Cosa fare quando sei CTP?
Forse te lo sei chiesto, se sei alle prime armi.
Nessun problema. Leggi questo post e ne uscirai completamente illuminato. Nel vero senso della parola.
Chi sono io per dirlo?
Beh, se per la prima volta atterri su questo blog incasinatissimo occorrono delle serie presentazioni.
Sono un dottore commercialista appassionato di contesa bancaria praticamente da quando sono entrato a “bottega”.
Era il lontano (per me) 2011 quando, fresco di studi universitari – nel senso che avevo cominciato da pochi mesi – io e mio padre, professionista con oltre vent’anni di esperienza all’epoca, ci interessammo a questo “settore” quasi per caso.
La questione appassionava assai ma tutto era tranne che semplice e diffusa tra gli altri professionisti. Quanto meno sulla piazza “pratese” dove operavamo in prevalenza.
Ci siamo evoluti di continuo, grazie …
… alle centinaia di perizie e consulenze tecniche di parte che nel tempo abbiamo redatto – consolidandone il “format” orientato molto agli aspetti giuridici; e, sì,
… alla fiducia dei clienti e dei legali che ci incaricavano.
Non potrò mai smettere di essere grato a tutti loro.
Un fatto è certo, lo studio e l’approfondimento non si è mai fermato. Tutt’ora prosegue a ritmi serrati.
Tanto che ho deciso di rendicontare e condividere tutto quanto ho appreso fin qui – soprattutto sul campo – su questo blog e sulla newsletter che inviò con piacere ai soli iscritti.
Di che lista sto parlando?
Semplice, della newsletter settimanale che invio ogni Venerdì agli iscritti interessati a crescere e comprendere tutti gli aspetti della “contesa” in cui mi sono imbattuto in tutti questi anni.
Per semplificare anche la comprensione e l’approccio con certi tipi di strumenti complessi, mutui e leasing su tutti, ho anche messo a punto due guide che ti permettono di rideterminare un piano di ammortamento alla francese di un mutuo o di un leasing in 7 semplici passi.
Esatto, proprio la legge del 7 …
Puoi accedere e scaricarle cliccando nei due link qui sotto:
Tutto questo per dirti che tutto ciò che trovi sul questo blog e all’interno della newsletter
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E’ frutto della mia esperienza personale tratta sul campo
Soprattutto nei panni del CTP.
E qui ti riporto all’oggetto principale di questo post.
Cosa fare quando sei CTP?
Lascia prima che ti premetta un paio di cose.
Io non ho inventato nulla. Non ho scoperto un bel nulla. Ogni parola che compongo (siamo quasi a 400 qui e ora) ed ogni battuta non sono altro che divulgazioni di principi, modelli, teorie che io estraggo dai miei studi, dalle mie letture, dai principi giurisprudenziali consolidati nel tempo.
Frutto per lo più di studi, pratiche, discussione con colleghi esperti e professionisti di settore.
Divulgo e cerco (almeno ci provo) di condividere valore per te che, per un motivo o per un altro, ti sei ritrovato nel mondo della “contesa”. Il tutto condito dagli approcci che giorno dopo giorno ho consolidato.
Sono un semplice appassionato ed un umile professionista che altro non fa che condividere la scienza. Perché la scienza si può condividere, ma la saggezza no (cit. H. Hesse, Siddartha)
Diciamoci la verità.
Il CTP è una figura strana …
… appare solo quando un giudice dispone una consulenza tecnica d’ufficio (CTU).
… ed i legali di parte nominano un proprio consulente che assiste il perito del tribunale durante le operazioni peritali.
Solo l’art. 194 c. 2 CPC rammenta ‘sto benedetto CTP.
So già a cosa stai pensando.
Ci sono dei requisiti per essere nominati CTP?
Possiamo dirlo?
No.
O meglio, non è necessario che tu sia iscritto ad un albo specifico. Basta che “tu te ne intenda”, come dicono i “maledetti toscani” (cit. C. Malaparte).
La legge non ti richiede un curriculum.
“alla grande, voglio fare il ctp”
Alt!
Caliamoci un momento dalla pura teoria legislativa alla cruda realtà.
Seguimi.
Poniamo che tu sia un legale in una causa in materia di edilizia. Che CTP nominerai se non un geometra, ingegnere o architetto?
E se invece si tratta di questioni contabili e fiscali, vuoi per caso pescare un commercialista iscritto all’albo?!
Nella “contesa” bancaria è un po’ diverso.
Ti aspetteresti che il CTP sia un commercialista. Ma non è certo così. Anzi, non è infrequente incontrare validissimi consulenti di stampo finanziario, se non più validi di commercialisti con tutt’altro background di “sapere”.
Mi ritengo un caso a parte.
Il mio percorso professionale è cominciato dalla “contesa” ed è la contesa che ho coltivato con passione negli anni all’interno dello studio.
Come mai allora non ci sono requisiti tecnici, specifici o burocratici per ricevere la nomina di perito di parte/CTP?
Devo dirtelo. Non lo so.
Fatto sta che dei requisiti di “fatto” esistono eccome. Te l’ho accennato poco sopra (geometra, commercialista … ricordi?).
Mettiti di nuovo nei panni dell’avvocato che segue il suo cliente nel giudizio. Secondo te, quando il giudice dispone la CTU, si prenderà la briga di nominare un esperto o, scusami il termine, “un raccattato dalla piena”?
Una certa selezione c’è comunque.
A meno che tu non minacci cliente e avvocato, nessuno ti verrà a cercare se non dimostri (anche sul campo) di avere la competenza tecnica del caso. E poi, diciamoci la verità, è raro anche che il CTP interviene (solo) nel momento della CTU. Quantomeno a me sarà capitato 2-3 volte in tutti questi anni.
Pensaci bene.
Le cause nascono ben prima dell’ammissione alla CTU. Non trovi?
Se l’oggetto controverso riguarda questioni tecniche, l’avvocato ha già un suo perito di fiducia. Probabilmente ha commissionato una perizia che ha già depositato all’atto introduttivo.
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Quindi, beh, lo avrai capito …
… l’inizio vero e proprio della CTP inizia assai prima, prima ancora della causa.
Quando il cliente decide di azionare la causa.
In tutti questi anni ho imparato una cosa molto semplice: nella contesa contano molto i numeri. Dallo studio e dall’accertamento di pratiche illegittime, escono dei ricalcoli, delle ricostruzioni, delle quantificazioni di importi da recuperare.
Quando si parla di conti correnti, gli aspetti da tener conto sono infiniti, come puoi vedere …
… o in questo.
Se vogliamo entrare ancor di più nel tecnico, l’analisi dei mutui e dei leasing non sono proprio da tutti.
Pensa solo …
… alla ricostruzione di un mutuo in capitalizzazione semplice
… all’accertamento del valore corretto del tasso interno di attualizzazione di un leasing o dei costi occulti legali alla clausola di indicizzazione.
All’inizio ti parlavo di due guide specifiche…
Le ho scritte proprio per farti entrare in sintonia con essi, nel modo più semplice che ho potuto.
Vogliamo discutere di derivati?
Prova a ricostruire il mark to market se non hai proprio idea di cosa sia un interest swap, un tasso “atteso” o, che ne so, una commissione implicita.
Per non dire della valutazione della meritevolezza della struttura del derivato alle finalità dichiarata dalle parte. In questo articolo trovi un po’ di materiale.
Tutte queste “skills” non sono richieste all’esame di stato per iscriversi all’albo dei dottori commercialisti. Eppure fanno la differenza.
“ma quindi dotto’ … annamo al sodo … quando me posso considera’ un ctp?”
Nel tempo mi sono fatto questa idea.
La nomina in giudizio come CTP è solo un atto formale e comporta diversi compiti.
Le CTP non sono tutte uguali … come ti dirò più avanti.
Adesso voglio darti un po’ di dritte “temporali”, che magari già conosci, se tu stesso rivesti il ruolo di perito di parte.
Per quanto mi riguarda, la CTP inizia quando il cliente ti fornisce la documentazione per una preanalisi. Che si tratti di conti correnti, mutui, derivati, leasing o danni, parte sempre tutto di lì … dalla documentazione.
Può sembrarti un fatto molto scontato ma ti assicuro che non c’è valore più grande in ciò che il cliente ti consegna.
Piccolo spoiler … ne parlerò in una nuova guida che pubblicherò nei prossimi mesi. Tutta basata sull’importanza dell’onere della prova (da un punto di vista pratico, non puramente teorico…).
E’ grazie a quella documentazione che tu entri contatto con il rapporto e con l’azienda (o con la vita del cliente). E, grazie a quella documentazione, capisci (quasi) tutto.
Ti fai un’idea sull’ordine di grandezza della pratica.
Anche se, forse, la documentazione consegnata non è di per sé sufficiente allo scopo. Per mio scrupolo, mi impongo sempre di elaborare due o tre scenari alternativi di calcolo, anticipando gli effetti dei passi successivi.
Ad esempio.
Che succede se mancano i contratti di conto o di apertura di credito (se tratto di conti correnti)?
E se la banca non ha pattuito per iscritto le clausole inerenti il regime finanziario?
E se…?
Beh, ci siamo capiti.
In base a quanti “k” potenzialmente recuperabili stabilisco – insieme al cliente – se merita approfondire l’esame oppure no.
Se sì, parte la diffida per richiedere la documentazione – anche ultradecennale, sia chiaro.
E, sì, anche se si tratta di mutui o leasing.
Non è detto che tu abbia a disposizione tutte le contabili di tutti i pagamenti effettuati nel tempo, oppure un piano di ammortamento storico. Oppure, ancora, dei prospetti di calcolo di indicizzazione che ti sei trovato addebitato in ogni fattura di ciascun canone.
Prima di compiere ogni passo hai bisogno di trasmetterla, ‘sta benedetta “diffida”.
Ah, piccola comunicazione di servizio.
Cerca sempre di interrompere i termini di prescrizione. Dillo espressamente, non limitarti a chiedere i documenti.
L’attività che ti spetta è molto ampia all’inizio. Dalla tua sensibilità dipende molto il buon esito della controversia – se non ci sono altre pendenze in corso, ovvio.
Per gestirla al meglio, ti consiglio di vederci molto lungo. Non pensare solo ai “sordi” e alla pagnotta.
“intanto prenalizzo, perizio … e mi faccio pagare, poi si starà a vedere”
Capisco il ragionamento e lo condivido, anche io tengo studio con personale e costi fissi da mantenere e che non prospera d’aria.
Però attenzione.
Usa la testa ed il pensiero, ed immaginati come se tu fossi già in sede di assistenza al CTU. Quale documentazione e quali elementi vorresti ci fossero nel fascicolo di causa per valorizzare al meglio la posizione?
Ma soprattutto, domandati, se fossi proprio tu il CTU, cosa vorresti trovare nel fascicolo.
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In questo articolo trovi alcune dritte e consigli proprio sulla documentazione che il CTU può o non può prelevare (in più rispetto alle allegazioni delle parti).
Io pretendo la diffida. Pretendo di farla trasmettere al cliente e pazientare qualche settimana prima che la banca risponda.
Se vuoi saperne di più, leggi questo racconto che ho pubblicato recentemente. Ti troverai esattamente nei panni di un imprenditore a colloquio con il perito.
In base a quell’idea, programmo l’attività, che poi … è tutta gratuita.
Hai capito bene. Fin dall’inizio, non addebito costi per le attività preliminari. Solo se ci sono prospettive ragionevoli di un buon esito dall’azione allora preventivo la spesa, suddivisa tra redazione della perizia, fase di assistenza nelle operazioni peritali e risultato.
Dipende anche molto dell’ordine di grandezza. Se ci sono irregolarità di modesti importi, sconsiglio di attivare la pratica.
Ma si tratta di valutazioni da fare subito. Una volta che tu hai preso in mano la documentazione. Già da una “scrollatura” delle carte devi già impostare il lavoro, che ti piaccia o no. Un po’ come il revisore che deve stabilire fin da subito dove stanno i rischi maggiori nelle poste di bilancio della società prima ancora di addentrarvici.
Le tue scelte favoriranno od ostacoleranno lo sviluppo della pratica.
Dove voglio arrivare con tutte queste nozioncine?
Semplice.
L’attività di CTP non è circoscritta alle operazioni peritali che si concludono con la trasmissione delle osservazioni tecniche di parte – più avanti ci arriviamo.
Devi considerarti tale dal momento in cui il cliente o, per esso, l’avvocato ti affida la pratica. Da lì parte il tuo percorso che si protrarrà per qualche anno in avanti.
Per come la vedo io, non si stratta di analizzare documenti, ricostruire rapporti e scrivere perizie. No, c’è anche tutta l’assistenza al legale durante la fase istruttoria prima della (sperata) ammissione della CTU.
Voglio essere chiaro su questo ultimo punto.
La contesa infatti è un mondo a due facce. Da una parte c’è la matematica e la tecnica; dall’altra il diritto. Facce che non si danno le spalle, anzi. Sono costrette a guardarsi e a “piacersi”, se vogliono andar avanti di pari passo fino alla vittoria!
Ergo, avvocato e CTP debbono intendersi alla perfezione, e questo passa dal visionare uno gli scritti dell’altro, per aggiungere o limare degli aspetti secondo la propria “cultura” di appartenenza.
Non è un caso, peraltro, che alcuni legali vogliono assistere il proprio perito di parte (anche) durante le fasi della CTU.
Dunque, ci siamo capiti.
La CTP è un’attività molto ampia che parte dall’analisi della documentazione alla redazione e trasmissione delle osservazioni tecniche una volta ricevuta la “bozza”.
OSSERVAZIONI … COSA SCRIVERCI?
Adoro scrivere e, giocoforza, mi diverto molto a scrivere le osservazioni di parte.
In quel documento si condensa l’attività dei 2-3 anni precedenti.
Se hai poco da dire, significa che il CTU risponde ai quesiti in linea alle tue contestazioni. L’oggetto delle tue osservazioni, pertanto, non sarà che una condivisione dell’operato del Consulente.
In caso contrario … beh. Significa o che il perito non ci ha “preso una mazza” o che tu non hai fatto bene il tuo lavoro all’inizio.
Se il GI ha disposto un quesito, 9 volte su 10 è perché riconosce che dei problemi ci sono, su quei rapporti controversi.
Lascia che ti dia un consiglio.
Non aspettare la scadenza per aprire gli allegati della PEC che ricevi. La tentazione è quella di scadenziare le note negli ultimissimi giorni. Rischi di rovinare il lavoro, te lo dico per esperienza.
Qualche anno fa io stesso tendevo a ridurmi all’ultimo. A volte sono stato costretto a non approfondire alcune questioni maltrattate dal CTU semplicemente perché non avevo tempo sufficiente per scriverle.
Ho smesso di farlo.
Non che adesso ci lavori dal giorno stesso di ricezione della bozza. Prendo in mano le carte almeno 5-6 giorni prima della scadenza, per non lasciar nulla di intentato o al caso.
Dopo anni di esperienza riesco a concluderle in bozza in non più di mezza giornata, in media. A quel punto lascio riposare lo scritto per qualche giorno, un po’ come fanno gli scrittori dopo aver completato la prima stesura di un romanzo.
Il giorno prima del termine di invio o il giorno stesso, rileggo, correggo, smusso gli angoli e tac … trasmetto.
Ho scoperto nel tempo che le osservazioni sono dannatamente importanti.
Per 3 semplici motivi.
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Il primo.
1) Le osservazioni ti consentono di poter ribaltare il risultato della CTU
Al netto dei CTU “so tutto io” che non si abbassano a recepire controdeduzioni dalle parti, le osservazioni possono far cambiare idea al Consulente, che potrebbe modificare le sue conclusioni o alcuni aspetti delle sue indagini … in favore del cliente.
Non sempre succede, ma se succede …
Secondo.
2) Il GI può rimettere in istruttoria
Anche se il CTU non ti fila proprio, la partita non è di certo finita. Il legale può far leva sulle osservazioni non recepite nella stesura definitiva e richiedere un’integrazione di perizia al giudice, alla prima occasione utile. Per esempio all’udienza di disamina della CTU.
Capita diverse, troppe volte, con inevitabili conseguenze sul dilungamento dei tempi di causa (già di per sé non brevi).
Terzo e ultimo.
3) Puoi far inserire la tua ipotesi
Ora, è vero che i quesiti possono essere interpretati in maniera diversa e che le soluzioni proposte dal CTU possono non essere del tutto infondate.
Bypassa l’ostacolo chiedendo che sia inserita anche la tua come ipotesi alternativa da sottoporre alla valutazione del GI – che può sempre sceglierla.
Succede, infatti, che il GI possa discosti in sentenza dalle ipotesi del suo Perito “accettando” la tesi di una delle altre parti (non per forza in favore del cliente).
Sono sicuramente i momenti in cui mi entusiasmo di più. Il cliente percepisce davvero il ruolo del consulente di parte
“tutto molto bello, ma cosa ci devo scrivere nelle osservazioni per poter far breccia ?”
Adesso ti porto al punto forse più interessante di questo post.
COME SI COSTRUISCONO LE “OSSERVAZIONI” E COME SI SCRIVONO?
Ma soprattutto … cosa ci scrivo?
Innanzitutto c’è poco da preoccuparsi.
Non c’è un format specifico, per cui mi limito a condividerti il mio, pefezionato e semplificato molto negli anni.
Ormai posso dire di averne scritte a centinaia.
Di solito strutturo il documento in non più di 3-4 paragrafi, suddivisi a loro volta in sottoparagrafi, se necessario.
Parto sempre da una “premessa”, in cui in estrema sintesi descrivo il risultato raggiunto dal CTU ed i principali criteri posti a fondamento. Se ci sono particolari elementi che mi favoriscono, lo metto in chiaro fin da subito. Quegli elementi saranno la principale pezza d’appoggio su cui ruoterà tutto il mio scritto.
Dedico il secondo paragrafo alle eccezioni, se ci sono – è più facile di sì che no.
Per semplicità, suddivido il punto in più sottoelementi: ognuno racconta un aspetto per me controverso, da modificare, da togliere o integrare.
E qui non mi risparmio. Ricordati che il tuo obiettivo è quello di:
… far notare errori tecnici o di metodo;
… far cambiare idea;
… chiedere integrazioni; o,
… invitare il CTU ad inserire una o più ipotesi alternative alle sue.
Quest’ultimo punto è essenziale, tanto che mi sono abituato a ripeterlo fino alla morte, anche nell’ultimo paragrafo conclusivo.
Il secondo paragrafo è dunque il nocciolo. Mi serve per far capire tutti gli errori commessi – che ci stanno, soprattutto nelle perizie zeppe di documenti e di quesiti – e le diverse interpretazioni.
Per esempio, perché il piano di ammortamento non è corretto e trasparente contrariamente a quanto ritenuto dal CTU. Oppure perché le prescrizioni non sono state conteggiate secondo il saldo rettificato o il “criterio finanziario istantaneo”.
Insomma, lo avrai capito … tutto ciò che non è buono, lo sparo lì dentro. Ci possono volere anche diverse pagine, se necessario.
Il terzo paragrafo è molto pratico. Lo utilizzo per indicare i criteri alternativi per me corretti. Schematizzo tutte le indicazioni necessarie al CTU per costruire anche l’ipotesi alternativa, nel caso non facesse suoi i rilievi (ne dubito fortemente).
Ma non solo.
A ben vedere, questo può non bastare. Soprattutto se il CTU non intende seguirti.
Ecco perché io stesso faccio i calcoli che consiglio lui/lei di fare. Allegandoli alle mie osservazioni, oltre che prospettarli al termine di questi paragrafo tre.
In questo modo, aiuto già il legale a redigere le sue note in vista dell’udienza di analisi della CTU o per la successiva comparsa conclusionale.
Ti ricordo, infatti, che il CTP ed il legale non vivono in stanze separate. Piuttosto devono convivere ed essere perfettamente in simbiosi l’uno con l’altro.
Ricordi le due facce della stessa medaglia? Torna sopra e ritrova il punto.
Fatto sta che mostrando le ipotesi che favoriscono il cliente – nel modo più semplice ed immediato possibile – l’avvocato …
… non solo ha già gli strumenti per eccepire innanzi al giudice cosa non va (o cosa va) nei conteggi svolti dal CTU e nelle sue interpretazione;
… ma ha già la soluzione pronta.
In tal caso, il Giudice dispone già di soluzioni alternative senza per questo dover per forza richiamare il suo Perito a chiarimenti.
Un bel risparmio di tempo e soldi (per le parti), se ci pensi.
Premetto che si tratta anche di casi di scuola.
A me personalmente solo due volte il giudice ha deciso la causa “sposando” i miei calcoli proposti senza disporre una integrazione di CTU. Una volta ha pure deciso senza neppure ammetterla, la CTU.
Una vera goduria, da un punto di vista professionale, non trovi?
Come spiegherò in una guida e-book di prossima pubblicazione (spoilerone!), il mio obiettivo principe è ottimizzare il rischio del processo. Non solo in termini di “perdita” e “schiaffi in faccia”, ma anche di tempo.
Meno tempo si perde, meglio è.
Ho riscontrato spesso – se tu sei avvocato non ti dico nulla di nuovo – che la durata delle cause di natura “documentale” come quelle “bancarie” dipende molto anche dall’ampiezza della CTU.
Quanti giorni chiede il Consulente per depositare la perizia?
Il Giudice dispone integrazioni? Se sì, quante?
Personalmente, non chiedo più di 60 giorni per trasmettere la bozza alle parti – quanto sono incaricato dal Tribunale. 90 giorni è proprio il massimo. Oltre è davvero troppo.
Tanto so come funziona. Più tempo chiedi, più ti riduci alle ultime settimane per procedere, vedendoti costretto a chiedere proroghe.
Se vuoi un consiglio, prenditi 60 giorni e parti subito come se la scadenza fosse tra 30 giorni. Lavori meglio, concludi prima e hai più tempo per rileggere. Proprio come ti ho suggerito poco più sopra per le osservazioni da CTP.
Puoi leggere qualche trucchetto per essere più efficace in questo articolo.
In questo modo, i tempi del processo restano “stretti”. A meno che non sia il GI a disporre integrazioni su integrazioni ogni volta le parti lo richiedono – il rischio di far durare il processo per 5 anni si concretizza non sai quanto.
Cerca di evitare tutto questo.
Mi rendo conto che qui si parla di CTP e non di CTU ma questo appunto era doveroso perché ti coinvolge anche come perito di parte.
Ecco come.
Nel momento in cui …
… non ti limiti a snocciolare le eccezioni alla CTU
… proponi anche la tua ipotesi – magari riprendendola direttamente dalla perizia di parte da te redatta prodotta già in atti
… il giudice ha già tutti gli elementi per decidere senza dover fissare nuove udienze, nuovi incarichi, nuovi conteggi, ecc.
La causa ne guadagna.
Concludo le osservazioni – e tra non molto, anche il post – chiedendo semplicemente al collega di riportare nella propria stesura definitiva i criteri e calcoli alternativi da me proposti. Se non è d’accordo – non pretendo certo che lo sia – che quantomeno indichi nelle conclusioni l’ipotesi alternativa.
Ribadisco anche che è tenuto a farlo in base al sacrosanto principio del contraddittorio sancito dall’art. 111 c. 2 della Costituzione.
A questo punto, ritengo di aver concluso il mio dovere.
CONCLUSIONI
Anche stavolta ho sfondato le 3.500 parole e le 21.500 battute, per cui direi sia giunto il momento di riassumere quanto ci siamo detti fin qui e chiudere.
In questo post ti ho descritto come la penso su cosa fare quando sei CTP. Attività che tu puoi dare per scontata od ovvia – se bazzichi nel mondo della contesa – oppure manco sai cosa sia – se sei imprenditore, è normale.
In realtà può rivelarsi fondamentale, ecco perché ho deciso di dedicarci un post. Perdonami se l’ho condito con spunti personali.
Ma torniamo a noi e … sintetizziamo al massimo.
Chi è il CTP?
Beh, il consulente tecnico di parte viene rammentato dal codice di procedura civile all’art. 194 c. 2. “Legalmente” è la persona che assiste il CTU (consulente nominato dal Giudice) durante le fasi delle operazioni peritali.
Chi può essere il CTP?
Potenzialmente tutti. Non c’è un albo particolare e non esiste una selezione burocratica.
Wow! Posso fare il consulente di parte … figata !
Frena l’entusiasmo e lascia che te lo dica.
Ti ho detto che non esiste una selezione “burocratica”, ma non ti ho detto che ne esiste una “di fatto” ben più brutale e cruda …
… c’è una selezione “tecnica” e “scientifica”.
Se la CTU verte su mura, soffitti, ecc. il legale nominerà un geometra, ingegnere o architetto. Non tu che sei un assiduo lettore di “Ville e Casali”.
Quando i rapporti sono di natura bancaria, finanziaria e contabile, al 99% il cliente – e il suo legale – si appoggerà ad un commercialista o a un consulente finanziario, che dici? Non certo tu che controlli l’estratto conto delle spese ogni mese per verificare se hai sforato o meno il tuo budget…
In altre parole, il CTP lo fa chi ha dato modo di dimostrare esperienza in una particolare materia. Se iscritto ad un albo, tanto meglio (ma non è detto, anzi …).
Quando inizia la CTP?
Per essere formali, quando il legale deposita la nomina in giudizio dopo che il Gi ha disposto la CTU ed incaricato un consulente (quello sì, iscritto all’albo dei CTU del tribunale).
Nella sostanza, molto prima – come di fatto avviene nella maggior parte dei casi.
Quando si parla di controversie bancarie, sicuramente. Di solito, ma non sempre è così, l’avvocato non scrive né deposita l’atto di citazione – né prima ancora chiama la banca in mediazione – senza una perizia redatta da un proprio perito di fiducia. Che a sua volta studia la pratica fin dall’origine.
Per quanto mi riguarda, è da lì che prende vita l’incarico.
Cosa fa il CTP?
Assiste il CTU in tutte le fasi delle operazioni peritali. Presenzia l’apertura dei lavori e le successive riunioni. Redige, infine, le proprie osservazioni tecniche al lavoro svolto.
Ti par poco?
Ebbravo.
Se si considera il periodo esteso fin dalla messa in mano della documentazione, il CTP fa molte più cose, ossia …
… esegue, lui, le indagini preliminari;
… scrive la perizia di parte da far allegare al legale nel fascicolo di causa;
… assiste il legale in tutta la fase istruttoria.
Meglio?
Come si redigono le osservazioni tecniche di parte?
La forma è libera.
Io propongo 4 paragrafi:
- Premessa
- Eccezioni e/o elementi condivisi
- Proposta di criteri alternativi e di ipotesi alternative
- Conclusioni
Molto bene.
Dopo aver centrifugato il post in poche righe – pensato per te che hai poco tempo e che, invece di leggere rigo rigo ti sei fiondato alle conclusioni – non posso che salutarti.
Spero che ti sia stato utile. Se così è stato, fammelo sapere iscrivendoti alla newsletter. Se ancora non lo sai, sappi che riceverai altre informazioni, riflessioni, spunti e materiale gratuiti ogni venerdì mattina.
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