In questo post vorrei spiegarti come è stato possibile ottenere successo da un contenzioso incentrato su di un piano di ammortamento alla francese e sul “regime finanziario” applicato.
Il caso è stato trattato dal Tribunale di Prato.
Se può interessarti leggerla, puoi richiederla compilando la richiesta nel modulo in calce a questo post.
Vorrei focalizzare la tua attenzione sui 4 PUNTI CHIAVE per me più rilevanti.
Lascia che ti ponga questa domanda preliminare…
Hai letto la PARTE 1 e la PARTE 2 della serie di articoli in cui ho condiviso con te alcuni spunti in tema di ammortamento alla francese e capitalizzazione semplice?
Se sì (spero appassionatamente!) continua a leggere.
Altrimenti, prima di proseguire, approfondisci attentamente:
- L’articolo che ti spiega “come capire che c’è capitalizzazione composta” in un piano di ammortamento alla francese;
- L’articolo incentrato su “come correlare la (omessa pattuizione della) capitalizzazione composta al tasso d’interesse ex art. 117 TUB” in un piano di ammortamento alla francese.
Sei pronto ? Iniziamo.
INQUADRAMENTO DEL CASO SPECIFICO
Nell’anno 2017 la banca notificava un decreto ingiuntivo con cui intimava una società (la nostra cliente) al pagamento del debito residuo del contratto di mutuo risolto per asserita morosità prolungata.
Fin qui, nulla di strano: un caso come altri trattati dallo studio negli ultimi 10 anni.
Su fiducia del cliente, ho analizzato il contratto di finanziamento esattamente secondo le linee guida che ti ho descritto nei 2 articoli che ti ho consigliato di leggere.
Ho seguito tutti i passi descritti nella guida ebook che ho redatto appositamente nel tempo per render pratiche le mie analisi.
Ed ecco la parte interessante…
Ho desunto tutti gli elementi sufficienti per azionare l’opposizione al decreto ingiuntivo.
Ti domanderai quali sono stati questi elementi. Addirittura così decisivi da compromettere la regolarità del rapporto.
Arrivo al punto.
In buona sostanza:
- Non ho rinvenuto alcuna clausola che prevedesse l’utilizzo del regime finanziario (capitalizzazione semplice o composta) specifico (Passo 1);
- Ho accertato che il regime impiegato dalla banca era quello composto attraverso il “metodo 1” ed il “metodo 2” (Passo 2);
- Ho ritenuto necessario ricostruire il finanziamento (ed i suoi flussi di cassa) secondo il regime di capitalizzazione semplice (Passo 3);
- Nel farlo, ho utilizzato i tassi d’interesse sostitutivi ex art. 117 c. 7 TUB.
Il ricalcolo mi ha permesso di quantificare un abbattimento dell’importo intimato dalla banca (circa 45mila Euro) di circa 22mila Euro (dunque, il 50%).
Beh, se ci pensi non è poco…
A quel punto, ho redatto la perizia tecnica di parte mentre il legale di fiducia del cliente ha, a sua volta, predisposto e notificato l’opposizione di rito.
L’ANDAMENTO DELLA CONTROVERSIA
Ti spiego brevemente cosa è successo dopo:
- La causa è stata ritualmente istruita;
- E’ stata ammessa la CTU (fatto per niente scontato!);
- In fase di operazioni peritali, il CTU ha condiviso la mia impostazione tecnica, rilevando i medesimi elementi critici del contratto;
- La causa è stata infine trattenuta in decisione.
Sai come è andata ?
Direi bene!
Il Tribunale si è pronunciato accogliendo la domanda condividendo tutto ciò che gli aveva prospettato il CTU (e, prima ancora, dalla perizia tecnica di parte).
La tensione post “fase conclusionale” si è sciolta per il meglio.
Tutto molto bello, ma che è successo veramente?
Se può interessarti leggere il testo delle sentenza, puoi richiederla compilando la richiesta nel modulo in calce a questo post.
Ma lascia che ti spieghi gli aspetti per me più importanti del provvedimento.
Ricordati, però, di tenere a mente tutti i passi che ti ho spiegato nei due precedenti articoli (PARTE 1 e la PARTE 2) per apprezzare maggiormente i contenuti
Iniziamo!
I PUNTI CHIAVI DELLA SENTENZA
PUNTO 1
Nel regolamento negoziale non sono stati specificati i criteri impiegati per la determinazione del piano di ammortamento allegato, tra le quali:
- il regime finanziario (semplice o composto);
- la modalità di calcolo e di imputazione degli interessi (capitale residuo o quota di capitale in scadenza);
- le modalità di calcolo degli interessi.
Questo aspetto è per me molto importante. Di fatto, valida il “passo 1” di cui abbiamo già parlato.
PUNTO 2
Il GI ha capito che la rata costante indicata inizialmente dalla banca era stata elaborata “in regime finanziario composto”.
L’utilizzo di tale regime, come ti ho già spiegato, comporta maggiori addebiti a titolo di interessi al cliente rispetto a quello semplice.
L’ulteriore prova è stata data dal CTU calcolando la rata costante in capitalizzazione semplice applicando il tasso d’interesse convenzionale.
Puoi immaginarti il risultato.
La rata costante è risultata più bassa di quella contrattuale! Solo per aver impiegato un regime finanziario differente da quello (non concordato) utilizzato dalla banca.
Lascia che ti dica un’altra cosa.
Al contratto era allegato un piano di ammortamento.
Ma, come ti ho detto, era del tutto omessa l’indicazione del regime finanziario.
Non vorrei ripetermi ma ti chiedo di soffermare la tua attenzione su questo punto.
Il GI ha evidenziato in sentenza che la presenza di un dettagliato piano di ammortamento, pur se sottoscritto, non avrebbe comunque consentito in astratto di ricostruire a ritroso il tasso applicato.
In altri termini, anche se manca il regime finanziario (omessa pattuizione), il piano di ammortamento allegato non è capace di “sanare” il vizio.
Per quanto mi riguarda, sottoscrivo in pieno tale interpretazione.
Per cui…
Fanne un tesoro per tutte le cause che stai affrontando e/o che affronterai.
PUNTO 3
Ti domanderai quale è stato il passo successivo che ha indotto il GI ha ritenere il contratto indeterminato.
Se hai letto la PARTE 1, dovresti aver già la risposta…
Pensaci.
Hai capito, infatti, che:
- il regime finanziario non è stato previsto in contratto;
- la rata ricalcolata dal CTU è inferiore rispetto a quella contrattuale;
- il tasso d’interesse applicato per determinarla è il medesimo utilizzato dalla banca.
Cosa può mancare per completare il quadro?
Naturalmente, il tasso d’interesse.
Il valore accertato secondo le formule di capitalizzazione “semplice” è risultato di gran lunga superiore (8,656%) a quello previsto in contratto (7,076%).
L’art. 117 TUB, dunque, non è stato pienamente rispettato.
A questo punto, è tempo di mettere la ciliegina sulla torta…
Il contratto è stato confermato come INDETERMINATO e VIZIATO da interessi privi di adeguata giustificazione scritta.
E già questo aspetto non può che gratificare il lavoro svolto.
Ed eccoci al punto 4.
PUNTO 4
Rileggiti attentamente ciò che ti ho spiegato precedentemente sulla correlazione tra “omessa pattuizione” del regime finanziario ed articolo 117 c. 7 TUB.
E’ alla base di questo ultimo punto.
Una volta che è stata accertata:
✅ l’indeterminatezza del piano di ammortamento per assenza di modalità di calcolo e di imputazione degli interessi;
✅ la violazione dell’art. 1283 CC e dell’art. 120 c. 2 TUB;
✅ l’incongruenza e difformità dell’importo delle rate con il “prezzo” ex art. 1284 CC;
✅ l’omessa indicazione in contratto di condizioni sostanziali quali il regime finanziario adottato.
Il GI ha pienamente validato il calcolo del CTU basato sull’applicazione:
→ dei tassi sostitutivi previsti dall’art. 117 c. 7 TUB;
→ del regime finanziario (ovviamente) di capitalizzazione semplice.
CONCLUSIONI
Leggendo il commento alla sentenza che puoi scaricare dal link in calce avrai capito quanto può essere decisiva ed incisiva l’analisi contrattuale preliminare di un finanziamento.
Cerco sempre di seguire i “passi” che ho condiviso cone te.
Ogni volta.
Nel caso che ti ho raccontato, il cliente può ritenersi soddisfatto perché sia il GI che il CTU hanno mostrato sensibilità e competenza nel trattare la questione.
Sappi che non è sempre così.
Mi è capitato che casi identici siano trattati dall’Autorità Giudiziaria in senso diametralmente opposto.
In alcune situazioni, addirittura senza ammettere la CTU. Con inevitabile condanna alle spese a carico del cliente.
Se sei un appassionato della materia e condividi con me quanto ho riportato nei due precedenti articoli (PARTE 1 e la PARTE 2), ti domanderai come possa essere possibile uno scenario simile.
Una materia così tecnica, quella dei mutui e finanziamenti sviluppati con piano di ammortamento alla francese, non dovrebbe essere esposta SEMPRE alla valutazione di un tecnico nominato d’ufficio?
A mio avviso lo è. Ma non è certo questo il luogo per parlarne.
*
A questo punto, non mi resta che ringraziarti nuovamente del tuo preziosissimo tempo che hai dedicato alla lettura del presente post.
Non esitare a contattarmi o a commentare nel caso tu abbia idee o interpretazioni diverse oppure se nutri ancora dubbi o perplessità sull’argomento.
Se hai interesse a “sporcarti” le mani e ad entrare nei meccanismi tecnici, fai tua la guida ebook che ho redatto appositamente. Ci trovi tutti i miei appunti per accompagnarti passo dopo passo alla conversione di un contratto in una vera e propria ricostruzione secondo il regime di capitalizzazione semplice.
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Alla prossima!