo articolo ti avevo spiegato “quali documenti può acquisire il CTU”, per cui dacci un occhio.
Vorrei farti capire come meglio puoi muoverti per non incappare in errori o, peggio, passi falsi che possono comportare la nullità – sì, hai capito bene – della CTU.
E una CTU di nulla compromette senza dubbio incarichi futuri, quanto meno da quel giudice.
Di recente mi sono trovato ad assistere una collega che pretendeva di avere una serie di documenti a suo avviso necessario per la risposta ai quesiti. Si trattava di contratti di finanziamento che nel fascicolo di causa non c’erano.
La cliente non aveva interesse a che fossero prodotti, anche perché non erano necessari – la mia perizia di parte aveva dimostrato le varie irregolarità dei rapporti controversi senza l’ausilio di quelli, anche se strettamente collegati.
Per giunta, in fase precontenziosa la banca era stata diffidata a consegnare tutta la documentazione – anche accessoria – di quei rapporti. Ma non li aveva dati (o almeno, non tutti).
In giudizio aveva dedotto l’esistenza dei contratti di finanziamento sottostanti, ma senza produrli. Anzi, barzelletta delle barzellette, aveva chiesto istanza di esibizione affinché fosse l’attrice a farlo!
Non è qui la sede per parlare di onere della prova, visto che ci sono vari articoli sparsi nel blog che ne parlano.
Se sei un imprenditore che ha intenzione di raccogliere documenti per il tuo consulente, questo racconto fa al caso tuo articolo.
Oppure questo articolo.
So che sei imprenditore non ti interessa sapere cosa deve o non deve fare il perito del tribunale. Però, il perito, lavora su quello che trova allegato dalle parti. Quindi su ciò che gli avvocati producono. Pertanto, su ciò che raccolgono dai clienti e dalle banche stesse, tramite le specifiche diffide che io consiglio di trasmettere sempre.
Se tu sei il cliente, sappi che hai un ruolo assai delicato. Sei il laboratorio delle prove decisive. O quanto meno di una bella parte.
Tornando al breve excursus di quella causa che ti stavo raccontando, il CTU ha chiesto alla parti il consenso a produrre quei documenti che la banca aveva dedotto essere determinanti. Che infatti aveva dato l’assenso.
La mia assistita ha detto di no.
Più avanti ci siamo accorti di una richiesta irrituale da parte del perito al giudice affinché quei benedetti contratti fossero prodotti. Ci siamo opposti ed è stata convocata un’udienza specifica per decidere sul punto.
Sai come è andata?
Abbiamo avuto ragione, quei documenti non potevano essere prodotti senza il nostro assenso.
“dottò dove vuole arrivare con tutti questi racconti e raccontini? volevo solo sapere cosa fare se accetto l’incarico di ctu”
Ti ho raccontato tutto questo per introdurti alcuni comportamenti che puoi tenere ma che non sono per nulla scontati per il buon esito delle indagini peritali, e della causa.
DOCUMENTI NUOVI? Sì ma …
Il codice di procedura civile ammette la produzione di documentazione non allegata dalle parti nel corso della fase istruttoria.
E la cassazione lo ha ribadito apertamente. Prima con la sentenza libro n. 3086/2022 che trovi linkata, poi con la n. 5370/2023 – anch’essa linkata.
Entra nei meriti delle tipologie di consulenze tecniche, perché in quella c.d. “contabile” regolata dall’art. 198 CPC ci sono ben più margini di manovra rispetto a quella classica.
Qui intendo stringere il campo a quelle contabili. Le “CTU” bancarie sono al 90% di tipo contabile.
Il succo dei principi di diritto che potrai leggere in calce ai provvedimenti che ti ho linkato sopra è che il CTU ha dei poteri enormi! – sulla carta.
Può disporre di tutto quanto a lui interessa per portare in fondo in modo dignitoso il proprio incarico.
Può prelevare documenti volti a …
… accertare fatti principali dedotti dalle parti – ma che le stesse non hanno prodotto
… accertare fatti accessori che neanche le parti hanno dedotto in giudizio (tk controlla bene).
Mancano dei contratti?
Bene, passiamo al setaccio e recuperiamoli.
Non ci sono degli estratti conto?
Poco male, puoi trovare il sistema per ripescarli. Mica vuoi lasciare un conto corrente non ricostruito per un certo periodo temporale o, peggio, con dei buchi intermedi?
Stai analizzando derivati e ti mancano i finanziamenti sottostanti?
Nessun problema. Chiedi e ti sarà dato.
Tutto molto bello e fresco, no?
Ecco, prima di rispondere a questa ultima domanda, leggi bene i passaggi in fondo alla n. 5370/2023 – a mio modo di vedere un pochino più pratica rispetto alla prima.
Fatto? Hai notato qualcosa di strano?
Io sì, e si chiama principio del contraddittorio.
So di averti indotto in inganno.
Da come ho descritto l’area di manovra del CTU sembrava quasi un tiranno, dì la verità. Un dittatore promosso dal Giudice per governare a suo piacimento le sorti delle operazioni peritali.
Era solo per creare un po’ di enfasi…
Ma la verità è che il CTU è un cane al guinzaglio nell’area di sgambo, hai presente?
Potresti correre in vaste praterie ma sono i CTP che alla fine “decidono” quanto campo lasciarti.
“spiegati meglio … questi scenari bucolici non fanno altro che creare ancor più nebbia”
Detta in modo brutale, il CTU può raccogliere tutto ciò che vuole …
… ma senza il consenso unanime dei CTP non va da nessuna parte.
Tutte le parti devono essere d’accordo. Ed è per questo che il perito che ti ho descritto poco sopra è caduto. Il giudice ha respinto al mittente ogni richiesta che noi non avevamo accolto.
Punto.
Torniamo a noi, mio caro CTU.
Quanto ho descritto ti serve per capire dove puoi arrivare. Se la perizia è di tipo contabile puoi davvero metter mano su documenti nuovi rilevanti per l’oggetto principale della causa.
Però devi chiedere il consenso alle parti che ti assistono. Se non c’è unanimità devi limitarti a quello che c’è.
E non farti ubriacare da loro.
Di recente una delle parti – solo in sede di osservazioni – ha cercato di far fare al “perito” ciò che non poteva. Diffidare gli istituti di credito a produrre estratti di conto corrente non presenti nel fascicolo per accertare fatti descritti in altri documenti presenti.
Il CTU non poteva farlo, evidentemente. Doveva chiedere l’autorizzazione alle parti per trasmettere la richiesta. Senza, sarebbe incappato in un errore che gli sarebbe costato la nullità della perizia, come meglio ti dirò più avanti.
Non fare quest’errore.
Per come la penso, meglio non far nulla, e fare con quello che c’è piuttosto che sput******i con azioni non condivise.
Lascia che te lo dica.
Per quel che vale la mia modesta esperienza, se qualcuno non ha prodotto qualcosa … un motivo valido ci sarà pure.
E’ il gioco delle parti.
Davvero poche volte mi è successo di condividere con la mia controparte la necessità di reperire documenti nuovi.
Casi rari.
E non parlo di documenti pubblici e liberamente consultabili da tutti. Tipo banche dati, documenti ufficiali ed istituzionali. Parlo di quelli “privati”.
Posso dirti come la penso?
La “contesa bancaria” è come una partita a scacchi.
Ogni allegato non è prodotto a caso – salvo errori materiali delle parti. Ed ogni documento non è altro che il risultato di specifiche strategie poste in essere dalle parti. – se i consulenti che assistono il cliente sono “del settore”.
Non sempre è così. Devi sempre esser sicuro dei professionisti che scegli.
Ricordo ancora con un sorriso quando collaborai con un CTU, diversi anni fa. L’attore fece causa ad una banca … peccato che di due conti correnti, solo uno documentava il rapporto avvenuto con la controparte. Gli estratti conto dell’altro erano di un istituto che nulla aveva a che fare con il contenzioso ….
Responsabilità professionale? Svista?
Valuta tu, ma non credo la correntista avrà incaricato quei consulenti dopo la beffa.
DOCUMENTAZIONE “NUOVA” E CONSEGUENZE
Ma veniamo ora alle conseguenze di eventuali documenti (nuovi) reperiti.
Diciamo che tu sia nominato CTU – torno di nuovo all’inizio del post.
Che succede se travalichi dai limiti che sopra ti ho descritto?
Beh, la Cassazione (Sezioni Unite) ci è andata giù abbastanza pesante. Da una parte ti dà tanto, ma dall’altra toglie, se sgarri.
Pronto a capire che fine potrebbe fare la tua perizia ?
Può essere niente meno che carta straccia.
Hai capito bene.
Si parla di nullità relativa e di nullità assoluta.
NULLITA’ RELATIVA vs NULLITA’ ASSOLUTA (TK)
Permettimi di entrare nel dettaglio, premettendo quanto segue.
Giungere ad un profilo di nullità – relativa o assoluta – rappresenta casi rari. Quasi casi di scuola, quanto meno nelle controversie di natura bancaria che già di per sé son documentali.
Nella mia esperienza ultradecennale ho appreso che il CTU tende a lavorare con quello che già c’è e non si avventura troppo nella ricerca di ulteriori “pezze” di carta che lì non trova.
Anche perché, diciamoci la verità.
Molti iscritti all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio non hanno troppa dimestichezza con le norme del codice di procedura civile (io stesso non sono certo un fenomeno), né hanno svolto corsi specifici.
Si limitano quindi a svolgere l’incarico nei limiti di quanto richiesto loro dal giudice. Le questioni processuali passano in secondo piano.
“eh certo, sono chiamato a fare il tecnico … mica sono avvocato, giudice o giurista. Che me ne importa del processo”
Eh, però l’aspetto processuale è dannatamente importante. Soprattutto se ben conosci i limiti entro cui puoi spingerti.
Nullità relativa
Quando puoi contestare ad un CTU la nullità relativa della sua perizia?
Innanzi tutto è bene che tu ricordi la differenza tra una perizia “classica” regolata dall’art. 194 CPC e quella specifica “contabile” ex art. 198 CPC.
Nel primo caso puoi acquisire TUTTI i documenti necessari a rispondere ai quesiti sottoposti.
Con due condizioni:
… i documenti non sono diretti a provare fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare.
… tali documenti non provino fatti principali rilevabili d’ufficio.
Nella “contabile” ex art. 198 CPC è una “festa” – sulla carta (prosegui e capira) …
I documenti che tu puoi acquisire possono anch’esser diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni (cosa che nella consulenza “classica” non è possibile, ricordi?).
Ad una condizione – molto importante. Scolpiscila bene in testa …
… devi sempre passare dal consenso unanime delle parti.
Altrimenti è inutilizzabile e compromette il tuo lavoro (e la tua reputazione?)
Morale della favola …
Che succede se …
…in una “classica” cogli documenti atti a dimostrare fatti non dedotti dalle parti?
oppure
… in una “contabile” ti avvali di documenti senza il consenso unanime delle parti?
Sorge un presupposto di nullità.
Nullità in che senso?
NULLITA’ RELATIVA – può essere sollevata da una delle parti al primo atto/memoria utile
Se addirittura violi il principio della domanda rischi la NULLITA’ ASSOLUTA – che può rilevare anche il giudice d’ufficio.
Insomma, messa così rischi davvero grosso, così come l’economia del processo che a quel punto si dilunga ulteriormente, con spese e costi in più a carico delle parti.
Lascia che ti dia allora alcuni consigli che ho potuto apprendere da tutti i casi che ho trattato negli ultimi 13 anni.
1) Attieniti sempre alla documentazione allegata dalle parti
Le CTU “bancarie” sono gioco forza causa di natura documentale. Ciò che le parti si contestano a vicenda sono tracciate nei documenti che allegano e che non allegano (eccependone l’inesistenza).
Limitati ad avvalerti di quelle.
Se hai letto altri articoli sul blog avrai di certo appreso che …
… la carenza di un contratto implica l’applicazione dei tassi legali o sostitutivi di legge
… se mancano degli estratti conto per periodi intermedi la ricostruzione del saldo di un conto corrente non è di certo compromessa – dovrai giocartela con i c.d. “saldi di raccordo”
2) Se proprio devi, chiedi SEMPRE il consenso scritto ed unanime dei CCTTPP … e lascia che te lo diano
Nel caso in cui il quesito del giudice ti costringa a disporre di alcuni documenti per rispondere in modo esaustivo ma che non sono agli atti, allora sì. Sarai chiamato a pensare se merita o meno spendersi per reperire quel o quei documenti.
Manda una PEC alle parti o fai presente la necessità di avere quel preciso documento in sede di riunione peritale.
I CCTTPP si riserveranno di parlarne con i rispettivi legali prima di darti una risposta – probabilmente per non inficiare le loro strategie probatorie.
Se entrambi esprimono il consenso, bene. Puoi procedere senza correre il rischio di vederti contestata la nullità (relativa?)
Altrimenti lascia perdere. Avrai qualche incubo durante la notte per aver lasciato in bianco una risposta. Non succede nulla. Ti basta semplicemente …
3) Motivare perché non sei riuscito a rispondere ad un quesito
Ti assicuro che è successo anche me. Non è un male. Tu sei il CTU ed il tuo incarico prevede di far accertamenti peritali su dei documenti. E’ “solo” una valutazione tecnica, la tua.
CONCLUSIONI
Siamo giunti alle fatidiche conclusioni di questo post.
Se credi che ti sia stato utile, fammelo sapere iscrivendoti alla newsletter settimanale gratuita cliccando su questo link – non avrai bisogno di venir qui ogni volta per leggere di novità.
>> Voglio iscrivermi alla newsletter e riceverla ogni venerdì
Non confonderti con tutto quello che hai letto. La categoria di lettore a cui si rivolge l’articolo è principalmente il CTU …
… ma non ti sbagliare.
In realtà interessa il CTP e, sì, anche e soprattutto l’imprenditore.
Ripercorriamo i punti salienti per spiegarti meglio il perché.
Tra le attività del CTU la parte del leone la fa senza dubbio l’esame della documentazione strumentale alla risposta dei quesiti. E’ un concetto banale, ma solo all’apparenza.
Spesso la mole di documenti è talmente ampia che c’è sempre il rischio di perdere qualche dato essenziale per le risposte ai quesiti. I CCTTPP, almeno in teoria, servono per colmare queste “sviste” – soprattutto se è loro interesse farlo presente.
Il tuo problema non sta qui. Magari abbi l’accorgimento di non ridurti a ridosso della scadenza assegnata per metterci le mani.
Le questioni più rilevanti stanno quando avresti bisogno di qualche documento in più che le parti non hanno allegato nel proprio fascicolo di causa.
C’è sotto una svista o una specifica strategia difensiva?
In un caso o nell’altro devi stare attento.
Se il tuo incarico consiste in una CTU contabile ex art. 198 CPC, potresti praticamente prelevare tutta la documentazione che vuoi a prescindere da ciò che hanno allegato le parti.
Concetto un po’ forte per te?
Beh, permettimi di linkarti la “sezioni unite” n. 3086/2022 della Corte di Cassazione ed invitarti leggere i principi di diritto finali (passando dalle motivazioni sottostanti).
Puoi farlo, ma ti serve un elemento: il consenso unanime di entrambe le parti.
Occhio dunque a come interpreti i poteri del CTU che trasudano dalla sentenza – e nella successiva 5370/2023.
Il tipo di documentazione a cui puoi attingere – non presente nel fascicolo di causa – è tanto ampia quanto (forse) impossibile da raggiungere. Ottenere il consenso è molto dura.
A me è capitato rare volte, solo per avere alcune banche dati o documenti di rendicontazione di scarsa importanza. Per il resto, io stesso in veste di CTP non mi tiro indietro a rifiutare il consenso.
Se non lo ottieni dagli altri periti, non puoi avvalertene. Nel caso, la CTU è affetta da NULLITA’ RELATIVA, che può essere sollevata di iniziativa di una delle parte alla prima difesa utile dopo il deposito.
Il caso più estremo sta nella NULLITA’ ASSOLUTA. Quella che addirittura il giudice può rilevare d’ufficio. Stando alla 3086/2022, sussiste per …
… accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni
… salvo (con riferimento alle “eccezioni”), che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio – che il CTU accerta nel rispondere ai quesiti
Se vuoi dunque un consiglio da parte mia – anzi tre – per evitare di incappare in terribili errori
1) Attieniti sempre alla documentazione allegata dalle parti
2) Se proprio devi, chiedi sempre il consenso scritto ed unanime dei CCTTPP
3) Motiva perché non sei riuscito a rispondere ad un quesito
Non è colpa tua se la documentazione allegata non è sufficiente. Basta che lo scrivi.
p.s.
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