Dopo aver letto questo articolo avrai molti meno dubbi su quali documenti puoi acquisire in fase di CTU senza rischiare la nullità della consulenza.
Per “acquisire” intendo in aggiunta – ovviamente – rispetto a quanto già prodotto dalle parti in giudizio.
A mia memoria non credo ci siano altri post specifici su altri siti web per cui vedi di star incollato alla sedia prendendoti tutto il tempo che ti serve per leggere senza distrazioni.
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Nella mia (breve ma non troppo) carriera di commercialista e consulente tecnico ho sempre creduto molto nell’efficacia della fase preparatoria al contenzioso.
E non sto parlando (solo) della scrittura della perizia tecnica da allegare al fascicolo di causa.
La mole di documenti che pone a fondamento la perizia stessa è maledettamente fondamentale per il buon andamento della controversia.
Pensaci un attimo.
Quanto tratti conti correnti, gli estratti conto devono essere ben ordinati e rendicontati. Sono in effetti la pezza d’appoggio delle ricostruzioni che hai riportato nella CTP.
E che il CTU adotterà per le sue valutazioni. Probabilmente la tua perizia neppure la guarderà…
Lascia che te lo dica fin da subito.
Ti potrà sembrare assurdo ma fin da quando assumi l’incarico come consulente tecnico di parte, devi visualizzarti come se tu fossi il futuro CTU nominato in causa.
Cerca di semplificare al massimo il suo lavoro. Anche di ottimizzarlo in termini temporali. Sappiamo tutti che spesso i tempi concessi dal Magistrato per depositare una perizia sono stretti.
Te ne racconto un esempio.
Mi è capitato qualche anno fa di collaborare ad una CTU rilevante. L’oggetto era un conto ordinario e ben oltre 150 rapporti anticipi collegati.
Hai capito bene…non 15, proprio 150!
Una bella mazzata di lavoro!
Sono tutt’ora grato al CTP dell’attore per aver compiuto tutto il lavoro sporco già con la propria consulenza. Al di là della sua analisi e della sua ricostruzione, aveva riprodotto in modo maniacale tutti i singoli movimenti di ogni singolo rapporto.
Per fartela breve, se non lo avesse fatto, a noi (intendo io ed il CTU) non sarebbero bastati 90 giorni di tempo. Solo per ricostruire i movimenti ne avremmo dovuti impiegare 30.
In tal caso, saremmo stati puntuali lavorando solo sui numeri debitori riportati sugli estratti scalari. Senza dunque procedere con la ricostruzione analitica.
Ma saremmo stati credibili?
Fino ad un certo punto. Il risultato sarebbe stato attendibile (forse) all’80%. Ma anche meno.
Fortunatamente, però, siamo rientrati abbondantemente nei tempi stabiliti.
Perché pensi che ti abbia raccontato tutto questo?
Lascia che ti spieghi.
Nel momento in cui analizzi e “perizi” uno o molteplici rapporti bancari, non puoi limitarti a scrivere la relazione migliore del mondo.
Certo, la perizia è fondamentale, come ti ho spiegato in altri post (CLICCA QUI) (pensa a quanto tratti i finanziamenti e leasing). Ma non è di per sé sufficiente.
Una volta che viene (si spera!) ammessa la CTU, la tua bella perizia verrà molto poco considerata dal Consulente. Arrivati a quel punto, contano essenzialmente i documenti che sono prodotti.
“vorresti dire che tutto il tempo per scrivere la perizia con tutti quei prospetti carini accompagnati da belle parole è da buttare?”
Ovviamente, no.
Come ti ho detto altre volte, la perizia – soprattutto quando si tratta di rapporti complessi e tecnici come i finanziamenti – è dannatamente importante.
Viene senz’altro spulciata dai professionisti della controparte (oltre che dal Giudice). Delle volte vengono prese in considerazione qualora fossero interessati ad intavolare una trattativa.
Dunque, anche a costo di ripeterlo come un mantra, producila sempre!
“continuo a non capire cosa ci incastra tutto questo con la CTU”
Adesso ci arriviamo.
Come ti ho detto, una volta giunti alla fase di CTU, il Consulente risponderà ai quesiti posti basandosi sui documenti allegati dalle parti in giudizio.
Solo su questi?
Siamo giunti al nocciolo di questo post.
La risposta è NO!
Con questo non voglio dire che il principio dell’onere della prova viene stravolto, anzi.
Ma le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (3086/2022) hanno piantato una bandierina non da poco. Anzi più di una.
Se vuoi sapere come devi comportarti, segui i prossimi punti.
Anzitutto domandati in quale tipologia di CTU ti stai trovando.
Nel tuo caso, la risposta è piuttosto facile…
In effetti, se ti trovi su questo blog, molto probabilmente si tratta di consulenza in ambito bancario, giusto?
Bene.
Sappi che si tratta di una consulenza tecnica contabile ex art. 198 CPC.
“spiegati meglio, che è grassa che mi ricordi l’art. 1 della Costituzione”.
Innanzi tutto sappi di avere un super “potere”. Dunque, è sempre bene maneggiarlo con cura.
Se rivesti il ruolo di CTU, non ti si applicano le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti.
In linea teorica, potresti acquisire TUTTI i documenti che ritieni necessari al fine per rispondere ai quesiti.
Ma proprio tutti?
Se si trattasse di una consulenza rientrante genericamente nell’ambito ex art. 194 CPC, ti direi di star attento. In tal caso NON PUOI pretendere:
- Documenti diretti a provare fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare;
- Documenti atti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio.
La tua consulenza è assoggettabile a NULLITA’ (“relativa” o “assoluta”, a seconda dei casi. Di questo, te ne parlerò in un altro post specifico).
Ma qui ti sto parlando di una consulenza tecnica contabile ex art. 198 CPC. Ricordi?
In linea teorica, puoi acquisire TUTTI i documenti che ritieni necessari…
Ed ecco la bomba…
…anche se sono diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.
Rileggi il neretto e digeriscilo.
Adesso puoi proseguire.
Come CTU puoi prendere tutti di documenti:
- che non sono stati allegati dalle parti nei termini delle memorie istruttorie;
- che possono provare fatti principali – bada bene – già posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.
In soldoni, di che tipo di documenti si sta parlando?
Iniziamo la carrellata.
Ma non prima di fare una piccola ma doverosa precisazione.
Quelle che ti fornisco sono solo delle interpretazioni personali basate sulla mia esperienza. Non prenderle come oro colato. Può darsi che in alcuni contesti possano funzionare come in altri no.
Se ti capita di leggere i miei articoli o (meglio) se sei operatore del settore, sai meglio di me quanto questa materia è ostica e scivolosa.
Mi farebbe, comunque, piacere cosa tu ne pensi in merito. Non esitare pertanto a lasciare una tua impressione compilando il form in calce alla pagina.
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Detto questo, cominciamo.
Ma prima devo essere chiaro su un punto fondamentale.
IL PREVENTIVO CONSENSO DELLE PARTI
A meno che non si tratti di documenti pubblicamente consultabili (es. Tassi Soglia ex L. 108/96), devi passare forzatamente sul “preventivo consenso delle parti”.
Vige sempre il principio del contraddittorio.
Tutto quello che dirò sotto puoi assolverlo solo se tutti i CTP sono concordi.
Altrimenti, dimenticati tutto e blocca qui la tua lettura.
Se sei comunque incuriosito, sarei ben felice se tu proseguissi…anche solo per cultura personale!
Proseguiamo!
DOCUMENTI “EXTRA”…QUALI?
Ecco quali documenti puoi estrapolare in aggiunta rispetto a quello che già hai rinvenuto nel fascicolo telematico.
1) Centrale Dei Rischi
La Centrale dei Rischi è liberamente scaricabile dal sito istituzionale di Banca D’Italia. Te ne ho già parlato in altri articoli del mio blog.
Lo considero un documento (quasi) pubblico.
Per averla, è comunque necessaria la sottoscrizione da parte del diretto interessato.
Perché ti può essere necessaria?
Lascia che te lo dica.
Se la controversia è incentrata prevalentemente su rapporti di conto corrente, posso scommettere un occhio della testa che il Giudice ti chiede:
- di valutare se sussistono rimesse solutorie;
- di calcolare le eventuali competenze “pagate” da queste in epoca precedente al decennio anteriore all’atto interruttivo dei termini di prescrizione.
Per farlo devi necessariamente conoscere gli importi degli affidamenti tempo per tempo goduti dalla correntista e concessi dalla banca.
Non è detto che tu disponga di contratti di apertura di credito (in caso, puoi richiederli alle parti, come ti spiego più sotto). Ti sarà dunque complicato stabilire i limiti.
In uno dei miei post più letti, ti ho indicato i 5 ELEMENTI CHIAVE per dimostrare l’esistenza di uno o più affidamenti pur in assenza di contratti specifici.
Se non l’hai letto rimedia subito cliccando QUI.
La Centrale Dei Rischi, in fondo, non è altro che una confessione della banca circa gli importi tempo per tempo concessi.
Se tu disponi di questo documento, la risposta al quesito ti sarà senza dubbio più “semplice”.
Non che il calcolo delle rimesse solutorie e la loro imputazione sia semplice.
Anzi.
Ad ogni CTU che tratta sul tema c’è sempre da discutere su come imputare ‘ste benedette “solutorie”.
Personalmente, mi spendo sempre su quello che io chiamo il “CRITERIO FINANZIARIO ISTANTANEO”. Credo che sia quello più giusto e conforme ai principi formulati negli ultimi anni dalla Corte Di Cassazione.
Impara ad usarlo e vedrai che il tuo margine di errore si riduce drasticamente.
2) Estratti di conto corrente
A meno che:
- un conto corrente abbia avuto origine nei 10 anni anteriori rispetto a quando la causa è iniziata;
- il correntista attore abbia conservato con diligenza ammirevole gli estratti conto dall’inizio alla fine.
E’ probabile che una parte degli estratti conto sia mancante.
Magari ti manca la rendicontazione dall’origine fino ad una certa data, oppure per uno o più periodi intermedi (i famosi “buchi”).
Non voglio entrare nei meriti sulle conseguenze, in termini di ricalcolo del saldo dare avere, dell’assenza di questi.
Piuttosto, può essere utile conoscere alcuni meccanismi su come gestire l’onere probatorio durante la fase istruttoria della causa, ma non è oggetto di questo post.
Ma tu, come CTU, potresti pretenderli?
Certamente sì.
La legge ti conferisce poteri (quasi) da superman.
Ricordi?
Puoi estrapolare documenti non prodotti dalle parti anche se sono diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.
Gli estratti conto mancanti non fanno certo eccezione.
3) Contratti
Molto spesso i Giudici ti chiedono di ricostruire i saldi applicando le condizioni pattuite tra le parti.
Come in questo mio recentissimo caso:
Se di contratti non c’è neppure l’ombra?
In caso tu rivesta il ruolo di CTP puoi sbocciare lo champagne della migliore annata. Un riconteggio applicando i tassi legali o sostitutivi ex art. 117 TUB non te lo toglie nessuno.
Ma ora sto parlando al CTU che è in te.
Non sei certo obbligato a chiedere l’estrapolazione di contratti di conto corrente e/o apertura di credito che già di per sé non ci sono.
Ma se proprio vuoi essere strapignolo puoi farlo.
Puoi chiedere alle parti di produrli.
“perché devo sprecare il mio tempo?! se già non ci sono nel fascicolo vuol dire che le parti non gli hanno…e poi, non c’è ricostruzione più facile di quella in capitalizzazione semplice e con tassi legali”.
Lascia che te lo dica con profondo sentimento.
Se fossi CTP in un caso del genere, dovrai pagare a peso d’oro il mio assenso alla produzione degli accordi sottoscritti dalle parti (se mai esistono).
Questo per dirti che sarà molto probabile che la tua richiesta rimarrà campata in aria.
Anche dalla parte ‘banca’. Se, come credo, si arringa sulla posizione per cui gli affidamenti possono essere dimostrati solo con contratto scritto per amplificare la quantità delle rimesse solutorie, l’assenso te lo puoi dimenticare con serenità.
4) Piano di ammortamento e contabili di pagamento
Una delle cose più rognose è mettere insieme tutti i pagamenti effettuati dal mutuatario nel corso del tempo.
Il modo più semplice è quello di far generare dalla banca un piano di ammortamento aggiornato alla data di ultimo versamento.
Ma quando ciò non è possibile?
In alcuni casi, il tempo può effettivamente esser stretto.
Personalmente, mi capita di dover ricostruire – quando il legale ha urgentemente bisogno di depositare l’atto di citazione o di opposizione – il “piano” effettuando delle stime basate su:
- i parametri contrattuali noti (tasso d’interesse, periodicità di pagamento, scadenze, ecc.);
- le leggi finanziarie applicate dalla banca (benché non siano state correttamente pattuite).
Questo succede soprattutto nelle difese avverso atti di precetto o decreti ingiuntivi.
In un precedente POST ti ho parlato di alcuni elementi importanti che non puoi non tenere in considerazione in casi del genere.
Spesso la banca (o eventuale cessionaria) intima il pagamento senza tuttavia allegare il piano di ammortamento con riepilogo:
- dei pagamenti effettuati;
- del dettaglio degli insoluti.
Non sto qui a ripeterti come dovresti agire per contestare l’indeterminatezza del credito (rileggiti il post che ti ho linkato qualche rigo sopra), però sappi una cosa.
Se – solo al fine di stimare quanto può essere l’indebito – ti cimenti a ricostruire il piano di ammortamento per conto tuo è evidente che non ci sono allegati alla perizia su cui ti puoi appoggiare.
Ecco che allora, come CTU, sarai chiamato a ricostruire il saldo dare avere del mutuo senza una rendicontazione dei pagamenti.
“come diamine faccio? Non sono in grado di rispondere al quesito”
Hai sostanzialmente 2 strade.
Dimmi la verità, non stai nella pelle di saperlo, ho indovinato?
Ecco a te.
Se da bravo lettore sei stato attento e diligente fin qui avrai capito che la prima strada è quella di essere “superman”.
Attingi al superpotere che, come CTU in una consulenza ex art. 198 CPC, la legge ti ha conferito.
Puoi chiedere il piano di ammortamento aggiornato con dettaglio dei pagamenti ad entrambi i CTP. Anche se non è stato allegato dalle parti nel corso della fase istruttoria.
Cosa succede se non prestano il consenso?
“eppure devo essere in grado di poter ricostruire ogni singolo e dannato pagamento”
Lascia che te lo dica.
Se il CTP – come ti ho suggerito sopra – ha provveduto a stimare i pagamenti mediante una “simulazione” di pagamenti, te ne puoi avvalere come dato di fatto.
Ma solo se vale una condizione.
Sto forse scherzando?
Pensaci.
L’art. 115 CPC potrebbe esserti di enorme supporto.
Se mastichi un pochino di codice di procedura civile (se sei avvocato, non te lo chiedo neppure…) devi conoscere il principio della “disponibilità della prove”.
In poche parole, il giudice pone a fondamento delle decisioni che prende:
- le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero (e questo è piuttosto evidente); nonché
- i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Rileggi con attenzione l’ultimo punto.
“…fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita…”
Ti viene in mente nulla?
Scommetto di sì.
La stima dei pagamenti non espressamente contestata dalla controparte nel corso del processo può essere una valida prova che il Giudice può considerare “ai fini della decisione”.
Ma non solo.
Puoi prenderla in considerazione anche tu come CTU.
Sei l’ausiliario del Giudice, il suo braccio destro, ricordi?
Se non ottieni il consenso da una delle parti per ottenere il piano di ammortamento aggiornato alla data di ultimo pagamento, puoi avvalerti del prospetto di ricalcolo. Sempre se il CTP lo ha generato nella propria perizia di parte.
Per quanto mi riguarda, consiglio sempre di farlo. Io stesso lo faccio.
Se il finanziamento è a tasso variabile indicizzato all’Euribor, allego anche la serie storica del parametro di riferimento. Le banche dati che più utilizzo sono quelle ufficiali del “The European Money Market Institute” o il “classico” “Sole 24 Ore – Mercati – Tassi E Valute”.
CONCLUSIONI
Siamo finalmente in fondo.
Vorrei ricapitolare con te i punti focali di questo post.
Nel momento in cui rivesti i panni del CTU in una consulenza “contabile” ex art. 198 CPC, acquisti un “potere” potenzialmente notevole per la controversia.
Hai la possibilità, infatti, di chiedere documenti integrativi per agevolare ed affinare le tue indagini.
In termini generali, può trattarsi di documenti:
- che le parti non hanno allegato al fascicolo di causa nei termini di rito; e,
- che possono provare fatti principali.
“una bomba”
Attento però. Anche se sei CTU, non puoi fare come ti pare e piace.
Per averli devi comunque passare dal consenso unanime dei consulenti tecnici di parte.
Il contraddittorio resta sempre il padrone in questa fase.
Ricapitoliamo i principali e più comuni documenti che, secondo quella che è la mia esperienza, puoi richiedere e che possono essere utili:
- Centrale Dei Rischi;
- Estratti di conto corrente;
- Contratti;
- Piano di ammortamento e contabili di pagamento.
A mio avviso, son quelli più rilevanti e che solitamente impattano non poco nel lavoro svolto del CTU.
Nulla toglie la ricerca e la richiesta possa essere estesa ad altro. Dipende dal contenzioso che stai affrontando e da quanto questo è articolato.
Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi.
Un abbraccio
Tommaso
p.s. Se ritieni che abbia completamente ignorato degli elementi per te importanti, fammelo sapere compilando l’apposito form in calce alla pagina.
p.p.s. Ti consiglio inoltre di iscriverti alla >> NEWSLETTER << settimanale cliccando >> QUI <<. Potrai disiscriverti quando lo vorrai. Riceverai ulteriori aggiornamenti e approfondimenti, contributi e documenti.