Come dimostrare un fido nel 2024 …
Come dimostrare un fido nel 2024 …
Qual è il senso di questo mantra che vorrei incardinare nella testa di molti consulenti di parte, ctu, e avvocati, oltre che ai clienti?
Ho già avuto modo di parlarne (vedi qui), ma credo che sia necessario scrivere di nuovo per ri-confermare alcune figure chiave e che possono far la differenza per migliaia e migliaia di Euro in una contesa.
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Inquadra questo post come un aggiornamento. Ma non solo. Anche se è la prima volta che tu atterri su questo (spero non) sciagurato blog, che tu sia un imprenditore, consulente o consumatore puoi starne certo che tornerai a casa con più valore di quello che pensi.
Pronto?
Vamos!
Vorrei parlarti di come sia possibile oggi essere in grado di dimostrare un affidamento.
La domanda alla fonte è…
è possibile?
e perché è importante farlo?
La verità è che si sono un botto di motivi.
Con le prossime battute cercherò di pescarne alcune tra le più importanti per la contesa.
Oggi la possibilità di dimostrare l’esistenza di affidamenti è dannatamente importante, ancor più rispetto al passato se ci penso.
I rapporti di conto corrente hanno una durata indeterminata per definizione. Sappiamo quando partono – o meglio, a volte neppure – ma non quando finiranno (se ancora aperti).
Son rapporti di durata che hanno uno sviluppo imprevedibile. Specie se affidati, no?
L’affidamento consente
… elasticità nella gestione dei flussi di cassa
… di effettuare pagamenti pur quando il conto non lavora su basi attive
Di solito per anni, anni e anni.
Il conto corrente non è altro che uno strumento. Uno strumento per regolare l’apertura di credito.
Conto corrente e apertura di credito
Sono due rapporti distinti ma legati da un vincolo bello stretto. Potrebbero esistere uno senza l’altro, ma per semplicità organizzativa lavorano insieme, fianco a fianco.
Lasciami imprimere questa consapevolezza da tenere sempre ben presente.
Cerco di non commettere l’errore di considerarli come una cosa sola e ti invito a fare lo stesso.
E’ molto importante.
Ai fini della contesa la “cosa sola”, infatti, ha permesso una semplificazione contrattuale non da poco.
Entrambi (conto corrente e apertura di credito) richiedono la forma scritta per regolamentare i contenuti, gli obblighi delle parti, le condizioni economiche.
Ma con delle differenze per nulla trascurabili.
Se rivesti il ruolo di giurista, sai bene che il contratto di conto corrente deve necessariamente avere la forma scritta. Altrimenti è nullo. Ce lo raccontano i commi 1 e 3 dell’art. 117 TUB.
Se tu sei in grado di dimostrare che il contratto di conto corrente non esiste ed è nullo, hai la possibilità di eccepire la nullità dell’intero rapporto proprio come ti ho descritto in questo articolo – clicca sopra al link, se ti interessa.
Con tanta buona pace per le condizioni praticate dalla banca: le annotazioni a titolo di interessi, competenze e spese devono sparire.
Hai dunque interesse a che il rapporto di conto (corrente, anticipi, ecc.) sia nullo?
Beh, SÌ, visto che il solo onere a tuo carico è l’interesse legale così come quelli che maturano sui saldi attivi.
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Il tutto, secondo il regime di capitalizzazione semplice, come ti consiglio di approfondire meglio QUI e QUI.
Il conto corrente può essere molto anziano, ben più di tuo zio o fratello maggiore.
Se penso, ad esempio, a quando mi consegnano estratti conto risalenti agli anni ‘80 (cosa che capita non troppo di rado), sorrido. Nemmeno ero nato…
L’apertura di credito correlata deve avere una sua disciplina “obbligatoria” ma troppo.
E’ forse una mia svista?
Certo che no, altrimenti non starei qui a parlarne.
La fonte è niente meno che Banca D’Italia.
“Mamma Banca” ci ricorda che per alcuni contratti la forma scritta è attenuata se la disciplina è già riportata in un contratto madre.
L’apertura di credito sposa questa forma attenuata.
L’apertura di credito è una facilitazione, un vantaggio per il correntista da usare per mezzo di un conto corrente.
In un’ottica paternalistica …
Il conto corrente è la madre, il fido è il figlio.
Fin qui ci siamo ?
Bene.
Trovi già questi concetti in altri post sparsi per il blog.
Devo per forza ribadirli alla luce della recente “Cassazione” uscita nel Dicembre 2023 (la 34997/2023) e. E che in effetti supporta questo ragionamento.
Ora, mettiamo che tu abbia un rapporto di conto corrente. Non parlo (ora) di un conto anticipi accessorio, ma di un “banale” conto corrente.
La serie di estratti conto ti dice che il correntista ha goduto (e magari sta godendo) di un affidamento.
Tu però non hai un contratto di affidamento che disciplina la linea di credito. Non sai dunque se …
… i tassi di interesse
… le commissioni di affidamento
… le spese
Sono effettivamente giustificate da clausole specifiche.
Magari però il contratto di conto corrente prevede tassi creditori, tassi debitori. Magari prevede anche una qualche clausola che spalanca le porte ad aperture di credito.
Ma il fido vero e proprio, ossia …
… l’importo
… se a revoca o a scadenza
… non c’è.
Ma allora…
E’ nullo o no ‘sto affidamento?
O meglio, puoi invocare tu la nullità? Che convenienza hai? Ma soprattutto …
… come fai a dimostrare che il fido c’è?
Se manca il contratto di conto corrente (attenzione, non di fido), puoi dimostrarne l’esistenza allegando la serie di estratti conto.
Messa così, è abbastanza semplice.
Contratto inesistente > Nullo il rapporto
Per la linea di credito il gioco si fa molto più sottile e su questo vorrei proprio farti riflettere, qui e ora.
Se manca il contratto di affidamento, dovrebbe essere nullo l’affidamento, giusto?
“evvai, ci ripigliamo tutti gli interessi a tasso legale/TUB”
Alt!
Prima di sfregarti pensa però che la banca ti salterà subito addosso con la madre di tutte le eccezioni – l’eccezione di “prescrizione”.
… maledetta prescrizione …
Tutto ciò che ha combinato la banca nel periodo ante decennio da oggi è “pagato”. E come tutti i crediti “saldati” oltre i dieci anni non sono più restituibili, anche se sono indebiti.
Bella fregatura, no?
Vero o non vero, non scordarti che questa verifica dev’essere condotta sempre sul c.d. “saldo rettificato”, depurato prima da tutte le illegittimità.
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Con il “criterio finanziario istantaneo”, inoltre, hai la possibilità di riconoscere sempre e con esattezza la distinzione se un rimessa è solutoria o no.
Non che sia così d’accordo con la necessaria spaccatura tra fido ed extra fido. Per come la vedo io – certo, è solo un mio pensiero, ma è un chiodo fisso – anche l’extra fido ha tratti veri e propri di un nuovo fido temporaneo.
Te ne ho parlato in questo POST.
Se qualcuno si prendesse la briga di darmi retta (sarebbe un sogno a occhi aperti), di che si sta parlando?
La distinzione tra rimesse ripristinatorie e solutorie si dissolverebbe nel 90% dei casi. I quesiti sarebbero molto più leggeri ed il margine di errore si abbatterebbe in modo maledettamente drastico.
Questo è solo un sogno, ma tant’è.
“dai tomma’, cosa vuoi che ci importi di solutorie e ripristinatorie … non dovevi dirci come dimostrare un fido nel 2024?”
Questo ultimo breve excursus mi permette di portarti su un aspetto di pura convenienza.
Se il rapporto non ha più di dieci anni, le sfumature che ti ho accennato sopra non ti interessano.
Puoi andar giù pesante e sostenere tranquillamente anche la nullità del fido, senza troppe raffinatezze o fronzoli.
Se però vedi che il fido c’è da oltre un decennio ti conviene far due distinzioni, tra …
… esistenza ed importo del fido
… condizioni economiche.
Potrebbero essere nulli entrambi ma non hai interesse a che lo siano davvero.
Non ti conviene ritenere che il fido sia nullo, ma le condizioni sì.
E’ possibile portarle avanti entrambe?
Lascia che ti dia una buona notizia.
Si può fare.
Con molta delicatezza, usando i guanti, ma si può fare.
Ti spiego come.
Chi sono io per dirlo?
Un grande appassionato della contesa bancaria che opera in difesa dell’imprenditore, del consumatore e del professionista dal 2011.
Se leggi il blog, ti sarai accorto che i post non fanno altro che parlare di vita vissuta e di casi trattati.
Di errori ne ho fatti molti e ho subito diverse sconfitte. Ne ho tratto molto valore ed è proprio questo che vorrei condividere volta volta.
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Fatta la “marchetta”, posso tornare a dove ci eravamo lasciati.
Sei hai perso il filo, ti ricordo solo che si stava parlando di fido, del fatto che può essere nullo, che puoi dimostrarne l’esistenza e che puoi decidere di far cadere le condizioni.
Questo è possibile per due motivi essenziali.
motivo n. 1)
Vige la nullità di protezione. Ai sensi dell’art. 127 c. 2 TUB le nullità previste dal TUB possono essere fatte valere solo dal cliente e solo se, da queste, ne trae vantaggio.
Ergo, se tu non eccepisci la nullità del fido non può farlo la banca al posto tuo.
motivo n. 2)
Esistono numerosi elementi per poter dimostrare
… l’esistenza dell’affidamento
… il suo limite preciso
Pur in assenza di un contratto che lo metta nero su bianco.
In questo post ti ho insegnato 5 metodi per dimostrare l’esistenza di un affidamento. Mai dopo la doppia “Cassazione” sono più validi di così.
Ti basta dimostrare che il fido esiste e non eccepirne la nullità. La banca non può dire che è nullo, perché la nullità è svantaggiosa per te correntista.
Ma quale è il vantaggio di tenere in piedi un affidamento oltre il decennio da oggi?
A meno che un giudice non sia matto come me da pensare quanto ho scritto in questo post, è questo.
Leggendo il post capirai l’importanza di imparare come dimostrare un fido nel 2024.
Purtroppo è sempre in prima pagina lo scontro diretto tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie. Quest’ultime giocano in casa, ma la curva ospite delle “solutorie” resta sempre molto infervorata.
Finché la partita c’è dovrai allenarti a…
… schivare le solutorie
… fare in modo che siano imputate in modo corretto.
In questi due articoli ti ho scritto per filo e per segno come agire.
Una volta dimostrato …
…che il fido esiste ed è esistito
… che non è regolato da un contratto scritto – seppur esiste un contratto di conto corrente (che non è di fido)
… il limite esatto e le sue variazioni grazie ai 5 elementi.
Concentrati sulle condizioni applicate.
Mi riferisco soprattutto al tasso di interesse “entro fido” ed alle condizioni di affidamento.
Siamo sicuri che non è necessario un contratto di affidamento scritto per lasciare intatto (solo) il fido?
Sicuri. Lo dice Banca D’Italia e lo ha confermato la Cassazione. Quanto meno su un piano teorico. A volte capita che non tutti i giudici siano d’accordo con te.
Vale comunque la pena di provarci.
Devi essere dannatamente bravo a dimostrare che il fido esiste in assenza di contratto.
Tieni sempre a portata di mano …
… la centrale dei rischi storica
… gli estratti conto (questi, in ogni caso).
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CENTRALE DEI RISCHI STORICA
Il documento è un tuo alleato.
Ti dicei per filo e per segno, mese dopo dopo mese, il valore accordato per ogni banca.
O meglio:
- se il correntista è affidato
- il limite esatto dell’affidamento (vedi la voce “accordato operativo”)
- la forma tecnica del fido censita per rischio (revoca, autoliquidante, ecc.)
- l’utilizzato medio di periodo
Non tutti i fidi sono necessari. C’è un minimo sotto il quale la banca non è tenuta a segnalarlo al “sistema”, e questo minimo è niente meno che 35.000 Euro (fino al 2008, era di 75.000) – a meno che non si tratti di una sofferenza.
ESTRATTI CONTO
Per estratti conto intendo i rendiconti periodici in cui la banca riporta:
… i singoli movimenti dare avere giorno per giorno;
… i saldi iniziali e finali di periodo;
… il calcolo delle competenze (interessi, CMS ante L. 2/2009; CDF, spese di conto, ecc.).
Checché se ne dica, l’estratto conto è fonte inesauribile di informazione se usato con attenzione.
Ricordo che quando iniziai ad interessarmi di contesa bancaria, gli estratti conto servivano per lo più come dato di partenza per la ricostruzione del saldo dare avere tra le parti.
Tanto che molti colleghi neppure si ponevano il problema se le competenze annotate erano state pattuite oppure no. Non si preoccupavano se un contratto esisteva oppure no.
Il loro pensiero principe era che:
“se è sull’estratto conto, signifca che da qualche parte è stata pattuita, la spesa o l’interesse”.
Da diversi anni, invece, ho imparato ad utilizzare l’estratto conto come fonte di prova (anche) del fido o dei fidi (se ce ne sono più di uno).
Dalla fonte posso attingere fino a 5 elementi, che identifico come:
… tassi d’interesse differenziati applicati su quote differenti di saldo;
… commissioni su accordato applicare in % al fido operativo;
… commissioni di massimo scoperto distinguendo tra distinte quote di saldo in cui sono applicate (non discuto qui sui meccanismi di calcolo che portano alla sua indeterminatezza)
… applicazioni di commissione e spese per istruttoria o revisione fido
… scoperture strutturali sempre tollerate dalla banca.
Da quando le banche applicano la commissione di remunerazione dei fondi – o corrispettivo su accordato – si capisce con esattezza anche il limite esatto dell’affidamento.
Lascia che te lo dica.
Se vedi che ci sono almeno 3 di questi elementi, puoi dimostrare che il fido c’è, c’è stato ed esiste. Anche se nessuno ha il contratto di apertura di credito. Quello di conto corrente non basta se non disciplina l’apertura di credito.
E’ proprio ciò che mi sta accade spesso.
Caliamoci nella realtà.
Giorni fa ho ricevuto dei clienti presentati da una collega.
Sui rapporti che hanno estinto ho potuto riscontrare indebiti per varie decine di migliaia di Euro.
Tutto questo dopo aver trasmesso la richiesta di documentazione ai sensi dell’art. 117 e 119 TUB e averla ricevuta in un paio di mesi.
La banca ha allegato due contratti.
Il primo è di apertura di conto corrente risalente al 1999.
Non riporta condizioni ed, anzi, pattuisce una clausola anatocistica nulla. Tra le clausole, peraltro, vi è l’art. 7 che prevede alcune regole di comportamento nel caso in cui la banca concedesse una linea di credito.
Il secondo è un contratto di credito del 2013, con indicazione del tasso entro fido, extra fido e delle commissioni di affidamento.
Gli estratti conto che ho potuto visionare partono dal 2004 in poi – sì, lo so, purtroppo i clienti non sono riusciti a conservare fino all’apertura.
Secondo te, il fido esiste dal 2013 o da prima?
Beh, dal 2013 è scritto nero su bianco.
Ma prima …
C’è, ma senza un contratto scritto.
Poco importa. A me interessa che il fido resti, proprio per la storia che ti ho raccontato sopra.
La nullità di protezione – segnati l’art. 127 c. 2 TUB – fa sì che nessuno tranne te può invocare la nullità di un qualcosa che non ti porta vantaggio.
Dal 2004 al 2013 ci sono tutti gli elementi che ti ho elencato sopra.
Quindi nella perizia di parte potrò sbizzarrirmi per dimostrarlo.
La centrale dei rischi mi dice esattamente quanto è, quel limite.
Peccato, per la banca, che manca il contratto accessorio che regola e disciplina il fido. Manca la regolamentazione delle condizioni, mancano i presupposti ex art. 117 TUB.
Sono di fronte niente meno che a un caso di affidamento concluso in forma verbale o per fatti concludenti – che non invoco come nullo.
Per me, sono nulle solo le condizioni applicate dalla banca.
Fino al 2013 gli interessi sono dovuti, sì, ma nella misura che dice legge grazie all’art. 117 TUB. Ah, ho tolgo anche le commissioni di affidamento fino al 2013 perché prima di allora non erano pattuite.
Tolgo pure la capitalizzazione composta trimestrale. Il contratto del ‘99 prevede una clausola nulla, mai sanata come avrebbe voluto l’art. 7 della Delibera CICR del 09/02/2000. Neppure nella lettera di credito del 2013. Peraltro, la banca ha praticato la capitalizzazione composta anche dal 01/01/2014 … e non avrebbe dovuto.
In altri termini – e mi riallaccio al tema centrale del post…
…di fronte ad una sicura e scontata eccezione di prescrizione della banca – per il solo periodo antecedente il 2013 (dieci anni prima dalla lettera che ha interrotto i termini)
… avrò tutte le carte in regola per dimostrare non solo l’esistenza di un fido regolato per fatti concludenti (per me non nullo), ma anche il suo limite preciso.
Manca purtroppo la regolamentazione dei tassi di interesse “entro fido” e delle commissioni di affidamento, che infatti non sono dovute per nessuna ragione al mondo.
Poco importa se le condizioni sono regolari dal 2013. Il tasso di interesse di oltre il 14% non è praticabile. Semplicemente perché l’esposizione debitoria è divenuta inesistente a quella data.
Ricordi l’effetto “palla di neve” che ti ho raccontato in questo post?
Bene, è esattamente quello accade in questo caso.
… L’applicazione del regime semplice
… Il calcolo degli interessi entro fido secondo i tassi di interesse sostitutivi ex art. 117 TUB
… La non-applicazione di commissioni di massimo scoperto, spese di conto, commissioni di affidamento
… La rettifica dei giorni valuta a quelli di contabilizzazione di ogni operazione
Ha reso il saldo a credito per il correntista. Per lui, dunque, maturano solo interessi creditori da lì fino all’estinzione del rapporto.
Un ulteriore benefit a suo favore, non c’è che dire.
Tutto questo per la mancanza di un contratto (accessorio al conto corrente principale).
Lascia quindi che ti ricorda dannatamente importante, ai fini della contesa.
Non è necessario che tu chieda la nullità del contratto di affidamento, se non hai il pezzo di carta.
Alla banca interessa eccome, se il rapporto bancario ha origine da più di dieci anni.
La sua difesa si calamitizzerà verso il “tutto prescritto”, o meglio …
… su il “tutte le rimesse sono solutorie perché manca il fido”
… e, giocoforza, sul “tutte le rimesse solutorie hanno pagato gli interessi che, anche se indebiti, non sono ripetibili”
Ti racconterà tante belle storie sul fatto che sei tu quello onerato a dimostrare che il fido c’era e che lo dovrai fare solo e soltanto con un contratto scritto.
Non dare troppa retta e non farti impressionare.
Il colpo messo a segno dalla Cassazione a fine 2023 ha tolto ogni dubbio.
E’ certamente onere del correntista dimostrare che il fido c’è o che c’è sempre stato …
… ma basta dare una serie di elementi.
Io cerco sempre di raccoglierne almeno 3 dei 5 che penso siano i più critici e rilevanti.
Se il fido esiste, molto spesso è tuo vivo interesse sostenerlo. Siccome ti avvantaggia, nessun altro può rendertelo nullo.
In questo modo hai tutti gli strumenti per dedurre che (tutte o quasi) le rimesse sul conto sono ripristinatorie (e non solutorie), salvando la maggior parte degli indebiti ricalcolati, che a quel punto resteranno ripetibili.
Non male vero?
Ovviamente, non sto neanche a dirtelo.
Oramai le mie abitudini danno per scontato che l’annosa distinzione sia da fare sul saldo rettificato – o per meglio dire, quello depurato dalle annotazioni indebite.
Nel caso scovassi delle solutorie, mi rimetto naturalmente al “criterio finanziario istantaneo”. Non voglio appesantire dell’altro questo post, per cui ti invito ad andare QUI per vedere di cosa si tratta.
Ti dico solo che ti sarà d’aiuto. Per me lo è molto, sopratutto in tutte quelle controversie su rapporti di conto corrente molto “antichi”.
Ti avverto già da ora … ti farà dannare e far saltare gli occhi, ma stai sicuro che ti farà risparmiare un “botto di quattrini”.
E ora …
CONCLUSIONI
Lo so, lo so.
Pensavi di esser giunto in fondo all’articolo già da un pezzo e che avresti potuto passare ad altro di più interessante.
Ti ringrazio per non averlo fatto. Potrebbe voler dire che, in fondo in fondo, il post ti è piaciuto. Significherebbe molto per me.
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“aò ma che vuoi chiudere …”
Se dovessi riassumere queste oltre 19.000 battute in poche righe, ti direi questo.
Spalanca bene gli occhi e prendi penna per annotare.
Dunque …
1) Se hai per le mani uno o più conti correnti affidati ma senza contratto di fido che ti dica per iscritto tassi e condizioni, non temere.
Dal momento in cui hai assolto l’onere di richiedere la documentazione e questa è rimasta inevasa – quanto meno sull’aspetto contrattuale – hai molte possibilità per …
… mantenere il fido in piedi
… applicare in sostituzione delle condizioni applicate dalla banca i tassi di interessi “entro fido”
… non rimetterci le penne con le prescrizioni (anche se tutto questo clamore tra fido ed extra fido non mi convince troppo – LEGGI QUI PERCHÉ)
2) Dimostra il fido con 5 elementi dannatamente importanti
3) E’ tuo interesse che il fido sia stato concluso, perfezionato e reso operativo (solo) per fatti concludenti
La “Cassazione” n. 34497/2023 ce lo ha ribadito, per fortuna.
4) Una volta che sei sicuro/a che il fido non ti danneggia, nessuno può invocarne la nullità al posto tuo – vige la “nullità di protezione” ex art. 127 c. 2 TUB. Carina vero?
5) A quel punto, dai sfogo all’art. 117 TUB.
I tassi entro fido non possono che essere valorizzati che così. Togli tutto il resto che ha a che vedere con l’apertura di credito. Niente è dovuto.
Taaaac
Qui la chiudi.
Capisco che, messa così, questa lista della spesa possa far sembrare le cose semplici. In realtà non lo sono. C’è sempre una contesa di mezzo, ed è sempre una guerra di trincea.
Questa è solo una ricetta per semplificare al massimo la procedura che adotti.
Tranne vantaggio.
Da quest’anno, soprattutto.
Un abbraccio.
p.s.
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