Nel momento in cui ti trovi a dover fronteggiare una segnalazione a “sofferenza” in Centrale dei Rischi, non puoi non leggere i contenuti di questo post.
Chi sono io per dirlo?
Nel caso in cui tu abbia aperto per la prima volta la pagina di questo blog, magari non mi conosci.
Lascia dunque che mi (ri)presenti.
Sono iscritto all’albo dei dottori commercialisti dal 2017, ma mi appassiono di contenzioso bancario da oltre un decennio.
Dal 2011 assisto imprenditori, imprese, privati ed enti in ogni tipo di controversia in materia. Questo blog serve per condividere tutto ciò che apprendo e ho appreso durante il mio percorso.
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Parlavamo di “sofferenze”… non di quelle interiori, ovviamente.
Anche se devo proprio dirtelo.
Sei hai già letto questo post, ti sarai già reso conto che una segnalazione a “sofferenza” presso la Centrale Dei Rischi comporta (spesso) un altro tipo di “sofferenza”. Decisamente più intensa. Quella dell’animo…
Ma non è questo il caso di tediarti con paranoie filosofiche.
Scopo di questo post è quello di aiutarti nel capire se una segnalazione a “sofferenza” può essere giusta oppure no.
E se non è giusta, quali strumenti prediligo per difendere l’utente.
Pronto? Non vedo l’ora di cominciare. Ho già lucidato la tastiera.
Ma non prima di averti dato un piccolo consiglio iniziale.
Il post è piuttosto lungo, per cui mettiti comodo e non mollare mai la lettura. Se ti senti perso, rilassati 5’, fatti un caffè, e poi riprendi da dove hai lasciato.
Adesso sei pronto per davvero.
Non possono non raccontarti questa storia.
Più volte ho avuto occasione di difendere – come CTP ma anche come “uomo” – aziende già segnalate a “sofferenza”.
“Tommaso, da che parte di mondo vivi…adesso le ‘sofferenze’ pullulano”
Con mia grande sorpresa, molte volte mancavano i requisiti “tecnici” per poterle segnalare come tale.
In un recente post sono andato subito al sodo…ho condiviso con te alcune tecniche per dimostrare il danno prodotto. Tecniche “strappate” dalla valutazione d’azienda.
Adesso non posso che parlarti di come capire se la “sofferenza” può essere legittima o meno.
Quando mi si presenta il caso specifico, il filo conduttore “mentale” è questo:
Segnalazione a sofferenza → Giusta/Non Giusta? → Se non giusta →Ricorso d’urgenza → richiesta cancellazione e (forse) quantificazione del danno
La valutazione del danno dà per scontato che la segnalazione a “sofferenza” è obiettivamente illecita.
Capire, dunque, il corretto operato della banca è dannatamente (e altrettanto) importante.
Lascia che ti spieghi.
Non voglio essere tedioso con nozioncine teoriche. Scopo del blog è principale quello di condividere “praticità” basate sulla mia esperienza e su ciò che ho testato in prima persona.
La pura “teoria” vorrei sempre risparmiartela. Adesso però, mi devi concedere una eccezione. L’eccezione che conferma la regola. Mi serve per non farti perdere per strada.
LA “CIRCOLARE”
Tutto ciò che riguarda la disciplina e la regolamentazione della “Centrale dei Rischi” puoi leggerla nella Circolare di Banca D’Italia n. 139/1991. Ti basta cliccare il link per accedere alla versione aggiornata al Luglio 2020.
Ecco quali sono i 3 punti fondamentali che mi interessano.
Punto 1) – quando dev’essere comunicata la “sofferenza” (e a chi)
La prima segnalazione a sofferenza dev’essere comunicata per iscritto al cliente e agli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili).
In altre parole, non è corretto se te ne accorgi per “sentito dire”.
Ci sono stati dei casi in cui l’imprenditore si è reso conto della segnalazione da una telefonata del direttore di banca.
“come mai ti hanno segnalato?”
Panico.
Altre volte è capitato che il garante se ne sia accorto solo a decreto ingiuntivo (provvisoriamente esecutivo) fatto!
In Centrale Rischi neppure era indicato l’importo garantito (né, per la verità, che era garante). Certo, questo lo considero un caso limite. Ma anche in questo caso, nessun preavviso “per iscritto” – accompagnato magari da una messa in mora – è stato comunicato.
Te ne ho parlato in una delle “newsletter” settimanali. Se sei già un lettore, sai di cosa parlo. In caso negativo, non ti resta che unirti ed >> ISCRIVERTI <<.
Punto 2) – cosa dev’essere classificato a “sofferenza”
Nella casellina della “sofferenza” dev’essere indicato il valore numerico dell’intera
esposizione per cassa.
Come questa che vedi:
Vale per qualunque importo. Anche se si tratta di Euro 1.000.
Se sei un cliente affidato ed “in bonis”, appari in Centrale dei Rischi solo se il valore dell’accordato (con l’ultimo aggiornamento) è superiore a 30.000 Euro.
Altrimenti non “ti vedi”.
Se per esempio il tuo fido è di Euro 5.000,00, la banca non è tenuta a segnalarti.
Se diventi un “sofferente”, oltre ad essere autorizzato a sotterrarti con un cero in mano (a patto che tu legga tutto il post), scatta la segnalazione. E lì, ti puoi vedere…eccome!
Punto 3) – lo stato di “insolvenza”
“non ho ben capito…quando posso essere segnalato a ‘sofferenza’?”
Benvenuto nel mondo della (quasi) incertezza.
Sei sei un lettore abituale del mio blog, ti sarà capitato senz’altro di imbatterti in “remix” di più discipline.
“in effetti…vorrei leggere di contenzioso bancario ma mi sono ritrovato concetti aziendalistici e di crisi di impresa….”
Te ne ho parlato in termini di “concessione abusiva del credito”, ma anche di danno da “illegittima segnalazione in Centrale Dei Rischi”
Ti consiglio caldamente la lettura…
La segnalazione a “sofferenza” non è certo da meno.
“insomma…chi ?”
La circolare parla di “soggetti in stato di insolvenza”.
Ma stai attento.
Si tratta di uno stato di insolvenza diverso da quello inteso nell’(ormai in vigore) Codice della Crisi.
Infatti, non è necessario che sia accertato giudizialmente.
E’ una situazione ad essa “equiparabile”.
Ed è qui che nascono i problemi interpretativi.
Per quanto posso attingere dalla mia esperienza, la segnalazione a “sofferenza” è stato senza dubbio uno degli strumenti più abusati in assoluto.
Non fraintendermi. Non sto dicendo che non sia stata correttamente apportata. Molto spesso è anzi “sacrosanta”.
Ma cosa accade se la segnalazione a “sofferenza” non è legittima?
Lascia che ti introduca due requisiti di base
Requisito 1)
L’intermediario è in dovere di valutare la complessiva situazione finanziaria del cliente.
Requisito 2)
La segnalazione a “sofferenza” non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi.
In altre parole, non ti puoi beccare una segnalazione a “sofferenza” solo perché paghi una rata in ritardo.
Neppure se contesti il credito.
Quest’ultimo caso riguarda, ad esempio, se ti prendi la briga di procedere con un contenzioso con la banca.
Ti sei accorto che il mutuo è stato costruito in regime di capitalizzazione composta in assenza di pattuizione specifica?
Oppure hai capito che il tasso effettivo del tuo leasing non corrisponde con quello sottoscritto?
Oppure ancora – ti giuro che è l’ultimo – hai visto che il tuo conto corrente ha delle anomalie sospette?
Beh, se prendi la decisione – assieme ai tuoi consulenti – di procedere con una causa, la banca non può certo segnalarti a “sofferenza”.
Te lo dice la “Circolare”.
Lascia che te lo ripeta e scolpisci bene nella mente questo concetto.
“Contestazione” e “Sofferenza” sono due concetti paralleli.
Anche se in qualche modo connessi, non te lo nascondo.
Mi spiego.
Se contesti i tuoi rapporti bancari, non corri il rischio di essere segnalato. O quantomeno, la contestazione non è presupposto di “sofferenza”.
Però stai bene attento.
Mi è capitato diverse volte di ricevere per la prima volta alcuni clienti ormai in rotta di collisione con il proprio istituto.
Tra tutti, mi sono rimasti impresse tutte le persone fisiche – non ti sto parlando, dunque, di aziende – convinte di poter smettere di pagare le rate solo perché le preanalisi le “classificavano” come creditrici della banca.
Per creditrici, intendo con eccedenze pagate rispetto a quelle risultanti dal ricalcolo del rapporto (per esempio, rideterminando il piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione semplice e tassi sostitutivi ex art. 117 TUB)
“smetto di pagare perché tanto sono a credito…poi con la banca ci si ‘rifà’ alla fine della causa”.
Fermi tutti!
Non farti indurre in tentazione.
Io consiglio esattamente l’opposto.
Come ti dicevo, la contestazione non è presupposto di segnalazione a sofferenza.
Vale piuttosto il contrario.
Se sei segnalato a “sofferenza” puoi ovviamente (anche) “contestare” il credito. In questo caso però…
…apri bene gli occhi e incollali sullo schermo…
“Sofferenza” e contestazione coesistono.
Se la prima c’è, può esserci la seconda. Ma la contestazione NON CANCELLA la “sofferenza”.
Questo aspetto è dannatamente importante per me e vorrei che fosse chiaro anche per te.
Il circolo che si può scatenare a far come ti ho detto sopra è maledettamente perverso.
In altre parole, SE:
- dapprima sei un regolare pagatore (delle rate di mutuo/finanziamento);
- ti accorgi di avere pagato più (affidati a i dei bravi consulenti);
- decidi di tua volontà di smettere di pagare perché credi che il tuo “presunto” credito ti concede la forza “divina” di far quel che vuoi.
Accade, di norma, questo.
- La banca (prima) ti sollecita;
- La banca (dopo un po’) inizia a sollecitare lo sconfinamento (90 giorni di ritardo, poi 180, ecc.)
- La banca (dopo meno tempo di quanto tu creda) ti segnala a “sofferenza”.
Attento però.
Non ti sto dicendo che la “3” è corretta per forza.
Devi controllare se la procedura adottata dalla banca segue l’iter previsto dalla “circolare” che ti ho descritto sopra.
Se non lo è, hai modo di contestarla, certo.
Ma nel frattempo la “sofferenza” si vede.
E non la vedi solo te.
Tutti gli altri istituti che hanno accesso alla Centrale Dei Rischi, la vedranno.
E inizieranno a farti delle domande.
Sei garante per altre esposizioni in favore di altri soggetti?
Lo sapranno.
Hai direttamente altri rapporti con altri istituti con cui tu o la tua azienda lavora?
Lo sapranno.
E tu dovrai giustificarti.
Quanto sarai abbastanza credibile?
Lascia che te lo dica.
Una volta che sei segnalato a “sofferenza”, mettere in piedi l’impalcatura di contestazione comporta tempi non brevi.
Anche solo ricorrere al Tribunale per un procedimento d’urgenza comporta:
- l’affidamento di un incarico ad un legale ed (anche) a un CTP;
- lo studio della pratica;
- soldi (e tempo);
- notifica del ricorso;
- attesa per la fissazione dell’udienza.
Settimane e mesi passano senza che tu te ne possa rendere conto.
Se hai ragione, viene intimata la cancellazione, certo, ma tu hai perso mesi di tempo (fatto ben più grave, per me), di salute e con molto stress addosso.
Morale della favola.
Pensaci bene, prima di voler arbitrariamente smettere di pagare.
I soldi che – apparentemente – risparmi, gli rispendi subito dopo (anche in forme non monetarie)…
Torniamo a noi…
Dicevamo che “sofferenza” e “contestazione” non sono alternative e possono coesistere.
Dunque, che fare?
Ecco tutte le armi ed i rimedi che utilizzo insieme agli avvocati.
Quello principe è il saper dimostrare che la “sofferenza” non sussiste.
“certo…hai scoperto l’acqua calda. Concetto banale”
Ecco cosa puoi controllare.
1) Verifica l’ultimo bilancio di esercizio
Lascia che te lo dica.
Il fatto maledettamente più nocivo per una azienda è la segnalazione a “sofferenza”.
Dopo oltre dieci anni di “presenza” in questo settore me ne sono fatto una ragione.
Se la tua impresa è esposta con il sistema bancario, la Centrale dei Rischi è come l’amico che non sa tenere per sé i tuoi segreti.
Son tutti molto disponibili a prestarti i soldi. Ma nel momento in cui (anche solo) un istituto prende la decisione di “segnalarti”, gli altri non ci metteranno molto a fare altrettanto.
O, comunque, a ridurti il fido a poco a poco…
E’ come se tu fossi un “appestato”.
Questa è la triste verità. Ma d’altra parte, è più che comprensibile, se la base della segnalazione è vera.
Non ti sto dicendo, infatti, che non l’ingiustizia ci dev’essere per forza. Forse è più vero il contrario.
Ma…se non dovesse esserci?
Questo post non avrebbe senso se non ti poni questa domanda.
Eccoti un esempio tratto da un caso che ho gestito direttamente qualche anno fa (alcune cause sono tutt’ora in piedi).
Un’azienda sanissima lavora da trent’anni importando prodotti tessili e vendendoli per lo più alla grande distribuzione.
Potresti immaginarti che una parte rilevante degli affidamenti sia costituito buona parte da finanziamenti all’importazione. Hai indovinato. Si tratti di vari milioni di Euro, distribuiti tra una decina di istituti.
Un bel giorno uno di questi – per motivi che Dio solo sa – ha segnalato l’azienda come non affidata. Sto semplificando molto, ma seguimi con l’immaginazione.
Allo stesso tempo, però, questo istituto ha gentilmente accettato il portafoglio effetti che l’azienda abitualmente presentava all’anticipo, scontando l’equivalente per circa 400.000 Euro.
Peccato, però, che in Centrale Rischi quel fido risultava revocato. L’azienda era “scoperta” per 400.000,00 Euro!
Quando se ne sono accorti, era ormai troppo tardi. Qualche mese dopo, prima gli istituti meno esposti, poi i più, hanno iniziato a chiedere spiegazioni…sempre più pressanti.
Il punto è che c’era poco da dire. La scelta di revocare il fido e, allo stesso tempo, di accettare il portafoglio era ingiustificabile.
Dunque, inspiegabile.
Per prudenza (da un loro punto di vista, nulla da eccepire), i vari istituti hanno pensato bene di revocare – a poco a poco – i fidi.
L’operatività dell’azienda – gigliata fino a qualche settimana prima – era compromessa.
I soci sono stati comunque capaci di tappare il “buco” vuoi con risorse proprie, vuoi…non versando le imposte.
Ma non è bastato.
Uno degli istituti – esposto per circa Euro 800.000 – ha ritenuto l’azienda “incapiente”, segnalandola poco dopo a “sofferenza”.
Non voglio proseguire oltre.
In questo momento tengo a sottolineare questo aspetto.
Sulla base di cosa la ditta è stata segnalata a “sofferenza”?
Fino a poco tempo prima era “liquida”, in forma, sana. Per lavorare aveva bisogno di finanziare il ciclo aziendale composto dalla sequenza ordine > importazione > vendita > riscossione credito. Il tutto per circa 180 giorni.
Ti sarà evidente che senza la benzina dei fidi, questo tipo di attività collassa.
Ma la mancanza dei fidi non è stata provocata da una perdita di produttività. E’ stata generata da una incomprensibile gestione a dir poco chiara da parte di una banca.
“mi spieghi dove vuoi arrivare ?!…si sta tirando molto per le lunghe”
Ecco il punto. Capisco di averla presa un po’ larga. Mi piace raccontare questo caso per farti fissare bene in testa:
- che una “sofferenza” inaspettata può essere vitale per una impresa, potendola portare anche in stato di – vera – crisi (o peggio, di insolvenza);
- che prima di effettuare una segnalazione, occorre valutare anche l’aspetto “economico-patrimoniale”.
Ricordi che diceva la “Circolare”?
La segnalazione a “sofferenza” è sacrosanta per i soggetti che versano in stato di insolvenza – anche non accertato giudizialmente – o in situazioni sostanzialmente equiparabili.
Alla parola “insolvenza” non posso non associare il bilancio di esercizio.
Prendi l’ultimo disponibile – proprio come te ne ho parlato QUI.
A questo punto, calcola tutti gli indici fondamentali di carattere patrimoniale, finanziario ed economico.
Leggi (o, se l’hai già fatto) rileggi il post che ho chiamato:
COME PUOI SAPERE SE LA CONCESSIONE DEL CREDITO E’ ABUSIVA
Ti ho già riportato tutti gli indici per me più importanti.
“ma cosa c’entra la concessione abusiva del credito con la centrale rischi?”
Come in altri frangenti del contenzioso bancario, devi sempre rivestire i panni di un “deejay”.
Per essere incisivo, devi saper remixare concetti e modelli ripresi da altre materie collegate e connesse.
Una di queste, è appunto quella “aziendalistica”. La stessa di cui mi avvalgo in sede di valutazione delle “concessione abusiva del credito”.
“parlami degli indici…voglio sapere, non voglio andare su altri post”.
Eccoli.
1) ROI – Return On Investiment
Non è altro che il rapporto tra il Margine Operativo Netto (o EBIT) ed il Capitale Investito Netto (CIN).
Naturalmente questo indice non è sufficiente: potrebbe risentire di alcune politiche di bilancio che ne hanno influenzato la misura.
2) Margine di Tesoreria ed Indice Di Liquidità
Se determini la differenza tra Attività a breve termine (meglio se al netto delle rimanenze di magazzino) e le passività di breve termine, ottieni il Margine di Tesoreria (MT).
Il rapporto tra l’una e l’altra, invece, ti fornisce il c.d. “indice di liquidità” (IL).
Hai già capito che il MT dev’essere di per sé positivo affinché l’azienda possa considerarsi in salute. Allo stesso modo, l’IL dev’essere maggiore di 1.
Sappi che non esiste un numero “verità”.
La tua bravura sta nel contestualizzarlo insieme agli altri che ti illustro e con il Flusso di cassa a servizio del debito.
3) Rapporto tra indebitamento e Patrimonio Netto
Ti fornisce un’idea di come si compongono le fonti di finanziamento dell’azienda.
Anche in questo caso, non esiste un numero “verità”. Più basso è, meglio è.
4) Rapporto Tra Oneri Finanziari e Fatturato
Per quanto mi riguarda, a meno che l’azienda non abbia margini “esplosivi” – che alcuni settori effettivamente vantano – considero un valore gestibile (per ritenere l’azienda “sana”) massimo del 3%.
Se questi ti risultano positivi – tutti o la maggior parte di essi – hai già un buon motivo per eccepire che l’azienda non era né insolvente né in una situazione ad essa equiparabile.
Hai buone ragioni per far accertare la segnalazione come illegittima.
Per essere ancora più precisi, ti consiglio di tener conto anche sui flussi che puoi ricavare dalla predisposizione del rendiconto finanziario. Te ne ho parlato QUI.
Focalizzo poi l’attenzione sul Flusso di cassa operativo corrente (FCOC) e sul Flusso di cassa a servizio del debito (FCSD).
Se anch’essi sono positivi, hai ulteriori elementi da tener conto per ritenere la “sofferenza” illegittima.
Capisco che questo post (o meglio…guida?) è piuttosto “corposo”. Ti capisco se perdi il filo ma ti ringrazio lo stesso di essere giunto sin qui.
Come ti dicevo all’inzio, fermati 5 minuti, fatti un bel caffè, respira profondamente e…riprendi!
Eccoci al punto 2!
2) Rapporti indebitamente aggravati da illegittimità
Considero questo punto come il nocciolo di questo post.
Quello che mi entusiasma di più.
Non che odiassi i precedenti, non fraintendermi.
Se hai letto altri post del blog, avrai notato quante volte ho rammentato la mia passione per il contenzioso bancario.
Una della strada che più mi entusiasma per accertarmi se la segnalazione a “sofferenza” può considerarsi come legittima è la valutazione tecnica dei rapporti sottostanti.
Se ci sono illegittime annotazioni da rettificare (ad esempio, se si tratta di conti correnti) o di indebiti pagamenti (se si tratta di mutui o leasing) il saldo segnalato in centrale dei rischi non è corretto. Questo è evidente.
Questo è l’iter che seguo solitamente e che ti consiglio caldamente di prendere in considerazione.
Ecco a te.
- Verifica se i rapporti sono regolari;
- Se non lo sono, quantifica le irregolarità eccepibili;
- Rendicontalo (se puoi) in una perizia tecnica.
A questo punto poniti queste domande.
Le illegittimità sono tali da rendere il cliente non moroso alla data della segnalazione?
Di quanto si riduce il saldo del rapporto – in favore del cliente – per effetto della decurtazione delle illegittimità?
La prima è più attinente per le linee di credito “a scadenza” e che beneficiano di una rateizzazione del debito. In altre parole, dei mutui e dei leasing.
Se, per esempio, dalla perizia tecnica scopri di aver pagato somme non dovute tali da “coprire” gli insoluti che la banca ti contesta, tecnicamente non saresti moroso.
Compio questa verifica soprattutto quando difendo i clienti contro una intimazione di pagamento.
Per quanto riguarda la seconda domanda, la valutazione:
- del “quanto” si riduce il saldo del rapporto;
- del “se” la riduzione avrebbe reso l’utente capace di “spendere” (tkparola);
Non sempre impatta allo stesso modo.
“che significa…?!”
Lascia che sia franco.
Per quello che vale, attingendo dai casi da me direttamente trattati, mi sono reso di questo.
A prescindere da quanto sia il valore del credito “contestato”, finché si parla di una riduzione del 10%-20%, di fatto la posizione resta più o meno la stessa.
Un contenzioso – seppur vittorioso – non cambierà molto le sorti della tua esposizione.
Quando si comincia a parlare di % superiori, le cose iniziano a cambiare. Sempre in meglio. La contestazione può aprire anche margini per eventuali trattative
Certo, il valore assoluto conta, ci mancherebbe. Un debito da un 1.000.000 € non può essere trattato allo stesso modo di uno da 100.000 €.
Il punto è che se effettivamente la ragione ti viene riconosciuta, hai la possibilità di dimostrare a quanto ammonta il danno per illegittima segnalazione.
Non è affatto semplice, mi ci sono strade per farlo. Clicca sul link sopra sottolineato per scoprirlo.
Chiedi che il credito sia segnalato come “contestato”. La “sofferenza” rimane, ma almeno dall’esterno si vede che qualcosa non va e che muovi i tuoi passi.
L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA…E’ SEMPRE IMPORTANTE
Come hai sicuramente capito, le due opzioni che solitamente valuto insieme ai legali sono estremamente delicate, ma non per questo impossibili.
Anzi.
Una cosa è certa.
L’attività istruttoria è molto importante. Sia che si tratti di valutare i bilanci aziendali, i rapporti bancari sottostanti, o entrambi, la perizia tecnica ti consiglio di predisporla.
Non è garanzia di successo, ma hai senz’altro la documentazione necessaria a provare:
- l’illegittimità della segnalazione a “sofferenza”;
- (se effettivamente è quantificabile) il danno da esso prodotto.
Per i tuoi fini, può darsi che la quantificazione del danno prodotto non ti interessi poi così tanto. Già con l’intimazione – del Tribunale – alla cancellazione della “sofferenza” porti in saccoccia un risultato eccezionale per il tuo cliente.
CONCLUSIONI
“dopo tutte queste pagine, hai il coraggio anche di riportare le conclusioni?”
Se sei arrivato fino in fondo a questo – mi rendo conto – lungo post, grazie di cuore. Non basta certo un singolo articolo per spiegarti le mie strategie e consigli appresi nel tempo.
Sono in dovere di riassumerti quanto hai potuto leggere sin qui.
Tutto quanto ci siamo detti trova spunto dalla Circolare di Banca D’Italia n. 139/1991 – ed i suoi aggiornamenti tempo per tempo.
Hai potuto apprendere:
- quando dev’essere comunicata la “sofferenza” (e a chi)
- cosa dev’essere classificato a “sofferenza”
- cosa si intende per stato di “insolvenza”
Nonché i requisiti principali che consentono la segnalazione a “sofferenza” (Requisito 1) e 2)
Se sei in vena di contestazione, ricordati sempre che “Contestazione” e “Sofferenza” sono due concetti paralleli. In “soldoni”, se contesti il credito non significa che non puoi essere segnalato a “sofferenza”.
Solo al termine del giudizio – salvo accordi transattivi nel frattempo raggiunti – sarà intimata la cancellazione.
Per verificare la correttezza “numerica”, medita bene su questi due approcci da me utlizzati e (sempre da me) caldamente consigliati:
- Verifica l’ultimo bilancio di esercizio
- Verifica se i rapporti sottostanti sono indebitamente aggravati da illegittimità.
In un caso o nell’altro…l’attività istruttoria – soprattutto tecnica- E’ SEMPRE IMPORTANTE.
Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi.
Pertanto, non esitare a contattarmi compilando il form in calce alla pagina.
Nel caso tu abbia differenti opinioni, fammelo sapere.
Un abbraccio
Tommaso
p.s. Se sei interessato a ricevere e-mail con cadenza settimanale su ulteriori aggiornamenti e approfondimenti, contributi e documenti, ti invito ad iscriverti alla NEWSLETTER cliccando QUI. Potrai disiscriverti quando lo vorrai.